18/01/2011 15.07 


 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO DI ATTUAZIONE DELLE 
DISPOSIZIONI NELLA FINANZIARIA 2007 PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 

 


ARTICOLO 1
Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai commi seguenti:
2. Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti  di cui all'articolo 1, comma 344 della Legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato A del presente decreto.
3. Per interventi sull'involucro di edifici esistenti di cui all'articolo 1, comma 345 della Legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/mqK, evidenziati nella tabella di cui all'allegato D al presente decreto.
4. Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all'articolo 1, comma 346, della Legge Finanziaria 2007, si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
5. Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all'articolo 1, comma 347 della Legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi, di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
6. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.
7. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 2
Soggetti ammessi alla detrazione

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
2. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 la detrazione dall'imposta sul reddito compete relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

ARTICOLO 3
Spese per le quali spetta
la detrazione

1. La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a:
A) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso:
1. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
2. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
3.  demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
B) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
1. miglioramento delle caratteristiche termiche esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
2. miglioramento  delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esi- stenti, con integrazioni e sostituzioni;
C) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
1. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
2. smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale fornitura di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
D) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere A), B), C), comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.

ARTICOLO 4
Adempimenti

1I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a:
A) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere da realizzare, obbligatoria a sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, e successive modifiche ed integrazioni;
B) acquisire e trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque non oltre il 29 febbraio 2008, all'Enea ovvero, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2 , ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, a ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese, 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007-riqualificazione energetica;
1. copia dell'attestato di certificazione energetica, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, ovvero, copia dell'attestato di qualificazione energetica per i casi di cui all'articolo 5, comma 2, contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato A al presente decreto; l'attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, è prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di cui alla lettera A);
2. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato E al presente decreto ai fini dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 11;
C) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A);
D) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui alla lettera A), la ricevuta di cui alla lettera B), nonché le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), la ricevuta del bonifico bancario ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica del 29 settembre 1973. Se le cessioni dei beni e le prestazioni dei servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. 
Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all'articolo 1117 del Codice civile, va, altresì conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori. Nei casi in cui, per lo stesso edificio o unità immobiliare, sia effettuato più di un intervento fra quelli per i quali è possibile fruire della detrazione, la documentazione di cui al comma 1 lettera A), può avere carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.

ARTICOLO 5
Attestato di certificazione e di
qualificazione energetica

1. L'attestazione di certificazione energetica degli edifici è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.
2. In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo dell'attestato di certificazione energetica è prodotto l'attestato di qualificazione energetica predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conforme- mente allo schema riportato all'allegato A al presente decreto e asseverato da un tecnico abilitato.
3. Per gli interventi di cui all'articolo 1, i calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto al'allegato I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
4. Per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 5, per questo ultimo limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare minore a 100 kW, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui al comma 3, si può applicare la metodologia di cui all'allegato B al presente decreto.

ARTICOLO 6
Asseverazione degli interventi di riqualificazione 
energetica di edifici esistenti

1. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all'articolo 1, comma 2, l'asseverazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera A), specifica che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle all'allegato C al presente decreto.

ARTICOLO 7
Asseverazione degli interventi 
sull'involucro di edifici esistenti

1. Per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, di cui all'articolo1, comma 3, l'asseverazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera A), specifica il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si intervie- ne e che , successivamente all'intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata nell'allegato D al presente decreto.
2. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera A), sul rispetto degli specifici requisiti  minimi, di cui al precedente comma 1, può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

ARTICOLO 8
Asseverazione degli interventi di
installazione di pannelli  solari

1. Per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all'articolo 1, comma 4, l'asseverazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera A), specifica il rispetto dei seguenti requisiti:
a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti per almeno due anni;
c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme Uni 12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato;
d) che l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
2. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa a quanto disposto al comma 1, lettere a) e c), può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme Uni vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l'attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 9
Asseverazione degli interventi di sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale.

 1. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all'articolo1, comma 5, l'asseverazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera A), specifica che:
a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) sono installate valvole termostatiche a basa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all'articolo 1, comma 5, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato al comma 1, l'asseverazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera A), reca le seguenti ulteriori specificazioni;
a) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
c) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili;
3. Rientra nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. E' escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici a impianti individuali autonomi;
4. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione di cui al comma 1 può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di conformità del prodotto.

ARTICOLO 10
Cumulabilità

1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di Legge nazionali per i medesimi interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5.
2 L'incentivo di cui al presente decreto è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza  energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del ministro delle Attività produttive di concerto con il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.

ARTICOLO 11
Monitoraggio e comunicazione 
dei risultati

1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, l'Enea elabora le informazioni contenute nei documenti di cui all'artico- lo 4, comma 1, lettera B), numeri 1 e 2, e trasmette entro il 31 dicembre 2008 al ministero dello Sviluppo economico, al Ministero dell'Economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nel- l'ambito delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.
 


 
Allegato  A
Attestato di qualificazione energetica

OMISSIS
 


 
Allegato  B
Schema di procedura semplificata................

OMISSIS


Allegato  C

 Tabella 1.1 ed 2.1 di cui all'allegato C.........

OMISSIS



Allegato D
Tabella dei valori limite della trasmittanza..........

OMISSIS
 


Allegato E
Scheda informativa per interventi di cui 
all'articolo 1, Comma..............

OMISSIS