26/12/2010

Piano Casa Lazio

Legge Regionale n.21

 (Dicembre 2010)

 

 

La legge permette i seguenti interventi:

 

Ampliamenti voLumetrici

 

del 20%  da effettuare su edifici ad uso residenziale uni o plurifamiliari entro i 1000 metri cubi che dovranno tassativamente mantenere la propria destinazione d’uso per 10 anni.

 

del 10% da effettuare su edifici ad uso non residenziale per l’artigianato e la piccola industria fino a mille metri cubi.
 
Sostituzione edilizia

 

mediante la demolizione che deve coinvolgere il 75% dell’edificio con la ricostruzione che può essere realizzata aumentando del 35% la volumetria preesistente.

Con la precisazione che il 25% delle nuove unità immobiliari eventualmente realizzate deve essere adibito a locazione a canone concordato.

Sono previsti premi volumetrici aggiuntivi per gli interventi nelle zone a più alto rischio sismico.
 


Attuazione degli interventi

 

Gli ampliamenti dovranno essere realizzati al lato dell’edificio esistente. E' anche possibile il recupero dei sottotetti purché preesistenti alla data di entrata in vigore della legge e attigui all’appartamento, ma solo a patto che venga prima rilasciata l’abitabilità.
 
Per l’ottenimento dell’autorizzazione è necessario il rispetto delle norme in materia di antisismica e bioedilizia.
 
Per l’avvio dei lavori basterà la presentazione della Dia entro due anni dall’entrata in vigore della legge.

Per le demolizioni e le ricostruzioni che riguardano edifici con volume maggiore a 3 mila metri cubi  è invece richiesto il permesso di costruire.

 
Sono esclusi dagli interventi, oltre agli edifici abusivi i centri storici, le aree naturali protette, le zone a rischio esondazione, le zone sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, le fasce di rispetto dei territori costieri, dei fiumi e dei laghi.