Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 23.06.2008, n. 448 Piano per il risanamento della qualità dell'aria regionale.
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OMISSIS
Art. 5
Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile:
1) Al fine di diminuire la presenza di PM10 e degli NOx, sono definiti provvedimenti tesi all’adozione di sistemi di combustione a minor emissione di inquinanti.
2) A tal fine:
a. le stufe e i camini chiusi a biomassa legnosa devono garantire un rendimento energetico η ≥ 63 % e rispondere ai requisiti di bassa emissione di monossido di carbonio;
b. gli impianti di riscaldamento a combustibili non gassosi devono essere convertiti a metano, se la località è servita da metanodotto, o a GPL. In quest’ultimo caso, qualora non sia possibile, per mancanza di spazi, installare il contenitore del gas, è ammesso esclusivamente l’impiego di gasolio, kerosene anche emulsionati. In tali casi ne deve essere data giustificazione nella dichiarazione di inizio lavori o in altra comunicazione inviata al comune, il quale può chiedere un approfondimento del progetto qualora ritenga che esista la possibilità della localizzazione, nelle condizioni di sicurezza prescritte, del contenitore del gas;
c. in caso di sostituzione di caldaia dell’impianto di riscaldamento, questa deve essere sostituita con caldaia di nuova generazione ad alto rendimento energetico;
d. gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti devono essere ristrutturati secondo le tecnologie della termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato;
e. gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali, di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale, devono essere realizzati con caldaie di nuova generazione ad alto rendimento, possibilmente integrate da pannelli solari, e secondo la tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato;
f. gli edifici di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale devono essere realizzati o ristrutturati secondo tecnologie di massima coibentazione ed isolamento termico in conformità al d.gls. 192/2005 e successive modificazioni;
g. le canne fumarie di tutti gli impianti termici civili, anche di potenza termica inferiore al valore di soglia (35kW), devono essere conformi almeno a quanto prescritto dall’allegato IX alla parte V del d.lgs. 152/2006 e, ove più restrittive, alle norme previste dai regolamenti comunali;
3) L’installatore degli impianti termici civili, tenuto alla denuncia di installazione o modifica di un impianto, ai sensi dell’articolo 284 del d.lgs. 152/2006, deve certificare tra l’altro la conformità dell’impianto installato o modificato alle disposizioni della presente normativa;
4) Al fine di ridurre il consumo di combustibile per il riscaldamento o il raffrescamento negli edifici pubblici a parità di condizioni climatiche interne, entro il 31 dicembre 2010 gli Enti pubblici dovranno effettuare la certificazione energetica, di cui al d.lgs 92/2005 e successive modificazioni, degli edifici di proprietà o in locazione. Dopo tale data gli Enti pubblici, nei capitolati d’appalto di fornitura di calore, dovranno dichiarare la classe energetica dell’edificio o degli edifici e, qualora l’appalto riguardi edifici con classificazione D o E o F o G, prevedere l’obbligo, da parte del contraente, di interventi di risparmio energetico, mediante azioni sull’impianto o sull’involucro edilizio, tali che alla fine del periodo contrattuale l’edificio abbia conseguito almeno una classe a più alta efficienza energetica. Dell’avvenuto conseguimento il contraente dovrà rilasciare certificazione energetica;
5) L’adeguamento degli impianti menzionati al comma 2, lettere a), b), d), g) del presente articolo deve avvenire entro il 31 dicembre 2011 per i Comuni di Roma e Frosinone, entro il 31 dicembre 2014 per il restante territorio regionale e le norme previste alle lettere c), e) ed f) avranno efficacia dalla data di entrata in vigore del presente Piano.
Art 6
Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso industriale
1) Gli impianti di combustione industriale per la produzione di energia a fini termici o elettrici, di nuova realizzazione o sottoposti a modifiche sostanziali o soggetti a rinnovo di autorizzazione rilasciata in data anteriore al 1988, devono corrispondere alle migliori tecniche disponibili;
2) Gli impianti esistenti devono essere alimentati con i combustibili previsti dal d.lgs. 152/2006, Parte V, Titolo III, che disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. Nei nuovi impianti è vietata l'utilizzazione di combustibili con contenuto in zolfo superiore allo 0,3 %; negli impianti esistenti l'utilizzazione di combustibili con contenuto in zolfo superiore allo 0,3 % può essere autorizzata per motivi tecnici in via eccezionale dalla Provincia qualora sia dimostrato, sulla base di modelli di diffusione, che dalla ricaduta dei fumi non siano interessati centri abitati. In questo caso il proponente dovrà stimare con un modello di simulazione della dispersione degli inquinanti, conforme alla procedura tecnica n 2 dell’allegato 2, ed alimentato con un anno di informazioni meteorologiche prodotte da ARPA LAZIO, il comportamento dell’impianto.
particolare dovrà:
a. simulare a livello orario la distribuzione degli inquinanti in un dominio spaziale della dimensione di alcune decine di km;
b. sovrapporre al livello orario i valori simulati con i valori interpolati, sempre a livello orario, delle misure rilevate dalla rete regionale di qualità dell’aria relative al periodo cui si riferiscono i dati meteorologici;
c. valutare la prevista variazione degli standard di qualità dell’aria richiesti dalla normativa;
d. dimostrare che non ci siano significativi deterioramenti della qualità dell’aria in corrispondenza dei centri abitati;
Nell'autorizzazione la Provincia fissa un termine per l'adeguamento degli impianti che in ogni caso non può superare il 31 dicembre 2010;
3) Per gli impianti di cui al comma 1) e comma 2) valgono i limiti di emissione di seguito riportati, intesi come rapporto, espresso in mg/Nmc, tra massa di sostanza inquinante emessa e volume gassoso a condizioni normali; ove non diversamente specificato si intendono come valori medi orari.
OMISSIS
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