PONTEGGI E FURTI

                

 

Responsabilità per furto a causa di ponteggi

Con riguardo al danno derivante per il furto consumato da persone introdottesi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di ristrutturazione dello stabile, deve essere affermata la responsabilità ex art. 2043 CC dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove trascurando le più elementari norme di diligenza e di perizia è così la doverosa adozione di cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle dette impalcature e violando il principio, pertanto, del "neminem laedere", abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri ponendo in essere le condizioni per il verificarsi del danno (Cass. 5840/91).
 


Il condominio non risponde per il furto avvenuto nell'appartamento di un inquilino

Per l’individuazione dell’obbligo giuridico di impedire l’evento non basta far riferimento al principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c., ma è necessaria una norma di legge che lo preveda espressamente ovvero l’esistenza di particolari rapporti giuridici o una data situazione in ragione della quale il soggetto sia tenuto a compiere una determinata attività a protezione del diritto altrui.
La Corte ricorda di aver avuto modo già in altre occasioni di affermare che, nel caso in cui una persona subisca un furto nel proprio appartamento ad opera di ladri che vi si sono introdotti attraverso impalcature per lavori edilizi lasciate incustodite, il proprietario delle impalcature non può essere ritenuto civilmente corresponsabile del furto: la sua responsabilità non può essere ritenuta per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. (poiché tali attività danno luogo a responsabilità solo se il danno si sia prodotto durante il loro espletamento), né per cose in custodia ex art. 2051 c.c. (poiché le cose in custodia non danno luogo a responsabilità quando i danni siano cagionati dall’attività illecita di terzi), né per omissione di cautele ex art. 2043 c.c., poiché tale responsabilità sorge solo se si sia contravvenuto ad uno specifico obbligo di fare.

Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 18/10/2005, n. 20133

 


Furto nell'appartamento agevolato dai ponteggi

In caso di furto perpetrato nell’appartamento di proprietà esclusiva di un singolo condomino, qualora tale furto sia stato agevolato dalla impalcatura eretta dall’imprenditore al quale il Condominio ha affidato l'esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata dell’edificio, sussiste non solo la responsabilità dell'impresa che aveva costruito il ponteggio e che lo gestiva in regime di appalto, ma anche quella del Condominio-committente. Infatti, una corresponsabilità del committente può configurarsi sia in ipotesi di violazione di regole di custodia, ex articolo 2051 del codice civile, che in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore - in base ai patti contrattuali - sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive (nel caso di specie, gli attori derubati avevano dedotto che il Condominio aveva omesso di vigilare sulla osservanza, da parte della impresa appaltatrice, di tutte le precauzioni del caso, essendo stata l'impalcatura montata senza luci esterne e senza alcuna struttura di sicurezza per l'inviolabilità degli appartamenti, e che il Condominio aveva, tra l'altro, omesso di fornire l'indicazione della ditta appaltatrice, così impedendone di fatto la chiamata in causa da parte degli attori).

Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 17 marzo 2009, n. 6435 -

 


 

Responsabilità per furto a causa di ponteggi

 

La regola generale vede nell’impresa appaltatrice dei lavori l’unica responsabile dei danni derivanti a terzi (condomini ed inquilini) dall’esecuzione delle opere appaltate. E’ quindi l’impresa che è tenuta a risarcire i danni conseguenti ai furti verificatisi nell’appartamento del condomino, nel caso in cui non abbia adottato idonee cautele per impedire ai ladri l’accesso e l’utilizzo delle impalcature. I ponteggi devono infatti essere

muniti di adeguato sistema di allarme sempre funzionante. Inoltre, le impalcature devono essere ben illuminate nelle ore notturne. Infine, l’impresa deve rimuovere al termine di ogni giornata lavorativa le scalette mobili o i piani di lavoro nella parte inferiore dell’edificio  per non facilitare l’accesso dei malintenzionati ai piani alti dello stabile. L’impresa non può sottrarsi alla responsabilità per danni nei confronti del condomino o dell’inquilino sostenendo, nel caso di ponteggi posti all’interno di un cortile ben illuminato, che le impalcature erano oggettivamente sicure. Infatti una volta dimostrato che i ladri hanno fatto uso dei ponteggi la responsabilità dell’impresa sussiste in ogni caso.

Il condomino danneggiato deve solo fornire una duplice prova:

1) dimostrare che i ladri hanno utilizzato il ponteggio per raggiungere il suo appartamento;

2) provare che l’impresa non ha adottato le idonee misure per custodire e per vigilare le impalcature durante l’esecuzione dei lavori. Anche l’intero condominio può essere chiamato a rispondere dei danni subiti dall’inquilino. Infatti, l’amministratore ha uno specifico dovere di controllo dell’edificio.

In conclusione, il danneggiato deve denunciare l’avvenuto furto presso il più vicino ufficio di pubblica sicurezza precisando se i ladri abbiano o meno utilizzato le impalcature, inserire nella denuncia l’elenco dei beni rubati e dei danni subiti e inviare una raccomandata con richiesta di risarcimento dei danni sia all’impresa che ha installato i ponteggi ed eseguito i lavori sia all’amministratore di condominio.

Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 22 febbraio 2008, n. 4591).

 


La Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento affermando che “nell’ipotesi di furto in appartamento ad opera di ladri che vi si siano introdotti servendosi di un’impalcatura per lavori edilizi installata lungo la facciata  di un contiguo edificio, è configurabile, a carico del proprietario di quest’ultimo, la responsabilità prevista dall’articolo 2051 Codice Civile, la quale può essere esclusa mediante la prova, incombente al soggetto tenuto alla custodia, che l’evento dannoso è dipeso dal fortuito, inteso in senso lato e comprensivo, quindi, del fatto del terzo o della colpa esclusiva del danneggiato”.

Corte di Cassazione Sezione Terza Civile, sentenza n. 2844 dell'11 febbraio 2005

 

 


 

 

La sentenza n. 2844/2005 della Corte di Cassazione ha stabilito le responsabilità dell’impresa con riguardo al furto consumato in un appartamento da persone introdottesi attraverso i ponteggi installati da una impresa edile per i lavori di restauro dello stabile. La Cassazione ha deciso che deve essere affermata la responsabilità dell’impresa qualora essa, trascurando le elementari norme di diligenza e perizia e la doverosa adozione di misure idonee a impedire l’uso anomalo delle impalcature, abbia colpevolmente creato un accesso ai ladri e posto in essere le condizioni per il verificarsi del furto.