ARTICOLO 2
Soggetti ammessi alla detrazione
1. Per gli interventi di cui all'articolo
1, commi da 2 a 5, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti
e ai soggetti di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per
la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici
esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari
esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
b) ai soggetti titolari di reddito
d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi
di cui al predetto articolo 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti,
su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
2. Nel caso in cui gli interventi
di cui al comma 1 siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria,
la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base
al costo sostenuto dalla società concedente.
3. Per i soggetti di cui al comma
1 la detrazione dall'imposta sul reddito compete relativamente alle spese
sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
ARTICOLO 3
Spese per le quali spetta
la detrazione
1. La detrazione relativa alle spese
per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2
a 5, spetta per le spese relative a:
A) interventi che comportino
una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti
l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie,
attraverso:
1. fornitura
e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche
termiche delle strutture esistenti;
2. fornitura
e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione
di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
3. demolizione
e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
B) interventi che comportino
una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli
infissi attraverso:
1. miglioramento
delle caratteristiche termiche esistenti con la fornitura e posa in opera
di una nuova finestra comprensiva di infisso;
2. miglioramento
delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esi- stenti, con
integrazioni e sostituzioni;
C) interventi impiantistici
concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda
attraverso:
1. fornitura
e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie
per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente
collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
2. smontaggio
e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale
o totale fornitura di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche
ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione
a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi,
oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali
interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di distribuzione,
sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione
nonché sui sistemi di emissione;
D) prestazioni professionali
necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere A),
B), C), comprensive della redazione dell'attestato di certificazione
energetica, ovvero, di qualificazione energetica.
ARTICOLO 4
Adempimenti
1. I
soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per
gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a:
A) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato
che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti
nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione può essere
compresa nell'ambito di quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità
al progetto delle opere da realizzare, obbligatoria a sensi dell'articolo
8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, e successive
modifiche ed integrazioni;
B) acquisire e trasmettere entro sessanta giorni dalla
fine dei lavori e, comunque non oltre il 29 febbraio 2008, all'Enea ovvero,
per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare,
non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1
e 2 , ottenendo ricevuta
informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile
dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione può
essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta
semplice, a ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo
sostenibile, Via Anguillarese, 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma),
specificando come riferimento: Finanziaria 2007-riqualificazione energetica;
1. copia dell'attestato di
certificazione energetica, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1,
ovvero, copia dell'attestato di qualificazione energetica per i casi di
cui all'articolo 5, comma 2, contenente
i dati elencati nello schema di cui all'allegato A al presente decreto;
l'attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica,
è prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo
tecnico che produce l'asseverazione di cui alla lettera A);
2. la scheda informativa relativa
agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui
all'allegato E al presente decreto ai fini dell'attività
di monitoraggio di cui all'articolo 11;
C) effettuare il pagamento delle spese sostenute per
l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal
quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario
della detrazione e il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale del
soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione
è richiesta per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
A);
D) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici
finanziari, la documentazione di cui alla lettera A), la ricevuta di
cui alla lettera B), nonché le fatture o le ricevute fiscali comprovanti
le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
e, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera
A), la ricevuta del bonifico bancario ovvero del bonifico postale, attraverso
il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'articolo
3, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica del 29 settembre
1973. Se le cessioni dei beni e le prestazioni dei servizi sono
effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di
cui al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633,
la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti
comuni degli edifici di cui all'articolo 1117 del Codice civile, va, altresì
conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella
millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal
detentore, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del
possessore di consenso all'esecuzione dei lavori. Nei casi in cui, per
lo stesso edificio o unità immobiliare, sia effettuato più
di un intervento fra quelli per i quali è possibile fruire della
detrazione, la documentazione di cui al comma 1
lettera A), può avere carattere unitario e fornire i dati e le informazioni
richieste in modo complessivo.
ARTICOLO 5
Attestato di certificazione e di
qualificazione energetica
1. L'attestazione di certificazione
energetica degli edifici è prodotto, successivamente alla esecuzione
degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure
stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8
ottobre 2005.
2. In assenza delle procedure di
cui al comma 1, in luogo dell'attestato di certificazione energetica è
prodotto l'attestato di qualificazione energetica predisposto successivamente
alla esecuzione degli interventi, conforme- mente allo schema riportato
all'allegato A al presente decreto e asseverato da un tecnico abilitato.
3. Per gli interventi di cui all'articolo
1, i calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica
sono condotti conformemente a quanto previsto al'allegato I, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
4. Per gli interventi di cui all'articolo
1, commi 3, 4 e
5, per questo ultimo limitatamente all'installazione
di impianti aventi una potenza nominale del focolare minore a 100 kW, per
la determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato
di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui al comma
3, si può applicare la metodologia di cui all'allegato B al presente
decreto.
ARTICOLO 6
Asseverazione degli interventi
di riqualificazione
energetica di edifici esistenti
1. Per gli interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti, di cui all'articolo 1, comma 2, l'asseverazione,
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera A), specifica che l'indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale risulta inferiore di almeno
il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle all'allegato C al presente
decreto.
ARTICOLO 7
Asseverazione degli interventi
sull'involucro di edifici esistenti
1. Per gli interventi sull'involucro
di edifici esistenti, di cui all'articolo1, comma 3, l'asseverazione di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera A), specifica il valore della trasmittanza
originaria del componente su cui si intervie- ne e che , successivamente
all'intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o
uguali ai valori riportati nella tabella riportata nell'allegato D al presente
decreto.
2. Nel caso di sostituzione di
finestre comprensive di infissi l'asseverazione, di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera A), sul rispetto degli specifici requisiti minimi,
di cui al precedente comma 1, può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi
requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate
nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità
del prodotto.
ARTICOLO 8
Asseverazione degli interventi
di
installazione di pannelli
solari
1. Per gli interventi di installazione
di pannelli solari, di cui all'articolo 1, comma 4, l'asseverazione di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera A), specifica il rispetto dei seguenti
requisiti:
a) che i pannelli solari e i bollitori
impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
b) che gli accessori e i componenti
elettrici ed elettronici sono garantiti per almeno due anni;
c) che i pannelli solari presentano
una certificazione di qualità conforme alle norme Uni 12975 che
è stata rilasciata da un laboratorio accreditato;
d) che l'installazione dell'impianto
è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione
dei principali componenti;
2. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione,
in alternativa a quanto disposto al comma 1, lettere a) e c), può
essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle
strisce assorbenti, secondo le norme Uni vigenti, rilasciata da un laboratorio
certificato, e l'attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione
da parte del soggetto beneficiario.
ARTICOLO 9
Asseverazione degli interventi
di sostituzione
degli impianti di climatizzazione
invernale.
1. Per gli interventi di sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale, di cui all'articolo1, comma 5,
l'asseverazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera A), specifica che:
a) sono installati generatori di
calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al
100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log
Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale
del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori
di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) sono installate valvole termostatiche
a basa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente
sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione degli impianti di
climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie
del fluido termovettore inferiori a 45°C.
2. Per i soli interventi di sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale, di cui all'articolo 1, comma
5, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori o uguali
a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato al comma 1, l'asseverazione
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera A), reca le seguenti ulteriori
specificazioni;
a) che è stato adottato
un bruciatore di tipo modulante;
b) che la regolazione climatica
agisce direttamente sul bruciatore;
c) che è stata installata
una pompa di tipo elettronico a giri variabili;
3. Rientra nell'ambito degli interventi
di cui all'articolo 1, comma 5,
anche la trasformazione degli impianti
individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato
con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati
per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. E' escluso il
passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per
l'edificio o il complesso di edifici a impianti individuali autonomi;
4. Nel caso di impianti di potenza
nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione di cui al comma
1 può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle
caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia
termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle
certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa
europea in materia di conformità del prodotto.
ARTICOLO 10
Cumulabilità
1. Le detrazioni di cui al presente
decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da
altre disposizioni di Legge nazionali per i medesimi interventi di cui
all'articolo 1, commi da 2 a 5.
2 L'incentivo di cui al presente
decreto è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza
energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del ministro delle Attività
produttive di concerto con il ministro dell'Ambiente e della tutela del
territorio e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.
ARTICOLO 11
Monitoraggio e comunicazione
dei risultati
1. Al fine di effettuare una valutazione
del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli
interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, l'Enea elabora le informazioni
contenute nei documenti di cui all'artico- lo 4, comma 1, lettera B), numeri
1 e 2, e trasmette entro il 31 dicembre 2008 al ministero dello Sviluppo
economico, al Ministero dell'Economia e delle finanze e alle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano, nel- l'ambito delle rispettive competenze
territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.