DECRETO LEGISLATIVO
5/02/1997, n. 22
- Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi
e sui rifiuti di imballaggio.
Il Presidente della Repubblica
emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Campo d'applicazione.
1. Il presente decreto disciplina la gestione dei
rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi,
fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi
ai princìpi del presente decreto, adot- tate in attuazione di direttive
comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
2. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia
disciplinata dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni in esso
contenute, che costituiscono princìpi fondamentali della legislazione
statale ai sensi dell'art. 117, comma 1, della Costituzione.
3. Le disposizioni di principio del presente decreto
costituiscono norme di riforma economico-sociale nei confronti delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome aventi competenza esclusiva
in materia, le quali provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 2
Finalità.
1. La gestione dei rifiuti
costituisce attività di pubblico interesse ed è
disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione
dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità
dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati
o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e,
in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo
e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai princìpi
di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti
nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni
da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento
nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente
decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adottano
ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di
programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.
Articolo 3
Prevenzione della
produzione di rifiuti.
1. Le autorità competenti adottano, ciascuna
nell'ambito delle proprie attri- buzioni, iniziative dirette a favorire,
in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della
pericolosità dei rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle
che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci,
sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di
informazione e di sensibilizza- zione dei consumatori, nonchè lo
sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione
dell'impatto di uno specifico prodotto sul- l'ambiente durante l'intero
ciclo di vita del prodotto medesimo;
c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato
di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno
possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento,
ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità
dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati
o smaltiti;
e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino
le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della
produzione di rifiuti;
f) la promozione di accordi e contratti di programma
finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e
della pericolosità dei rifiuti.
Articolo 4
Recupero dei rifiuti.
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti
le autorità competenti favori- scono la riduzione dello smaltimento
finale dei rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima
dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la determinazioni
di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati
dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile
o come altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia
prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme
di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le attività
di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorità competenti
ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci,
informazioni e tutte le altre iniziative utili.
4. Le autorità competenti promuovono e stipulano
accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al
fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti,
con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti
ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire
procedure semplificate ed il ricorso a strumenti economici.
Articolo 5
Smaltimento dei rifiuti.
1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato
in condizioni di sicurez- za e costituisce la fase residuale della gestione
dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono
essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le
attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il
ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che
tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che
non comportino costi eccessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei
rifiuti urbani non perico- losi in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli
impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti
dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità
di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei
a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
4. A partire dal 1º gennaio 1999 la realizzazione
e la gestione di nuovi im- pianti di incenerimento possono essere autorizzate
solo se il relativo proces- so di combustione è accompagnato da
recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico
dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con
apposite norme tecniche.
5. Dal 1º gennaio 1999 è vietato smaltire
i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi
sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Eventuali nuovi accordi
regionali potranno essere promossi nelle forme previste dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica
di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.
6. Dal 1º gennaio 2000 è consentito smaltire
in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche
norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio,
di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui
all'allegato B. Per casi di comprovata necessità e per periodi di
tempo determinati il Presidente della regione, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto
di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia.
Articolo 6
Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi
o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto
rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di
miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione
dei rifiuti;
c) detentore: il
produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni,
nonchè il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento
dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare
i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione
organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero
di materia prima;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato
B;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più
edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno
di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione
dalle quali originano i rifiuti;
l) stoccaggio: Le attività di smaltimento consistenti
nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15
dell'allegato B, nonchè le attività di recupero consistenti
nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato
C;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti
condizioni:
1 - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore
a 2,5 ppm nè policlorobifenile, pooliclorotrifenili in quantità
superiore a 25 ppm;
2 - il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato
non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere
asportati con cadenza almeno bimestrale;
3 - il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve
superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati
con cadenza trimestrale;
4 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per
tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonchè,
per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5 - devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
6 - deve essere data notizia alla provincia del deposito
temporaneo di rifiuti pericolosi;
n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte
inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento
dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento
o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali
circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato
dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle
sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere
calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme
tecniche;
q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio
della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme
tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela
ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
Articolo 7
Classificazione.
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti
sono classificati, secon- do l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali,
e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi
e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti
da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi
adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai
rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.
21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti
sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive
dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali
giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,
nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale
diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione,
costruzione, nonchè i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività
di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero
e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da
altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e
da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e
loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati
nell'elenco di cui all'allegato D.
Articolo 8
Esclusioni.
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonchè, in
quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione,
dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento
delle cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie
fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività
agricola;
d) le attività di trattamento degli scarti che
danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia
e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984,
n. 748 e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono
fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni
di cui all'art. 33; e) le acque di scarico, esclusi
i rifiuti allo stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso.
2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione
del presente decreto:
a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle
normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le
terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte
finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed
istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini
di lucro;
c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività
di scavo.
3. Le attività di recupero di cui all'allegato
C effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione
del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia,
in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo
di applicazione del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano
agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale
qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela
igienico-sanitaria.
Articolo 9
Divieto di miscelazione
di rifiuti pericolosi.
1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti
pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione
di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali,
può essere autorizzata ai sensi dell'art. 28 qualora siano rispettate
le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, ed al fine di rendere più
sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.
51, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto
a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora
sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni
di cui all'art. 2, comma 2.
Articolo 10
Oneri dei produttori
e dei detentori.
1. Gli oneri relativi
alle attività di smaltimento sono a carico del detentore
che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto
che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto,
e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti
speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti
a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono
il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata
stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste
l'art. 16 del presente decreto.
3. La responsabilità
del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti
è
esclusa:
a) in caso di conferimento dei
rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei
rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero
o di smaltimento, a condizione che il detentore
abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 controfirmato
e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento
dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine
abbia provveduto a dare comunicazione alla regione della mancata ricezione
del for- mulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine
è elevato a sei mesi.
Articolo 11
Catasto dei rifiuti.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti
istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e successive
modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente
aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse attività
di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati relativi alla
gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando
la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito con
decisione della Commissione delle comunità europee del 20 dicembre
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
n. 5 del 7 gennaio 1994.
2. Il Catasto è articolato in una sezione nazionale,
che ha sede in Roma presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
(ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti
Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente
(ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la regione.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attività
di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari
di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei
rifiuti, nonchè le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi
e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti
da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'art. 7, comma 3, lettere
c) e d), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti. Sono esonerati
da tale obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi,
i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile
che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori
di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la
comunicazione è effettuata dai gestore del servizio.
4. I comuni, o loro consorzi o comunità montante
ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalità previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno
precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel
proprio territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei
rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità
dei rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario
degli investi- menti per le attività di gestione dei rifiuti, nonchè
i proventi della tariffa di cui all'art. 49;
d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle province
autonome del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva
trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento, ai
sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n 70, delle informazioni
di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le tipo- logie
e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati
e smaltiti, nonchè gli impianti di smaltimento e di recupero in
esercizio, e ne assicura la pubblicità.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1
continuano ad appli- carsi le disposizioni vigenti in materia.
7. La riorganizzazione del Catasto di cui i commi 1 e
2 non deve compor- tare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello
Stato.
Articolo 12
Registri di carico e scarico.
1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno
l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati
e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono anno- tare, con cadenza
almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale
al Catasto.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese
che svolgono attività di smal- timento e di recupero di rifiuti
deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche
e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed
il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione,
di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonchè presso
la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto,
e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione
dei rifiuti. I registri sono conser- vati per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento
dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato
ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità
che ha rilasciato l'autorizzazione.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non
eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti
pericolosi, possono adem- piere all'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria
interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare
i dati previsti
con cadenza mensile.
5 Le informazioni contenute nel registro sono rese in
qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme
di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi,
nonchè delle modalità di tenuta degli stessi, continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Articolo 13
Art. 13. Ordinanze contingibili
e urgenti.
1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti in materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza,
qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità
di tutela della salute pubblica e dell'am- biente, e non si possa altrimenti
provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della
provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive
competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, purchè non vi siano conseguenze di danno o
di pericolo per la salute e per l'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate
al Ministro dell'ambiente ed al Ministro della sanità entro tre
giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a
sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze
di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta
le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo,
il riciclaggio e lo smalti- mento dei rifiuti. In caso di inutile decorso
del termine e di accertata inat- tività, il Ministro dell'ambiente
diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo
termine, e in caso di protrazione dell'inerzia può adottare in via
sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a
cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici
o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle
conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere
reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità,
il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente può
adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al
comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate
dal Ministro dell'ambiente alla Commissione dell'Unione Europea.
Articolo 14
Art. 14. Divieto di abbandono.
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti
sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. E' altresì vietata
l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido,
nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli
articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è
tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento
dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprie-
tario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area,
ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco
dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine
entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno
dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito
di cui al comma 1 sia imputabile ad ammi- nistratori o rappresentanti di
persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in
solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della
persona stessa.
Articolo 15
Art. 15. Trasporto dei rifiuti.
1. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati
da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare,
i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1
deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal
detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del
formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate
e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario
e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.
Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi
devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme
vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il
servizio pubblico.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione
di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 16
Art. 16. Spedizioni transfrontaliere.
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono
disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1º febbraio
1993 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 19 del regolamento
CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del
Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni
di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città
del Vaticano e della Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni
di cui all'art. 20 del regolamento CEE n. 259/93.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità,
del tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme
del regolamento CEE n. 259/93 disciplina:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle
garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui
all'art. 27 del regolamento;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori
ai sensi dell'art. 33, paragrafo 1, del regolamento;
c) le specifiche modalità per il trasporto dei
rifiuti prodotti negli Stati di cui al comma 2.
4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione
sono le regioni e le province autonome;
b) l'autorità di transito è il Ministero
dell'ambiente;
c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente.
5. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni
di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 259/93 al Ministero dell'ambiente,
per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione Europea.
Articolo 17
Art. 17. Bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del com- mercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della contaminazione
dei suoli, delle acque super- ficiali e delle acque sotterranee in relazione
alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi
dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica
ed il ripristino am- bientale dei siti inquinati, nonchè per la
redazione dei progetti di bonifica.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il
superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina
un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è
tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza,
di bonifica e di ripristino ambien- tale delle aree inquinate e degli impianti
dai quali deriva il pericolo di inqui- namento.
A tal fine:
a) deve essere data immediata notifica al comune, alla
provincia ed alla regione territorialmente competenti, nonchè agli
organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento
ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica
di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla
provincia ed alla regione territorialmente com- petenti degli interventi
di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento
o di pericolo di inquina- mento, contenere gli effetti e ridurre il rischio
sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo,
deve essere presentato al comune ed alla regione il progetto di bonifica
delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli
di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione
al comune, che diffida il respon- sabile dell'inquinamento a provvedere
ai sensi del comma 2, nonchè alla provincia ed alla regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione
degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione
del progetto medesi- mo e ne dà comu- nicazione alla Regione. L'autorizzazione
indica le even- tuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato,
ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore della regione per la realizzazione
e l'eser- cizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo.
Se l'inter- vento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area
compresa nel ter- ritorio di più comuni il progetto e gli interventi
sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione
del progetto di bonifica la regione può richiedere al comune che
siano apportate modifiche ed integra- zioni ovvero stabilite specifiche
prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti
urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità
di contaminazione che non pos- sono essere raggiunti neppure con l'applicazione
delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione
di cui al comma 4 può pre- scrivere l'adozione di misure di sicurezza
volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi
in via prioritaria con l'impiego di tec- niche e di ingegneria ambientale,
nonchè limitazioni temporanee o perma- nenti all'utilizzo dell'area
bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti,
ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area mede- sima.
Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici
e dei piani territoriali.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante
urbanistica, com- porta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza
e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti
le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta,
i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione
e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione
del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti
di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita certificazione
rilasciata dalla provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano
individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente
e ove questo non provveda dalla regione, che si avvale anche di altri enti
pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti inter- venti le
regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle
proprie disponibilità di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica
e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate
di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato
di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma
2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la
bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi
2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile.
Detto privilegio si può esercitare, anche in pregiudizio dei diritti
acquistati dai terzi sull'immobile.
12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche
dei soggetti interes- sati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo
un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il
livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per l'esecuzione
d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso
di un'area comporti l'applica- zione dei limiti di accettabilità
di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere
a proprie spese ai necessari interventi di boni- fica sulla base di un
apposito progetto che è approvato dal comune ai sensi di cui ai
commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato
dalla provincia ai sensi del comma 8.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di
interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la
regione territorialmente competente.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui
al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate
alla produzione agricola e all'alle- vamento sono definiti ed approvati
di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Articolo 18
Art. 18. Competenze dello Stato.
1. Spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie
all'attuazione del presente decreto;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie
per la gestione inte- grata dei rifiuti, nonchè l'individuazione
dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di
ridurne la movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per
prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale
sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonchè per
ridurre la pericolosità degli stessi;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione
dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le
maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità
di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la
quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la riduzione,
il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni,
anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia
prima dai rifiuti, nonchè per promuovere il mercato dei materiali
recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della Pubblica Amministrazione
e dei soggetti economici;
h) l'individuazione degli obiettivi di qualità
dei servizi di gestione dei rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione
dei piani regionali di cui all'art. 22, ed il coordinamento dei piani stessi;
l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento
dei rifiuti;
m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione
e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
n) la determinazione dei criteri generali e degli standard
di bonifica dei siti inquinati, nonchè la determinazione dei criteri
per individuare gli interventi di bonifica che, in re- lazione al rilievo
dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessa-
ta, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti,
rivestono interesse nazionale.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei
rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonchè
delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate
di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle attività
di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti
amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilità
e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze
contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi
per l'assimila- zione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei
rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario
di identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e 5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle
capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività
di gestione dei rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto Nazionale
dei rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la
definizione del formulario di cui all'art. 15;
l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per
comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti
direttamente in discarica;
m) l'adozione di un modello uniforme del registro di
cui all'art. 12 e la definizione delle modalità di tenuta dello
stesso, nonchè la definizione delle modalità di tenuta dello
stesso, nonchè l'individuzione degli eventuali documenti sostitutivi
del registro stesso;
n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art.
44;
o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;
p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità
e delle condizioni di utiliz- zo del prodotto ottenuto mediante compostaggio,
con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante,
ai sensi della legge del 19 ottobre 1984, n. 748 e successive modifiche
e integrazioni, del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio
da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri del- l'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità, sentita la Confe- renza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianto e della sanità, nonchè, quando
le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti,
di concerto, rispet- tivamente, con i Ministeri delle risorse agricole,
alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.
Articolo 19
Art. 19. Competenze delle regioni.
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto
dei princìpi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento,
sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti
di cui all'art. 22;
b) la regolamentazione delle attività di gestione
dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti
di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali,
o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei
piani per la bonifica di aree inquinate;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per
la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche
degli impianti esistenti;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere
dei rifiuti che il regola- mento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità
competenti di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale,
degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione
e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonchè
l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti,
intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il
riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei
rifiuti ed al recupero degli stessi;
m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare
alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
n) la definizione dei criteri per l'individuazione, da
parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti
di smaltimento e di recu- pero dei rifiuti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le
regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti
di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente
con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative
di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le regioni emanano norme affinchè gli uffici pubblici
coprano il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata
pari almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso.
Articolo 20
Competenze delle province.
1. In attuazione dell'art. 14 della legge 8 giugno
1990, n. 142, alle province competono, in particolare:
a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione
e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica
e del monitoraggio ad essi conseguenti;
c) il controllo periodico su tutte le attività
di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accer- tamento delle violazioni
del presente decreto;
d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti
per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31,
32 e 33;
e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del
piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 15, comma 2, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, ove già adottato, e delle previsioni
di cui all'art. 22, comma 3, lettera d), sentiti i comuni, delle zone idonee
alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonchè
delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti;
f) l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti
alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi
controlli;
g) l'organizzazione delle attività di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali
ottimali delimitati ai sensi dell'art. 23.
2. Per l'esercizio delle attività di controllo
sulla gestione dei rifiuti le province possono avvalersi anche delle strutture
di cui all'art. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
con le modalità di cui al comma 3, nonchè degli organismi
individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province
possono altresì avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze
e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.
4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare
ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti,
impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione
dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli
addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai
sensi della normativa vigente.
5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico
dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato ad effettuare le ispezioni
e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui
all'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme le altre disposizioni
vigenti in materia di vigilanza e controllo.
6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le
province sottopongo- no ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti
e le imprese che smaltisco- no o recuperano rifiuti, curando, in particolare,
i controlli sulle attività sotto- poste alle procedure semplificate
di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta
ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine
e la destinazione dei rifiuti.
Articolo 21
Competenze dei comuni.
1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani
e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa
nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani
con appositi regola- menti che, nel rispetto dei princìpi di efficienza,
efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria
in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una
distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero
degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata
gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed
estumulazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme
di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio
in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi
da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei
rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità
dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta
e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18,
comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini
della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti
dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private
comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d'acqua.
3. E' inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione
dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani,
i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di
volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, servizi integrativi
per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla
provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle
stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle
attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma
di cui all'art. 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti
assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6,
comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.
Articolo 22
Art. 22. Piani regionali.
1. Le regioni, sentite le province ed i comuni,
nel rispetto dei princìpi e delle finalità di cui agli articoli
1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformità ai criteri stabiliti dal presente
articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando
adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai
sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono
la riduzione delle quan- tità, dei volumi e delle pericolosità
dei rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede
inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la
gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati
nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento
e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto
dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi
all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonchè
dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
c) il complesso delle attività e dei fabbisogni
degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo
criteri di efficienza e di economicità, e l'autosuffi- cienza della
gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli
ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonchè ad assicurare
lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione
al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e
di smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle province,
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento
dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei
rifiuti ed a favorire il riu- tilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei
rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti
di materiali e di ener- gia;
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è
coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa
vigente, ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale
i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorità degli interventi;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche
generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalità degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali
provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei materiali da
asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento
è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.
7. La regine approva o adegua il piano entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano
in vigore i piani regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma
7 e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida gli
organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in
caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti
necessari alla elaborazione del piano regionale.
9. Qualora le autorità competenti non realizzino
gli interventi previsti dal piano regio- nale nei termini e con le modalità
stabiliti, il Ministro dell'am- biente diffida le autorità inadempienti
a provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso inutilmente
detto termine, il Ministro dell'ambiente può adottare, in via sostitutiva,
tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi
contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari
delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare
interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio
degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio
sui contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani
ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti
per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati
con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere
autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio
all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero
di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le
seguenti condi- zioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti
provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti
oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli
31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela
dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.
Articolo 23
Art. 23. Gestione dei rifiuti
urbani in ambiti territoriali ottimali.
1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale,
gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono
le province. In tali ambiti territoriali ottimali le province assicurano
una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione
dei rifiuti, sentiti i comuni, in applicazione degli indirizzi e delle
prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione
dei rifiuti urbani, le province possono autorizzare gestioni anche a livello
sub-provinciale purchè, anche in tali ambiti territoriali sia superata
la frammentazione della gestione.
3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di
cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione
dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo
criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani
mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142, come integrata dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5. Per le finalità di cui i commi 1, 2 e 3 le
province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990,
n. 142 e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione
tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in
cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'art. 24 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti,
l'ente locale responsabile del coordi- namento, gli adempimenti ed i termini
previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'art. 24, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni deter- minano in
particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione
del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo,
nonchè gli altri ele- menti indicati all'art. 24, comma 2, della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le
regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
Articolo 24
Contributo per lo
smaltimento di rifiuti in discarica.
1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata
una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali
minime di rifiuti prodotti:
a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il coefficiente di correzione di cui all'art. 3, comma
29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è determinato anche in
relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
Articolo 25
Accordi e contratti
di programma, incentivi.
OMISSIS
Articolo 26
Osservatorio
nazionale sui rifiuti.
OMISSIS
Articolo 27
Approvazione del progetto e autorizzazione
alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti.
OMISSIS
Articolo 28
Autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di smaltimento e recupero.
OMISSIS
Articolo 29
Autorizzazione di impianti di ricerca
e di sperimentazione.
OMISSIS
.
Articolo 30
Imprese sottoposte ad iscrizione.
OMISSIS
Articolo 31
Determinazione delle attività e delle caratteristiche
dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate.
OMISSIS
Articolo 32
Autosmaltimento.
OMISSIS
Articolo 33
Operazioni di recupero.
OMISSIS
.
Articolo 34
Ambito di applicazione.
1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto
sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente,
sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insor- gere
di ostacoli agli scambi, nonchè distor- sioni e restrizioni alla
concorrenza ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 dicembre 1994.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione
di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti
di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie,
esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi
altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità
degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione
della salute e all'igiene dei pro- dotti imballati, nonchè le vigenti
disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
4. I requisiti per la fabbricazione di imballaggi stabiliti
dal presente titolo non si applicano agli imballaggi utilizzati per un
determinato prodotto prima del 30 giugno 1996.
5. Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data
di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo è consentita
l'immissione sul mercato di imballaggi fabbricati prima di tale data e
conformi alle norme vigenti.
Articolo 35
Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo
si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di
qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci,
dalle materie prime ai prodotti finiti, a consen- tire la loro manipolazione
e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utiliz- zatore,
e ad assicurare la loro presen- tazione, nonchè gli articoli a perdere
usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario:
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità
di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio
concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento
di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto
che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva
soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita
Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:
imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto
di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli
per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi
i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale
di imballaggio, rientran- te nella definizione di rifiuto di cui all'art.
6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
f) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività
di gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d);
g) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso
lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità
e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze
utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi
e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonchè
in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione
e della gestione post-consumo;
h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio
concepito e pro- gettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita,
un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo
o reimpiegato per un uso iden- tico a quello per il quale è stato
concepito, con o senza il supporto di prodot- ti ausiliari presenti sul
mercato che consentano il riempimento imballaggio stesso; tale imballaggio
riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione
dei rifiuti di imbal- laggio per la loro funzione originaria o per altri
fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di
energia;
l) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte
le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al presente decreto;
m) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di
imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento
diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio)
o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni
controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con
produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione
dell'interramento in disca- rica, che non può essere considerato
una forma di riciclaggio organico;
o) smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui
all'allegato B al presente decreto;
p) operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio,
i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento
e gli utenti, gli impor- tatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche
amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
q) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio,
i fabbricanti, i trasforma- tori e gli importatori di imballaggi vuoti
e di materiali di imballaggio;
r) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli
addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi
pieni;
s) pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico:
i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto,
recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla
legge 8 giugno 1990, n. 142, o loro concessionari;
t) consumatore: l'utente finale che acquista o importa
per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
u) accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra
le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati,
aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi,
gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art.
37.
Articolo 36
Criteri informatori dell'attività di
gestione dei rifiuti di imballaggio.
OMISSIS
Articolo 37
Obiettivi di recupero e di riciclaggio.
OMISSIS
Articolo 38
Obblighi dei produttori
e degli utilizzatori.
OMISSIS
Articolo 39
Raccolta differenziata e obblighi
della Pubblica Amministrazione.
OMISSIS
Articolo 40
Consorzi.
OMISSIS
Articolo 41
Consorzio Nazionale Imballaggi.
OMISSIS
Articolo 42
Programma generale di prevenzione
e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
OMISSIS
Articolo 43
Divieti.
1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli
imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti
dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. A decorrere dal 1º gennaio 1998 è vietato
immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi
terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari
non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere
conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa
sia stata attivata.
3. A decorrere dal 1º gennaio 1998 possono essere
commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati
dal Comitato Europeo Normalizzazione in conformità ai requisiti
essenziali stabiliti dall'art. 9 della direttiva 94/62 CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e dall'allegato F al presente
decreto. Fino al 1º gennaio 1998 gli imballaggi immessi sul mercato
nazionale devono comunque essere conformi alle pertinenti norme armonizzate
i cui numeri di riferimento sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee, ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate,
alle norme nazionali considerate conformi ai predetti requisiti.
4. E' vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti
di imballaggio, ad ecce- zione degli imballaggi interamente costituiti
di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio,
cadmio e cromo esavalente superiore a:
a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal
30 giugno 1998;
b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate, in conformità
alle decisioni dell'Unione Europea:
a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione
di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti
di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito
di cui al comma 4, lettera c).
Articolo 44
Beni durevoli.
1. I beni durevoli per uso domestico che hanno
esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore
contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente
ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gesticono
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri
di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove accordi di programma
tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono
al consumo, anche in qualità di importatori, ed i soggetti, pubblici
e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e
lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
a) la messa a punto dei prodotti per le finalità
di cui agli articoli 3 e 4;
b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su
tutto il territorio nazionale;
c) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti
i beni;
d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte
dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui
al comma 1 ai rivenditori, i produt- tori, gli importatori ed i distributori,
e le loro associazioni di categoria, possono altresì stipulare accordi
e contratti di programma ai sensi dell'art. 25, comma 2.
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel caso si manifestino particolari necessità
di tutela della salute pubblica e dell'ambiente relati- vamente allo smaltimento
dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente articolo al termine
della loro vita operativa, può essere introdotto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
un sistema di cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in misura pari al
10% del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con il limite massimo
di lire duecentomila, è svincolata all'atto della resti- tuzione,
debitamente documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai centri
di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana o ad un rivenditore
contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.
Non sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente
all'acquisto, provvedano alla restituzione al venditore di un bene durevole
di tipologia equivalente o documentino l'avvenuta restituzione dello stesso
alle imprese o ai centri di raccolta di cui al comma 1.
5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui
al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo sono:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria.
Articolo 45
Rifiuti sanitari.
OMISSIS
Articolo 46
Veicoli a motore.
OMISSIS
.
Articolo 47
Consorzio nazionale di raccolta e trattamento
degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.
OMISSIS
Articolo 48
Consorzio per il riciclaggio di
rifiuti di beni in polietilene.
OMISSIS
Articolo 49
Istituzione della tariffa.
OMISSIS
Articolo 50
Abbandono di rifiuti.
1. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli
articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2 e 44, comma 1 abbandona o deposita
rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
lire unmilioneduecentomila.
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco,
di cui all'art. 14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli
9, comma 3, e 17, comma 2, è punito con la pena dell'arresto fino
ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con
la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,
il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere
subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo
non eseguiti.
Articolo 51
Attività di gestione di
rifiuti non autorizzata.
OMISSIS
Articolo 52
Violazione degli obblighi di comunicazione,
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
OMISSIS
.
Articolo 53
Traffico illecito di rifiuti.
1. Chiunque effettua spedizioni
dei
rifiuti elencati negli allegati II, III e IV del Regolamento CEE 259/93
del Consiglio del 1º febbraio 1993 in modi
tale da integrare il traffico illecito, così come definito
dall'art. 26 del medesimo Regola- mento, è
punito con la pena dell'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni
e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata
in caso di spedizioni di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi
dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per le contravvenzioni relative
al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli
articoli 51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo
di trasporto.
Articolo 54
Imballaggi.
OMISSIS
Articolo 55
Competenza e giurisdizione.
1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la provincia nel
cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle
sanzioni previste dall'art. 50, comma 1, per le quali è competente
il comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni
amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione
di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve
pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone
la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione
delle sanzioni amministrative.
Articolo 56
Abrogazione di norme.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono abrogati:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915;
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione degli
articoli 7, 9 e 9-quinquies;
d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli
articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1;
e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
f) l'art. 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
e successive modificazioni.
2. Il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono
entro 30 giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito
regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili
con il presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento medesimo.
Articolo 57
Disposizioni transitorie.
OMISSIS
Articolo 58
Disposizioni finali.
OMISSIS
Allegato 1
Allegato <<A>>
[Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a)]
1 - CATEGORIE DI RIFIUTI
Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non
specificati
Q2 Prodotti fuori norma
Q3 Prodotti scaduti
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi
subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature,
ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività
volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio,
contenitori, ecc.)
Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori
uso, catalizzatori esausti, ecc)
Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio
acidi contaminati, solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti,
ecc.)
Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie,
residui di distillazione, ecc.)
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio
fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli
di tornitura o di fresatura, ecc.)
Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione
delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività
minerarie o petrolifere, ecc.).
Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato
da PCB, ecc.)
Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione
è giuridicamente vietata
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più
(ad esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie,
dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti
da attività di riattamento di terreni
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri
nelle categorie sopra elencate
Allegato 2
2 - CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI
Nota introduttiva.
1. L'art. 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE
definisce il termine <<rifiuti>> nel modo seguente: <<qualsiasi
sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato
I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi>>.
2. Il secondo capoverso dell'art. 1, lettera a) stabilisce
che la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'art. 18, prepari
un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato
I. Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo europeo
dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati
allo smaltimento o al recupero.
3. Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco
armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di
periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla
procedura del comitato. Tuttavia, un materiale figurante nel
catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando
esso soddisfa la definizione di rifiuto.
4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni
della direttiva a meno che si applichi ad essi l'art. 2 paragrafo 1, lettera
b) di detta direttiva.
5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento
con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di
migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti.
A questo riguardo, il catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il
riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti
lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica
relativa alla gestione dei rifiuti.
6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi
scientifici e tecnici, in conformità della procedura di cui all'art.
18 della direttiva.
7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo
deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.
8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco
di <<rifiuti pericolosi>> disposto dall'art. 1, paragrafo 4 della
direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1991, sui rifiuti pericolosi.
Allegato 3
OMISSIS
Allegato 4
OMISSIS
Allegato 5
OMISSIS
Allegato 6
OMISSIS
Allegato 7
OMISSIS
Allegato 8
OMISSIS
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