07/07/2010 PRIVACY
“ Sono escluse dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 167 del Codice della Privacy ("Trattamento illecito di dati") non solo le semplici violazioni formali ed irregolarità procedimentali, ma anche quelle inosservanze che producano un vulnus minimo all’identità personale del soggetto ed alla sua privacy come su definite sia nell’aspetto negativo sia positivo e non determinino alcun danno patrimoniale apprezzabile.” Cass. sentenza n. 30134 del 9 luglio 2004
“È illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet dei lavoratori.” Il Garante della Privacy, con il Divieto del 2 aprile 2009 ha proibito ad una società il trattamento dei dati personali di un dipendente e ha segnalato il caso all'autorità giudiziaria. La società aveva monitorato per nove mesi la navigazione on line di un lavoratore attraverso un software in grado di memorizzare "in chiaro", tra l'altro, le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni e il tempo trascorso sulle singole pagine.
“Non possono farsi rientrare tra gli stampati e le copie di quotidiani o di giornali periodici le fotografie riproducenti atteggiamenti della vita privata ottenute con una condotta costituente reato, mediante intrusione in luoghi di privata dimora con mezzi tecnici particolari, perché esse non attengono alla manifestazione del pensiero”.
Cass. sentenza n. 17408/2008
“La ripresa di quanto avviene nelle zone di uso comune non protette, per quanto effettuata contro la volontà dei condomini, se non è effettuata né clandestinamente né fraudolentemente, non è in tali termini neppure idonea a cogliere di sorpresa i condomini in momenti in cui possono credere di non essere osservati. La ripresa delle aree comuni non può di conseguenza ritenersi in alcun modo indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini ai sensi dell'art. 615-bis C.P., giacché la indiscriminata esposizione alla vista altrui di un'area che costituisce pertinenza domiciliare che non è deputata a manifestazioni di vita privata esclusive è incompatibile con una tutela penale della riservatezza, anche ove risultasse che manifestazioni di vita privata siano state in concreto, inopinatamente, realizzate e perciò riprese.
Cass. Penale, Sezione V, 6 novembre 2008, n 44158
E’ lecito scattare delle foto di nascosto alla
moglie e al suo amante nel cortile di casa. I giudici hanno
infatti osservato che, in tali ipotesi, non si è in presenza di
una violazione della privacy e ciò in quanto, il cortile, anche
se appartiene a un luogo di privata dimora, non rientra nella
tutela delle norme sulla privacy a condizione che sia
liberamente visibile dagli estranei.
Cass. Sesta Sezione Penale Sent. n. 405677/2008
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la privacy di una persona viene lesa non solo "nei luoghi di privata dimora", ma anche "nelle appartenenze di essi". Con la sentenza 25666, la Corte ha confermato la condanna di un cittadino per "interferenze illecite nella vita privata", poiché aveva ripreso con una telecamera le attività svolte da una vicina nel garage dove erano custodite le macchine. Per la Suprema Corte queste riprese ledono "il diritto alla riservatezza della vita individuale dalle interferenze illecite altrui" La corte ha quindi delineato le zone dove può essere attivata la videosorveglianza senza compiere il reato di interferenza illecita nella vita privata (art. 615 bis c.p.): ad esempio chi sorveglia il cittadino in un garage, anche se aperto al pubblico, sul pianerottolo o davanti all'ingresso di casa. Secondo la Cassazione, il divieto di 'sorveglianza' deve essere applicato su '"tutte le cose che siano legate con l'abitazione o con altro luogo di privata dimora da stretto rapporto pertinenziale ai sensi dell'art. 817 c.c., come ad esempio, gli ingressi, anche se prospicienti sulla pubblica via, non potendosi confondere il diritto civilistico di veduta con la facoltà (soggetta a restrizioni penalmente garantite) di documentare fatti della vita privata altrui".
|