D.P.R. 10/09/1982, n. 915
abrogato dall'art.56 lettera b) del D.L.vo del 5/02/1997 n.22
 


DECRETO LEGISLATIVO 15/08/1991 N. 277




Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30/07/1990, n.212.
 

Il Presidente della Repubblica
emana il seguente decreto legislativo:
 

Art. 1.
Attività soggette.

1. Il presente decreto prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante il lavoro agli agenti chimici e fisici di cui ai capi II, III e IV.
2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono l'applicabilità delle norme di cui al presente capo. Gli articoli 8 e 9 si applicano altresì in tutti i casi di esposizione, durante il lavoro, ad agenti chimici, fisici, nonchè biologici.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle attività alle quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.del 19/03/1956, n.303.
4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le sale operatorie degli ospedali, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuale con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Art. 2.
Attività escluse.

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavoratori della navigazione marittima ed aerea.

Art. 3.

Definizioni.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a)agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
b) valore limite: il limite di esposizione nell'ambiente di lavoro interessato o il limite di un indicatore biologico relativo ai lavoratori esposti, a seconda dell'agente;
c) medico competente: un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli:
-specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente;
-docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 
-libera docenza nelle discipline suddette;
d) organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale, salve le diverse disposizioni previste da norme speciali.

Art. 4.
Misure di tutela.

1. Salvo quanto previsto nei capi II, III e IV, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nella materia di cui all'art. 1, comma 1, sono le seguenti:
a) la valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro;
c) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti;
d) controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell'age- nte. La campionatura, la misurazione dell'agente e la valutazione dei risultati si effettuano con le modalità e i metodi previsti per ciascun agente. Tali mo- dalità e metodi sono aggiornati periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base alle direttive CEE, nonchè in relazione alle cono- scenze acquisite in base al progresso scientifico e tecnologico;
e) misure da attuare, quando sia superato un valore limite, per identificare le cause del superamento ed ovviarvi;
f) misure tecniche di prevenzione;
g) misure di protezione collettiva;
h) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
i) misure di protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e metodi di lavoro appropriati;
l) misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia possi- bile evitare in altro modo un'esposizione pericolosa;
m) misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale;
n) misure igieniche;
o) informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti su:
1)i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le misure tecni- che di prevenzione;
2)i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite e, ove fissate, le misure da prendere o già prese per motivi di urgenza, in caso di loro superamento, per ovviarvi;
p) attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori prima dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli regolari nonchè, qualora trattasi di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, prolungamento del controllo dopo la cessa- zione dell'attività comportante l'esposizione;
q) tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli di esposizione, di elenchi di lavoratori esposti e di cartelle sanitarie e di rischio. I modelli e le modalità di tenuta dei registri, degli elenchi e delle cartelle relativi all'agente disciplinato sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ini- ziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;
r) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai risultati delle misure di esposizione ed ai risultati collettivi non nominativi degli esami indicativi dell'esposizione;
s) accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri controlli sanitari, in particolare a quelli degli esami biologici indicativi dell'esposizione;
t) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad un'informazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono esposti;
u) un sistema di notifica alle competenti autorità statali, ovvero locali, delle attività che comportano esposizione all'agente oggetto di disciplina, con l'in- dicazione dei dati da comunicare.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per rappresentanti dei lavoratori i loro rappresentanti nella unità produttiva, ovvero nell'azienda, come definiti dalla normativa vigente, ovvero dai contratti collettivi applicabili.

Art. 5.
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e com- petenze:
a) attuano le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti ema- nati in attuazione del medesimo;
b) informano i lavoratori nonchè i loro rappresentanti dei rischi specifici do- vuti all'esposizione all'agente ed alle mansioni dei lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche mediante dettagliate disposizioni e istruzioni lavorative, volte anche a salvaguardare il controllo strumentale; forniscono ai medesimi informazioni anonime collettive contenute nei registri di cui all'art. 4, comma 1, lettera q), e, tramite il medico competente, i risul- tati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, non- chè indicazioni sul significato di detti risultati; informano altresì i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di guasti;
c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti, l'appli- cazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza;
d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;
e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali di protezione;
f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle di- sposizioni aziendali e delle norme, nonchè l'uso appropriato dei mezzi indi- viduali e collettivi di protezione messi a loro disposizione ed accertano che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e disposizioni aziendali mede- sime;
g) esigono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui procedimenti produttivi e sugli agenti inerenti all'attività.
2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attri- buzioni e competenze, informano i lavoratori autonomi ed i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro opera. L'informazione comprende le modalità per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo.
3. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera presso aziende che svolgono le attività di cui all'art. 1 assicurano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti in rela- zione alla natura dei rischi risultanti dall'esposizione di questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti di cui ai capi II, III e IV.
4. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono e sovra- intendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzio- ni e competenze, ed i titolari delle imprese di cui al comma 3 cooperano al- l'attuazione delle misure di cui all'art. 4 e coordinano gli interventi di prote- zione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

Art. 6.
Obblighi dei lavoratori.

1. I lavoratori:
a) osservano oltre le norme del presente decreto le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicu- rezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti o pre- disposti dal datore di lavoro;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi, nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle lorocompetenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispo- sitivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione;
e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza;
f)si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi.

Art. 7.
Obblighi del medico competente.

OMISSIS

Art. 8.
Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad agenti chimici,fisici e biologici.

OMISSIS

Art. 9.
Altre misure.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa per la protezione dell'ambiente esterno, il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedimenti appropriati per evitare che le misure tecniche per la tutela della salute e della sicurezza possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno.

Art. 10.
Attività soggette.(piombo)

OMISSIS

Art. 11.
Valutazione del rischio. (piombo)

OMISSIS

Art. 12 
Informazione dei lavoratori.(piombo)

OMISSIS

Art. 14.
Misure igieniche. (piombo)

OMISSIS

Art. 15.
Controllo sanitario. (piombo)

OMISSIS

Art. 16.
Superamento dei valori limite biologici. (piombo)

OMISSIS

Art. 17.
Controllo dell'esposizione dei lavoratori.(piombo)

OMISSIS

Art. 18
Superamento dei valori limite di esposizione.(piombo)

OMISSIS

Art. 19.
Misure di emergenza. (piombo)

Art. 21.
Registrazione dell'esposizione dei lavoratori.(piombo)

OMISSIS

Art. 22.
Attività soggette.

1.Le norme del presente capo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

Art. 23.
Definizioni.

1. Ai sensi del presente decreto il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
actinolite (n. CAS 77536-66-4);
amosite (n. CAS 12172-73-5);
antofillite (n. CAS 77536-67-5);
crisotilo (n. CAS 12001-29-5);
crocidolite (n. CAS 12001-78-4);
tremolite (n. CAS 77536-68-6).

Art.24. 
Valutazione del rischio.

1.In tutte le attività lavorative di cui all'art. 22 il datore di lavoro effettua una valutazione del rischio dovuto alla polvere prove- niente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire le misure preventive e protettive da attuare. Si applica l'art. 11, comma 6.
2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare l'inquina- mento ambientale prodotto dalla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, individuando i punti di emis- sione di dette polveri ed i punti a maggior rischio delle aree lavo- rative, e comprende una determinazione dell'esposizione perso- nale dei lavoratori alla polvere di amianto.
3. Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amian- to, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rappor- to ad un periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per cmc., il datore di lavoro attua le disposizioni degli articoli 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35. Tuttavia nel caso di attività che comportano l'impiego di amianto come materia prima gli articoli 25 e 30 sono in ogni caso applica- bili.
4. Nel caso di attività a carattere saltuario e qualora l'amianto sia costituito da crisotilo, la determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto è sostituita dalla determina- zione della dose cumulata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, su un periodo di quaranta ore, misurata o calcolata ai sensi del comma 3.
5. Se detta dose supera 0,5 giorni-fibra per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli articoli 25 comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35.
6. La valutazione di cui al comma 2 può prescindere dall'effettua- zione di misurazioni strumentali nelle attività per le quali, a motivo delle caratteristiche delle lavorazioni effettuate o della natura e del tipo dei materiali trattati, si può fondatamente ritenere che l'espo- sizione dei lavoratori non supera i valori di cui ai commi prece- denti. Per tale valutazione è possibile fare riferimento a dati rica- vati da attività della medesima natura svolte in condizioni analoghe. 
7. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che pos- sono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto e, comunque, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
8. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta l'orga- no di vigilanza lo disponga, con provvedimento motivato.
9. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui al presente articolo e sono informati dei risultati riportati su un apposito registro da tenere a loro disposizione.

Art. 25.
Notifica.

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, ove applicabile, il datore di lavoro, che esercita attività nelle quali l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto risulta uguale o superiore ai valori indicati ai commi 3 o 5 dell'art. 24, notifica all'organo di vigilanza le risultanze della valutazione di cui allo stesso articolo, unitamente alle seguenti informazioni:
a) attività svolte e procedimenti applicati;
b) varietà e quantitativi annui di amianto utilizzati;
c) prodotti fabbricati;
d) numero di lavoratori addetti;
e) misure di protezione previste, con specificazione dei criteri per la manutenzione periodica e dei sistemi di prevenzione adottati.
2. Il datore di lavoro che esercita attività nelle quali l'amianto è impiegato come materia prima è comunque tenuto ad effettuare la notifica di cui al comma 1 a prescindere dal livello di esposizione
dei lavoratori.
3.Il datore di lavoro effettua la notifica di cui ai commi precedenti entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 11, comma 6. Nel caso di nuove attività, l'inizio delle stesse è comu- nicato con lettera raccomandata all'organo di vigilanza entro quindici giorni.
4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi precedenti.

          Art. 26.
          Informazione dei lavoratori.
 
          1. Nelle attività di cui all'art. 22 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette attività, nonchè ai loro rappresentanti, informazioni su:
          a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dei materiali ontenenti amianto;
          b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la neces- sità di non fumare;
          c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione;
          d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al mini- mo l'esposizione;
          L'informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un muta- mento significativo dell'esposizione.
          2. Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, l'informazione è ripetuta con periodicità annuale e comprende altresì l'esistenza dei valori limite di cui all'art. 31 e la necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell'aria.

         Art. 28.
         Misure igieniche.

         1.Nelle attività di cui all'art. 22, il datore di lavoro:
         a) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezza- ture e degli impianti, effettuando l'asportazione della polvere a mezzo di aspi- ratori adeguati;
         b) predispone aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare, bere e sostarvi senza rischio di contaminazione da polvere di amianto. É per- messo fumare soltanto in dette aree.
         2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dello stesso articolo, il datore di lavoro inoltre:
         a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati, prov- visti di docce. Ove possibile, queste sono ad uso esclusivo dei lavoratori ad- detti, con percorsi separati per l'ingresso e l'uscita dall'area di lavoro;
         b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civlli. Il lavaggio è effettuato dall'impre- sa in lavanderie appositamente attrezzate, con unamacchina adibita esclusiva- mente a questa attività. Il trasporto è effettuato in imballaggi chiusi, opportu- namente etichettati. L'attività di lavaggio è compresa fra quelle indicate
all'art. 22;
         c) provvede a che i mezzi individuali di protezione di cui all'art. 27, comma 2, lettera c), siano custoditi in locali all'uopo destinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima di ogni nuova utilizzazione. La pulitura di detti mezzi è effettuata mediante aspirazione.

Art. 29.
Controllo sanitario.

1. Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione sanitaria dell'asbe- stosi del D.P.R. 30/06/1965, n, 1124, integrato dal decreto ministeriale del 21/01/1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 1987, il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta, se necessario, misure preventive e protettive per singoli lavoratori, sulla base delle risultanze degli esami clinici effettuati. Tali misure possono compren- dere l'allontanamento anche temporaneo del lavoratore interessato da qualsia- si esposizione all'amianto.
2. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma 1 possono inoltrare ricorso all'organo di vigilan- za entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.
3. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.
4. Il medico competente fornisce ai lavoratori ovvero ai loro rappresentanti adeguate informazioni sul significato delle visite mediche alle quali essi sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

Art. 30.
Controllo dell'esposizione dei lavoratori.

1. In tutte le attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 e 5, il datore di lavoro effettua un controllo periodico dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell'aria. Nelle attività nelle quali l'amianto è impiegato come materia prima tale controllo è effet- tuato comunque, a prescindere dal grado di esposizione.
2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato attraverso la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria, espressa come media ponde- rata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, usando i metodi di prelievo e di analisi riportati nell'allegato V.
3.Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre che hanno una lunghezza superiore a 5 micron, una larghezza inferiore a 3 micron ed il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 3:1.
4. Le misurazioni sono opportunamente programmate. Il campionamento è eseguito da personale in possesso di idonee qualifiche. I campioni sono ana- lizzati in laboratori pubblici o privati all'uopo attrezzati ed autorizzati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti i requisiti minimi per l'esercizio delle attività di campionamento e di analisi e per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di analisi da parte del Ministro della sanità.
5. Il campionamento deve essere relativo all'esposizione personale del singolo lavoratore e può comprendere uno o più prelievi. Esso è effettuato in modo da permettere la valutazione dell'esposizione giornaliera del lavoratore ed è integrato da un campionamento ambientale se questo è necessario per identi- ficare le cause ed il grado dell'inquinamento.
6. Se la durata del campionamento non si estende all'intero periodo di riferi- mento di otto ore, è comunque effettuato un prelievo per ciascuna fase del ciclo lavorativo in modo da poter calcolare il valore della media ponderata della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria per l'intero periodo di otto ore. In ogni caso, la durata del campionamento non è complessivamente inferiore a due ore.
7. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la salute analoghi, il campionamento può effettuarsi su base di gruppo.
8. Le misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre mesi e comunque ogni volta che intervengono mutamenti che possano provocare una variazione significativa dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto. La fre- quenza delle misurazioni può essere ridotta fino ad una volta all'anno, previa comunicazione all'organo di vigilanza, quando:
a) non interviene nessuna modifica sostanziale nelle condizioni del luogo di lavoro;
b) i risultati delle due misurazioni precedenti non hanno superato la metà dei valori limite indicati all'art. 31.
9. Nelle attività a carattere saltuario la frequenza delle misure è adattata alle condizioni esistenti, tenendo conto, in particolare, del numero annuo di giornate lavorative e della distribuzione di queste nel corso dell'anno. Detta frequenza è, in ogni caso, almeno annuale.
10. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono informati sui risultati delle misurazioni effettuate e sul significato di detti risultati e sono consultati prima dell'effettuazione del campionamento.

Art. 31.
Superamento dei valori limite di esposizione.

1. I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono:
a) una fibra per centimetro cubo per il crisotilo;
b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo.
2. A decorrere dal 1º gennaio 1993 il valore limite di esposizione per crisotilo è di 0,6 fibre per centimetro cubo, eccezion fatta per le attività estrattive. A decorrere dal 1º gennaio 1996 lo stesso valore limite di cui sopra è esteso alle attività estrattive.
3. Nel caso di lavorazioni che possono comportare sensibili variazioni della concentrazione della polvere di amianto nell'aria, tale concentrazione non deve in ogni caso superare il quintuplo dei valori di cui ai commi precedenti per misure effettuate su un periodo di 15 minuti.
4. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui ai com- mi precedenti, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa dell'evento adottando quanto prima misure appropriate.
5. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se sono state prese le misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e dell'ambiente. Se le misure di cui al comma 4 non possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure di protezione dei lavoratori addetti e dell'am- biente, tenuto conto del parere del medico competente.
6. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4, il datore di lavoro procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre di amian- to nell'aria non appena sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi.
7. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non può venire ridotta con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi individuali di protezione, tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.
8. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del supera- mento dei valori di cui ai commi 1, 2 e 3, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti valori limite.
9. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati ed i loro rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del comma 5; in casi di particolare urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa al più presto delle misure già adottate.

Art. 32.
Misure d'emergenza.

1. Se si verificano eventi che possono provocare un incremento rilevante dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali conte- nenti amianto, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata. Potranno accedervi unicamente i lavoratori addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza il verificarsi di tali eventi e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.

Art. 33.
Operazioni lavorative particolari.

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative per la cui natura particolare è prevedibile che l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto superi i valori limite di cui all'art. 31 e per le quali non è possibile attuare misure tecniche di prevenzione atte a limitare l'esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti. In particolare, oltre ad applicare le misure generali indicate nei precedenti articoli:
a) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e mezzi individuali di protezione destinati ad essere usati durante tali lavori;
b) provvede al rigoroso isolamento dell'area di lavoro ed all'installazione di adeguati sistemi di ricambio dell'aria con filtri assoluti;
c) provvede all'affissione di appositi cartelli segnaletici, recanti la scritta: <<attenzione -- zona ad alto rischio -- possibile presenza di polvere di amianto in concentrazione superiore ai valori limite di esposizione>>;
d) predispone, consultando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti, un piano di lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori e dell'ambiente e lo trasmette preventivamente all'organo di vigilanza.

Art. 34.
Lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto.

1. Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonchè dai mezzi di trasporto.
2. Il piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.
3. Il piano, in particolare, prevede:
a) la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, se opportuno;
b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione;
c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smalti- mento dei materiali;
e) l'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art. 31, delle misure di cui all'art. 33, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico.
4. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, unitamente a informazioni circa:
a) natura dei lavori e loro durata presumibile;
b) luogo ove i lavori verranno effettuati;
c) tecniche lavorative per attuare quanto previsto alla lettera a) del comma 3;
d) natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di demolizioni;
e) caratteristiche degli impianti che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera c) del comma 3;
f) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione.
5. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio della documentazione di cui al comma 4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 4 sostituisce gli adempi- menti di cui all'art. 25.
7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazio- ne di cui al comma 4.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissate le norme tecniche da rispettare nell'esecuzione dei lavori di decoibentazione.

Art. 35.
Registrazione dell'esposizione dei lavoratori.

1. I lavoratori incaricati di svolgere attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro, che è responsabile della sua tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta l'ISPESL o la USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunica- zione;
d) consegna, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1 all'ISPESL e allaUSL competente per territorio;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle anno- tazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in prece- denza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
4. É istituito presso l'ISPESL, che ne cura l'aggiornamento, un registro nazionale dei lavoratori addetti alle attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5.
5. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.

Art. 36.
Registro dei tumori.

OMISSIS

Art. 37.
Attività vietate.

1. É vietato l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo.
2. A decorrere dal 1º gennaio 1993 sono vietate le attività che implicano l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzati a bassa densità (inferiore a 1 g/cm3) che contengono amianto.

Art. 38.
Finalità. (udito)

OMISSIS

Art. 50.
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.

1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a)con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire cinquantamilioni per l'inosser- vanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera d), 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34 commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3, e 5, 45 e 56. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 8, comma 1, 16, comma 8, 20, comma 2, 29, comma 3, 34, comma 5, 44, comma 7, 46 e 47, comma 3; 
b) con l'ammenda da lire seimilioni a lire quindicimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3, 12, 14, comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 9, 35, commi 1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49;
c) con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), f) e g), 11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8, 20, comma 4, 24, comma 9, 25, comma 4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7 e 40, comma 7.

Art. 51.
Contravvenzioni commesse dai preposti.

OMISSIS

Art. 52.
Contravvenzioni commesse dai lavoratori.

OMISSIS

Art. 53.
Contravvenzioni commesse dal medico competente.

OMISSIS

Art. 54.
Contravvenzioni commesse dai produttori e dai commercianti.

OMISSIS

Art. 55.
Esercizio dell'attività di medico competente.

OMISSIS

Art. 56.
Disposizioni transitorie.

OMISSIS
 

 

LEGGE 27 MARZO 1992, n. 257. -- 

Norme relative alla cessazione 
dell'impiego dell'amianto. 



Il Presidente della Repubblica 
promulga la seguente legge:

Articolo 1 
Art. 1. Finalità. 

1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonchè l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'espor- tazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto. 
2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializza- zione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti conte- nenti amianto (com- ma 2 così modificato ex art.16 Legge 24/04/98).(Tabella allegata)
.

Articolo 2 
Art. 2. Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intendono per : 

a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'art. 23 del decreto legislativo 15/08/91, n.277; 
b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano im- mettere nell'ambiente fibre di amianto; 
c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonchè qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'art. 3.

Articolo 3 
Art. 3. Valori limite.

1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza  amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'art. 31del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti  liquidi e gassosi conte- nenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.114. 
Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione di cui all'art. 4, con decreto del  Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambien- te e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. (Articolo 3 così modificato ex art.16 Legge 24/04/98).

 Articolo 4 
Art. 4. Istituzione della Commissione per la valutazione dei problemi 
ambientali e dei rischi sanitari connessi 
all'impiego dell'amianto.

  1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'in- dustria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'univer- sità e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata Commissione, composta da: 
a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 
b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità; 
d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produ- zioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente; 
e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità; 
g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); 
h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); 
i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavo- ro (ISPESL); 
l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigia- nali del settore; 
n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 
2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.

Articolo 5 
Art. 5. Compiti della Commissione.

1. La Commissione di cui all'art. 4 provvede: 

a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'art. 10; 
b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica; 
c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito di rifiuti di amianto nonchè sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni; 
d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi del- l'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle neces- sità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei lavoratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti; 
e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto; 
f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifi- ca, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto. 

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la Commissione può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca. 

3. La Commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro dell'in- dustria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 

Articolo 6 
Art. 6. Norme di attuazione.

  1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, può integrare con proprio decreto, su proposta della Commissione di cui all'art. 4, la lista delle sostanze di cui all'art. 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Mini- stro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla Commis- sione di cui all'art. 4 ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che conten- gono tali materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto. 
3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'art. 5, comma 1, lettera f). 
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettera c). 
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri emana con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di indirizzo e di coordi- namento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 10 della presente legge, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento, anche sulla base dei rapporti annuali di cui all'art. 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. 
7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della presente leg- ge risultino omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innocuità accer- tata dall'Istituto superiore di sanità. 

Articolo 7 
Art. 7. Conferenza nazionale.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie indu- striali, nonchè dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazio- ne di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggior- mente rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezio- ne ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti di ricerca. 

Articolo 8 
Art. 8. Classificazione, imballaggio, etichettatura. 

  1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei pro- dotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215. 

Articolo 9 
Art. 9. Controllo sulle dispersioni causate dai 
processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica. 

  1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi pro- duttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano an- nualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sani- tarie locali nel cui ambito di compe- tenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi: 
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica; 
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti; 
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; 
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente. 
2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'arti- colo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condi- zioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e provin- ce autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità. 
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno. 

Articolo 10 
Art. 10. Piani regionali e delle 
province autonome. 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centot- tanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Mini- stri di cui all'art. 6, comma 5, piani di protezione dell'am- biente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto. 
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro: 
a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto; 
b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonchè delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica; 
c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'a- mianto e realizzare la relativa bonifica dei siti; 
d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smal- timento dei rifiuti di amianto; 
e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presìdi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presen- za di amianto; 
g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto; 
h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla fre- quenza di tali corsi; 
i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge; 
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizza- zione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni. 
4. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

Articolo 11 
Art. 11. Risanamento della miniera di Balangero. 

  1. Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanità, con la Regione Piemonte, con la comunità montana di Valle di Lanzo e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorità di utilizzo dei lavoratori della medesima miniera nelle attività di bonifica. 
2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 è auto- rizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993. 
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzio- ne dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantona- mento <<Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)>>. 

Articolo 12 
Art. 12. Rimozione dell'amianto e 
tutela dell'ambiente.

  1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'art. 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli stru- menti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonchè alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione. 
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Mini- stro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle lavo- razioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'art. 10, comma 2, lettera h), della presente legge. 
5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indi- cata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sani- tarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'art. 10, comma 2, lettera l). 
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e noci- vi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settem- bre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità. 

Articolo 13
Art. 13. Trattamento straordinario di 
integrazione salariale e pensionamento anticipato. 

  1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amian- to, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente. 
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contri- butiva agli effetti delle disposizioni previste dall'art. 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne. 
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unità, il numero massimo di pensiona- menti anticipati. 
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presenta- no programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2. 
5. La facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero di lavo- ratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla comu- nicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'art. 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezio- ne in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione. 
6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5. 
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sotto- poste a procedure fallimentari o fallite, che abbiano contratto malattie profes- sionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di setti- mane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5. 
8. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5. 
9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure falli- mentari o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età e anzianità contributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), è dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'art. 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne.
10. La gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'a- liquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, non- chè una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi com- presa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usu- fruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al 30 per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il paga- mento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del 10 per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione. 
11. Nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogior- no, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni, nonchè nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21/03/1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presente articolo è ridotto al 20 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle proce- dure concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto del 16/03/1942, n. 267 e successive modificazioni, e al decreto-legge del 30/01/1979, n. 26, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 3/04/1979, n. 95 e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'art. 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1992, l'accantonamento <<Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati>> e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento <<Interventi in aree di crisi occupazionale>>. 
13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. 

Articolo 14 
Art. 14. Agevolazioni per l'innovazione e 
la riconversione produttiva.

  1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecno- logica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto. 
2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasforma- zione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi. 
3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il <<Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto>>. 
4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento. 
5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla conces- sione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'a- mianto e il reimpiego della mano- dopera, ovvero per la cessazione dell'at- tività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative. 
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi. 
7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al 10 per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al mede- simo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni. 
8. E' autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993. 
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan- ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento <<Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)>>. 
10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2. 

Articolo 15 
Art. 15. Sanzioni. 

1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'art. 3, nonchè l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'art. 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni. 
2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni. 
3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'art. 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni
4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni. 
5. Alla terza irrogazione, di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate. 

Articolo 16 
Art. 16. Disposizioni finanziarie.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento <<Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto>>. 
2. Per la realizzazione dei piani di cui all'art. 10 sono concessi contributi a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo modali- tà definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente uti- lizzando l'accantonamento <<Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto>>. 
4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1992, entro il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della legislazione vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui all'art. 10, ai fini della bonifica delle strutture di competenza, previa certificazione dell'ine- sistenza di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di lire 40 miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è auto- rizzata la spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993. 
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante cor- rispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992- 1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento <<Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)>>. 
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Allegato 1 
     Tabella  (prevista dall'art. 1, comma 2) 

a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di entra-
ta in vigore della presente legge); 
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge); 
c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge); 
d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine 
e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge); 
e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge); 
f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecita- zioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge); 
g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge); 
h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge); 
i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).
 
 
 

 


 

DECRETO LEGISLATIVO 17/03/1995 N.  115

Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa 
alla sicurezza generale dei prodotti.

omissis

Articolo 5
 Art. 5 Procedure di 
consultazione e coordinamento.



1. I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, delle finanze e dei trasporti, competenti per i controlli di cui all'art. 6, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilan- cio, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di  informazioni attraverso un adeguato supporto informativo in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comuni- taria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'art. 6 sono stabiliti in una ap- posita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri di cui al comma 1 da convocare almeno due volte l'anno presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. La conferenza di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati  raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2 possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione nonchè le associazioni di tutela degli in- teressi dei consumatori e degli utenti operanti a livello nazionale, secondo le modalità definite dalla conferenza medesima. 

Articolo 6
Art. 6  Controlli.

1. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato  siano sicuri; l'elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono comuni- cati alla Commissione europea dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione della amministrazione competente.
2. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, possono anche avvalersi di laboratori di prova esterni purchè accreditati almeno secondo le norme della serie UNI EN 45000.
3. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, provvedono, in  misura proporzionale alla gravità del rischio, a:
a) disporre, anche dopo che un prodotto sia stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
b) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
c) prelevare campioni di un prodotto o di una linea di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la rispondenza ai criteri di cui all'art. 4, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
d) sottoporre l'immissione del prodotto sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro e disporre l'apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare;
e) disporre che le persone che potrebbero essere esposte al rischio derivante da un prodotto siano avvertite tempestivamente ed  in una forma adeguata, di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
f) vietare, durante il tempo necessario allo svolgimento dei controlli e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, di fornire, proporre di fornire o esporre un prodotto o un lotto di un prodotto, qualora vi siano indizi precisi e concordanti di un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica; la durata della sospensione deve essere precisata nel provvedimento;
g) vietare l'immissione sul mercato di un prodotto o di un lotto di prodotti pericolosi adottando i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del divieto;
h) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente decreto, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;
i) ordinare, a cura del produttore o comunque con spese a suo carico, il ritiro dal mercato e, ove necessario, la distruzione di un prodotto o di un lotto di prodotti, nei casi in cui non sia stato effettuato l'adeguamento richiesto ai sensi del presente articolo,  oppure sia accertata la mancanza di conformità alle norme che fissano i criteri di sicurezza indicati all'art. 4, oppure sia accertata, nonostante tale conformità, la pericolosità del prodotto e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 possono riguardare, rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto a fini commerciali, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stes- so.
5. Il produttore procede all'adeguamento del prodotto, ove  richiesto, e agevola le operazioni di ritiro, anche mediante avvisi ovvero comunicazioni ai detentori, ove indivi- duabili.
6. Per armonizzare l'attività di controllo con quella attuata per i  prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, con decreto del Mi- nistro dell'interno si provvederà, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al riordino  del centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'espletamento delle attività di normazione, certificazione e controllo dei prodotti in materia di sicurezza dall'incendio.
7. Il Ministero della sanità, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente decreto, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre nell'ambito delle dotazioni organiche  esi- stenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui ai commi 1e 2 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela del- la salute e dell'incolumità pubblica.

Articolo 10
Art. 10. Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi ovvero che non ottempera ai provvedi- menti emanati a norma dell'art. 6, comma 3, lettere d), f), g) e h), è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni
2. Il produttore o il distributore che omette di fornire agli organi di controllo le informazioni richieste a norma dell'art. 6, comma 3, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
 

 

DECRETO LEGISLATIVO  5/02/1997, n. 22

- Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui 
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi 
e sui rifiuti di imballaggio.







  Il Presidente della Repubblica 
emana il seguente decreto legislativo: 

Articolo 1
Campo d'applicazione.

  1. Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai princìpi del presente decreto, adot- tate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. 
2. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute, che costituiscono princìpi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, comma 1, della Costituzione. 
3. Le disposizioni di principio del presente decreto costituiscono norme di riforma economico-sociale nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome aventi competenza esclusiva in materia, le quali provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2 
 Finalità.

  1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. 
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; 
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; 
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. 
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai princìpi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento nazionale e comunitario. 
4. Per il conseguimento delle finalità del presente decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

Articolo 3 
 Prevenzione della 
produzione di rifiuti. 

  1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attri- buzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante: 
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali; 
b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizza- zione dei consumatori, nonchè lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sul- l'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo; 
c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento; 
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti; 
e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti; 
f) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

Articolo 4 
 Recupero dei rifiuti.

  1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favori- scono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: 
a) il reimpiego ed il riciclaggio; 
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; 
c) l'adozione di misure economiche e la determinazioni di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; 
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. 
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero. 
3. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili. 
4. Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire procedure semplificate ed il ricorso a strumenti economici.

Articolo 5 
 Smaltimento dei rifiuti.

  1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurez- za e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. 
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero. 
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di: 
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non perico- losi  in ambiti territoriali ottimali; 
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; 
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. 
4. A partire dal 1º gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi im- pianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo proces- so di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche. 
5. Dal 1º gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Eventuali nuovi accordi regionali potranno essere promossi nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. 
6. Dal 1º gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il Presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia. 

Articolo 6 
 Definizioni. 

  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; 
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti; 
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene; 
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonchè il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura; 
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; 
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima; 
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B; 
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C; 
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti; 
l) stoccaggio: Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonchè le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C; 
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: 
1 - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm nè policlorobifenile, pooliclorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm; 
2 - il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale; 
3 - il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale; 
4 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonchè, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 
5 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi; 
6 - deve essere data notizia alla provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi; 
n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area; 
o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti; 
p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche; 
q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

Articolo 7 
 Classificazione. 

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secon- do l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 
2. Sono rifiuti urbani: 
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g); 
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;     
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 
3. Sono rifiuti speciali: 
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; 
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; 
c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
e) i rifiuti da attività commerciali; 
f) i rifiuti da attività di servizio; 
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. 
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D.

Articolo 8 
 Esclusioni.

  1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonchè, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge: 
a) i rifiuti radioattivi; 
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; 
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola; 
d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748 e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'art. 33;     e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; 
f) i materiali esplosivi in disuso. 
2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: 
a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli; 
b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro; 
c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo. 
3. Le attività di recupero di cui all'allegato C effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto. 
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria.

Articolo 9 
Divieto di miscelazione
 di rifiuti pericolosi.

1. E'  vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. 
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi dell'art. 28 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, ed al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. 
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 51, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'art. 2, comma 2. 

Articolo 10 
 Oneri dei produttori 
e dei detentori. 

  1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. 
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità: 
a) autosmaltimento dei rifiuti; 
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati  ai sensi delle disposizioni vigenti; 
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; 
d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste l'art. 16 del presente decreto. 
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: 
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla regione della mancata ricezione del for- mulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi. 

Articolo 11 
   Catasto dei rifiuti. 

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse attività di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito con decisione della Commissione delle comunità europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 5 del 7 gennaio 1994. 
2. Il Catasto è articolato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la regione. 
3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonchè le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'art. 7, comma 3, lettere c) e d), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti. Sono esonerati da tale obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dai gestore del servizio. 
4. I comuni, o loro consorzi o comunità montante ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente: 
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; 
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno; 
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investi- menti per le attività di gestione dei rifiuti, nonchè i proventi della tariffa di cui all'art. 49; 
d) i dati relativi alla raccolta differenziata. 
5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le tipo- logie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonchè gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicità. 
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad appli- carsi le disposizioni vigenti in materia. 
7. La riorganizzazione del Catasto di cui i commi 1 e 2 non deve compor- tare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Articolo 12 
 Registri di carico e scarico.

  1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono anno- tare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. 
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smal- timento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere: 
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti; 
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato; 
c) il metodo di trattamento impiegato. 
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonchè presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conser- vati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. 
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adem- piere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti 
con cadenza mensile. 
5 Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta. 
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonchè delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Articolo 13 
Art. 13. Ordinanze contingibili
e urgenti. 

  1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'am- biente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purchè non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente ed al Ministro della sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smalti- mento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inat- tività, il Ministro dell'ambiente diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine, e in caso di protrazione dell'inerzia può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. 
4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini. 
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente alla Commissione dell'Unione Europea.

Articolo 14 
Art. 14. Divieto di abbandono.

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.   2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprie- tario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad ammi- nistratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Articolo 15 
Art. 15. Trasporto dei rifiuti.

  1. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati: 
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; 
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; 
c) impianto di destinazione; 
d) data e percorso dell'istradamento; 
e) nome ed indirizzo del destinatario. 
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. 
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia. 
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico. 
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Articolo 16 
Art. 16. Spedizioni transfrontaliere.

  1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1º febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 19 del regolamento CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del regolamento CEE n. 259/93. 
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93 disciplina: 
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'art. 27 del regolamento; 
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'art. 33, paragrafo 1, del regolamento; 
c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti prodotti negli Stati di cui al comma 2. 
4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento: 
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome; 
b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente; 
c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente. 
5. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 259/93 al Ministero dell'ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione Europea.

Articolo 17 
Art. 17. Bonifica e ripristino 
ambientale dei siti inquinati.

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del com- mercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce: 
a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque super- ficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti; 
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni; 
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino am- bientale dei siti inquinati, nonchè per la redazione dei progetti di bonifica. 
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambien- tale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inqui- namento. 
A tal fine: 
a) deve essere data immediata notifica al comune, alla provincia ed alla regione territorialmente competenti, nonchè agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito; 
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla regione territorialmente com- petenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquina- mento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale; 
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al comune ed alla regione il progetto di bonifica delle aree inquinate. 
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al comune, che diffida il respon- sabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonchè alla provincia ed alla regione. 
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesi- mo e ne dà comu- nicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le even- tuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della regione per la realizzazione e l'eser- cizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'inter- vento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel ter- ritorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione. 
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la regione può richiedere al comune che siano apportate modifiche ed integra- zioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica. 
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non pos- sono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può pre- scrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tec- niche e di ingegneria ambientale, nonchè limitazioni temporanee o perma- nenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area mede- sima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali. 
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, com- porta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica. 
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.   
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti inter- venti le regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. 
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare, anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. 
12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interes- sati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui: 
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti; 
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica; 
c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati; 
d) la stima degli oneri finanziari. 
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applica- zione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di boni- fica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla provincia ai sensi del comma 8. 
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la regione territorialmente competente. 
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'alle- vamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. 

Articolo 18 
Art. 18. Competenze dello Stato. 

  1. Spettano allo Stato: 
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto; 
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione inte- grata dei rifiuti, nonchè l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione; 
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonchè per ridurre la pericolosità degli stessi; 
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi; 
e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;     
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti; 
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonchè per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della Pubblica Amministrazione e dei soggetti economici; 
h) l'individuazione degli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti; 
i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all'art. 22, ed il coordinamento dei piani stessi; 
l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti; 
m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 
n) la determinazione dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonchè la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in re- lazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessa- ta, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale. 
2. Sono inoltre di competenza dello Stato: 
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonchè delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33; 
b) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto; 
c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi; 
d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimila- zione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e 5; 
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti; 
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti; 
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto Nazionale dei rifiuti; 
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulario di cui all'art. 15; 
l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica; 
m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 12 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonchè la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonchè l'individuzione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso; 
n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art. 44; 
o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto; 
p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utiliz- zo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge del 19 ottobre 1984, n. 748 e successive modifiche e integrazioni, del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata. 
3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del- l'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Confe- renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianto e della sanità, nonchè, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispet- tivamente, con i Ministeri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione. 

Articolo 19 
Art. 19. Competenze delle regioni.

  1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei princìpi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto: 
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22; 
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti; 
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate; 
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti; 
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi; 
f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regola- mento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione; 
g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 
h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonchè l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione; 
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; 
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi; 
m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33; 
n) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recu- pero dei rifiuti. 
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni emanano norme affinchè gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso.

Articolo 20 
 Competenze delle province.

  1. In attuazione dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle province competono, in particolare: 
a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; 
b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti; 
c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accer- tamento delle violazioni del presente decreto; 
d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33; 
e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'art. 22, comma 3, lettera d), sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonchè delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; 
f) l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli; 
g) l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'art. 23. 
2. Per l'esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei rifiuti le province possono avvalersi anche delle strutture di cui all'art. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con le modalità di cui al comma 3, nonchè degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono altresì avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni. 
4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente. 
5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo. 
6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongo- no ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltisco- no o recuperano rifiuti, curando, in particolare, i controlli sulle attività sotto- poste alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

Articolo 21 
  Competenze dei comuni. 

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 23. 
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regola- menti che, nel rispetto dei princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare: 
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; 
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; 
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera f); 
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; 
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; 
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua. 
3. E' inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati. 
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni. 
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. 
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste. 
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'art. 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati. 
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi. 

Articolo 22 
Art. 22. Piani regionali.

  1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei princìpi e delle finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformità ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quan- tità, dei volumi e delle pericolosità dei rifiuti. 
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre: 
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi; 
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonchè dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;     
c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità, e l'autosuffi- cienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonchè ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; 
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento; 
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti; 
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riu- tilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti; 
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di ener- gia; 
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani. 
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati. 
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: 
a) l'ordine di priorità degli interventi; 
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; 
c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani; 
d) la stima degli oneri finanziari; 
e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare. 
6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali. 
7. La regine approva o adegua il piano entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti. 
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale. 
9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regio- nale nei termini e con le modalità stabiliti, il Ministro dell'am- biente diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari delegati. 
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti; 
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico; 
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori; 
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi; 
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani. 
11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condi- zioni: 
a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti; 
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33; 
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente; 
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.

Articolo 23 
Art. 23. Gestione dei rifiuti 
urbani in ambiti territoriali ottimali.

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le province. In tali ambiti territoriali ottimali le province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto. 
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purchè, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione. 
3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. 
4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 
5. Per le finalità di cui i commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordi- namento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'art. 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni deter- minano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonchè gli altri ele- menti indicati all'art. 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

Articolo 24 
 Contributo per lo 
smaltimento di rifiuti in discarica. 

1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: 
a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 
b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 
c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
2. Il coefficiente di correzione di cui all'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è determinato anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

Articolo 25 
 Accordi e contratti 
di programma, incentivi.
OMISSIS

Articolo 26 
 Osservatorio 
nazionale sui rifiuti. 
OMISSIS

Articolo 27 
  Approvazione del progetto e autorizzazione
alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
OMISSIS

Articolo 28 
 Autorizzazione all'esercizio delle 
operazioni di smaltimento e recupero. 
OMISSIS 

Articolo 29  
Autorizzazione di impianti di ricerca 
e di sperimentazione.
OMISSIS

Articolo 30 
Imprese sottoposte ad iscrizione.
OMISSIS

Articolo 31 
 Determinazione delle attività e delle caratteristiche 
dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate. 
OMISSIS

Articolo 32 
 Autosmaltimento. 
OMISSIS

Articolo 33 
 Operazioni di recupero
OMISSIS

 . 
Articolo 34 
 Ambito di applicazione. 

  1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insor- gere di ostacoli agli scambi, nonchè distor- sioni e restrizioni alla concorrenza ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994. 
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono. 
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei pro- dotti imballati, nonchè le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi. 
4. I requisiti per la fabbricazione di imballaggi stabiliti dal presente titolo non si applicano agli imballaggi utilizzati per un determinato prodotto prima del 30 giugno 1996. 
5. Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo è consentita l'immissione sul mercato di imballaggi fabbricati prima di tale data e conformi alle norme vigenti. 

Articolo 35 
 Definizioni.

  1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per: 
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consen- tire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utiliz- zatore, e ad assicurare la loro presen- tazione, nonchè gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; 
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; 
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; 
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei; 
e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientran- te nella definizione di rifiuto di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione; 
f) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d); 
g) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonchè in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo; 
h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e pro- gettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso iden- tico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodot- ti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato; 
i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imbal- laggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia; 
l) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al presente decreto; 
m) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore; 
n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in disca- rica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico; 
o) smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al presente decreto;     
p) operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli impor- tatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico; 
q) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasforma- tori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio; 
r) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni; 
s) pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, o loro concessionari; 
t) consumatore: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate; 
u) accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 37. 

Articolo 36 
 Criteri informatori dell'attività di 
gestione dei rifiuti di imballaggio.
OMISSIS

Articolo 37 
 Obiettivi di recupero e di riciclaggio. 
OMISSIS

Articolo 38 
 Obblighi dei produttori 
e degli utilizzatori. 
OMISSIS

 Articolo 39 
  Raccolta differenziata e obblighi 
della Pubblica Amministrazione. 
OMISSIS

 Articolo 40 
 Consorzi.
OMISSIS

Articolo 41 
Consorzio Nazionale Imballaggi. 
OMISSIS

Articolo 42 
 Programma generale di prevenzione 
e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
OMISSIS

Articolo 43 
 Divieti.

  1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. 
2. A decorrere dal 1º gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata. 
3. A decorrere dal 1º gennaio 1998 possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'art. 9 della direttiva 94/62 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e dall'allegato F al presente decreto. Fino al 1º gennaio 1998 gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali considerate conformi ai predetti requisiti. 
4. E' vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad ecce- zione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a: 
a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998; 
b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999; 
c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001. 
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione Europea:     
a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata; 
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera c). 

Articolo 44 
 Beni durevoli.

  1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gesticono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore. 
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori, ed i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono: 
a) la messa a punto dei prodotti per le finalità di cui agli articoli 3 e 4; 
b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio nazionale; 
c) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni; 
d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico. 
3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai rivenditori, i produt- tori, gli importatori ed i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono altresì stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dell'art. 25, comma 2. 
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso si manifestino particolari necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente relati- vamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente articolo al termine della loro vita operativa, può essere introdotto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un sistema di cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, è svincolata all'atto della resti- tuzione, debitamente documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana o ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. Non sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente all'acquisto, provvedano alla restituzione al venditore di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino l'avvenuta restituzione dello stesso alle imprese o ai centri di raccolta di cui al comma 1. 
5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo sono: 
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori; 
b) televisori; 
c) computer; 
d) lavatrici e lavastoviglie; 
e) condizionatori d'aria. 

Articolo 45 
 Rifiuti sanitari.
OMISSIS

  Articolo 46 
 Veicoli a motore. 
OMISSIS

 
Articolo 47 
Consorzio nazionale di raccolta e trattamento 
degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti. 
OMISSIS

Articolo 48 
 Consorzio per il riciclaggio di 
rifiuti di beni in polietilene.
OMISSIS

Articolo 49 
 Istituzione della tariffa. 
OMISSIS

Articolo 50 
 Abbandono di rifiuti. 

  1. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2 e 44, comma 1 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila. 
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3, e 17, comma 2, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.

Articolo 51 
Attività di gestione di 
rifiuti non autorizzata.
OMISSIS

  Articolo 52 
Violazione degli obblighi di comunicazione, 
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. 
OMISSIS

 . 
Articolo 53 
Traffico illecito di rifiuti. 

  1. Chiunque effettua spedizioni dei rifiuti elencati negli allegati II, III e IV del Regolamento CEE 259/93 del Consiglio del 1º febbraio 1993 in modi tale da integrare il traffico illecito, così come definito dall'art. 26 del medesimo Regola- mento, è punito con la pena dell'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizioni di rifiuti pericolosi. 
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per le contravvenzioni relative al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto. 

Articolo 54 
 Imballaggi. 
OMISSIS

Articolo 55 
 Competenza e giurisdizione.

  1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 50, comma 1, per le quali è competente il comune. 
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative. 

Articolo 56 
 Abrogazione di norme. 

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:     
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366; 
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; 
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies; 
d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1; 
e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45; 
f) l'art. 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni. 
2. Il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con il presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Articolo 57 
Disposizioni transitorie. 
OMISSIS

Articolo 58 
 Disposizioni finali.
OMISSIS

Allegato 1 
Allegato <<A>> 
                     [Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a)] 

1 - CATEGORIE DI RIFIUTI 
Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati 
Q2 Prodotti fuori norma 
Q3 Prodotti scaduti 
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione 
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.) 
Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc) 
Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti, ecc.) 
Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.) 
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.) 
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.) 
Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.). 
Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.) 
Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata 
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.) 
Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni 
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate 

Allegato 2 
2 - CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI
Nota introduttiva. 

  1. L'art. 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE definisce il termine <<rifiuti>> nel modo seguente: <<qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi>>. 
2. Il secondo capoverso dell'art. 1, lettera a) stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'art. 18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero. 
3. Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato.   Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto. 
4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi l'art. 2 paragrafo 1, lettera b) di detta direttiva. 
5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti. 
6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in conformità della procedura di cui all'art. 18 della direttiva. 
7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce. 
8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di <<rifiuti pericolosi>> disposto dall'art. 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1991, sui rifiuti pericolosi. 
 
 

 Allegato 3 
OMISSIS 

Allegato 4
 OMISSIS 

Allegato 5
OMISSIS 

Allegato 6
OMISSIS

Allegato 7
OMISSIS

Allegato 8 
OMISSIS