LA RISERVATEZZA NEL CONDOMINIO
(non completamente esaustiva)
La
diffusione delle notizie e dei dati personali dei singoli condomini, di cui
l'amministratore ed i suoi collaboratori vengono a conoscenza a causa
dell'esercizio dell'amministrazione condominiale, che non possono essere
utilizzati e comunicati indiscriminatamente senza il consenso espresso degli
interessati, è regolata dalla c. d. Legge sulla privacy che entra a pieno titolo
nell'amministrazione condominiale.
Il GARANTE, a fronte di quanto precede, in data 18 maggio 2006 ha emesso un provvedimento generale che regola: - la titolarità del trattamento nell'ambito della gestione condominiale; - la tipologia dei dati trattati; - la circolazione dei dati relativi alla gestione condominiale; - le misure di sicurezza sulla gestione dei dati; - il trattamento dei dati personali; Una sintesi del suddetto provvedimento è stato redatta dal relatore, facente parte dell'Ufficio del Garante, che costituisce una guida operativa per gli operatori del condominio, denominata "Vademecum del Palazzo" in dieci punti come seguono:
1) il condominio, e per esso l'assemblea, l'amministratore, il portiere o qualsiasi altro dipendente, può trattare soltanto le informazioni personali pertinenti dei condomini o di terzi ed esclusivamente nel rigoroso rispetto delle finalità sue proprie ossia l'attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni o tali da determinare entrate od uscite dei partecipanti al condominio. Sono trattabili dati anagrafici ed indirizzi per la convocazione in assemblea o per qualsivoglia comunicazione inerente la vita condominiale, quote millesimali, e dati accessori necessari al loro calcolo nonché i dati necessari al calcolo di oneri specifici;
2) Al fine di esercitare i controlli in ordine all'esattezza dell'importo dovuto a titolo di contributo per la manutenzione delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi comuni, ciascun partecipante può essere informato in ordine all'ammontare della somma dovuta da altri sia al momento del rendiconto annuale sia previa richiesta all'Amministratore. Al contrario non possono essere divulgate spese o morosità all'infuori di tale specifico ambito con la conseguenza che è fatto assoluto divieto di esporre tali dati in bacheca o comunicarli ad eventuali fornitori o terzi in qualunque forma o circostanza;
3) I numeri di telefonia fissa e mobile, l'indirizzo e-mail possono essere utilizzati da amministratore o portiere solo se facenti parte di elenchi pubblici oppure se il titolare di detti contatti è consenziente. In ogni caso bisogna tenere ben presente il principio di proporzionalità in relazione all'utilizzo di tali numeri, con particolare riguardo a frequenze ed orari di chiamata, ma anche a casi di necessità ed urgenza;
4) Il trattamento dei dati personali di natura sensibile ed il trattamento dei dati giudiziari, che sappiamo essere quelli più fortemente tutelati dalla normativa sulla privacy, sarà possibile soltanto quando esso risulti effettivamente indispensabile al compimento delle attività di amministrazione, altrimenti esso è da ritenersi gravemente illecito;
5) Soltanto in presenza del consenso dell'interessato ovvero dei presupposti previsti dall'art. 24 del codice sulla privacy – il quale elenca le ipotesi in cui il trattamento può essere effettuato senza il consenso, come ad esempio, nei casi in cui sia necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla Legge ovvero da un contratto del quale è parte l'interessato o ancora sia necessario alla salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo – si può procedere a comunicazioni nel rispetto della dignità dell'interessato;
6) Per la concreta salvaguardia della privacy occorre che la conservazione dei verbali assembleari e dei prospetti contabili avvenga al riparo di possibili intrusioni di terzi;
7) Tecnici o consulenti hanno la possibilità di partecipare all'assemblea condominiale per il solo tempo necessario alla discussione sui punti all'ordine del giorno attinenti alle loro richieste specifiche competenze;
8) Gli spazi condominiali sono utilizzabili soltanto per avvisi aventi carattere generale e non per la trattazione di affari che comportano il trattamento di dati personali o che siano comunque riferibili ai singoli condomini;
9) I dati riferibili all'intera gestione condominiale possono essere sempre conosciuti direttamente dall'amministratore o da altro rappresentante dei condomini e possono essere richiesti da ciascun partecipante al condominio;
10) Ciascun condomino o altro partecipante, ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, può presentare istanza all'amministratore per accedere ai propri dati e, in caso di mancato riscontro, può ricorrere al Garante od al magistrato competente. Per ogni trattamento dei dati non conforme alla normativa o al provvedimento del Garante è possibile rivolgere reclamo ex att. 142 c.p.c. Alla stessa autorità, nelle modalità e nelle forme previste ovvero, proporre una segnalazione ex art. 144 c.p.c. Indicando, in ogni caso, ogni elemento conosciuto; e quindi, la presenza di estranei nella stessa assemblea, ad esempio di un tecnico chiamato per parlare di altri argomenti, potrebbe essere inopportuna. Si è occupato della vicenda il Garante per la protezione dei dati personali, il quale, con un provvedimento del 18 maggio 2006 ha affermato che "possono comunque partecipare all’assemblea soggetti terzi (ad esempio, tecnici o consulenti) per trattare i punti all’ordine del giorno per i quali i partecipanti ne ritengano necessaria la presenza (cfr. Provv. 19 maggio 2000, cit.); con l’assenso dei partecipanti o sussistendo le condizioni previste da specifiche disposizioni normative (quale ad esempio l’art. 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani) potrà partecipare all’assemblea il conduttore di un immobile del condominio. In sostanza, quindi, gli estranei al condominio (tecnici, legali, inquilini, ecc.) potranno partecipare all’assemblea, solamente se autorizzati dal Presidente della stessa, che dichiara nel verbale la regolarità della loro presenza, assumendosene la responsabilità di fronte alla Legge, limitando tassativamente la discussione ai soli argomenti in cui possono intervenire: a) solo per il tempo necessario ad discutere l’argomento all’ordine del giorno inerente le questioni di loro interesse; b) in tutti quei casi indicati espressamente indicati dalla legge (es. per gli inquilini questioni relative all’uso dell’impianto di riscaldamento e condizionamento e tassativamente non per altro); c) in tutte quelle altre circostanze in cui vi sia l’esplicito consenso dei condomini titolari dei dati sensibili. Quanto sopra è in parte in contrasto con la sentenza della Cassazione Civile a sezioni riunite dell'8 aprile 2008, n. 9148. Infatti detta sentenza che non ritiene più applicabile il principio della solidarietà in base al quale ogni condomino poteva essere chiamato all'adempimento integrale del corrispettivo dovuto al terzo contraente, introduce il concetto di parziarietà nell'estinzione della obbligazione con la conseguenza che i singoli condomini sono obbligati soltanto entro il limite della rispettiva quota millesimale di partecipazione alle spese. Un altro problema che si pone e che ancora non trova facile soluzione, è quello della installazione di videocamere di sorveglianza nelle parti comuni condominiali.
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