NEGOZI


I proprietari dei negozi, di  massima,  in  mancanza  di  diversa  disposizione  del regolamento del condominio, sono tenuti a partecipare al pagamento delle spese di manutenzione,  di  ricostruzione,  di  illuminazione  dell'ingresso  e  delle scale e del servizio di portineria, anche  se i  loro  locali  hanno  accesso direttamente dalla strada. Il concorso nelle predette  spese  potrà però essere  ridotto in proporzione dell'utilità che  questi  condomini  tarranno  dall'utilizzo  di  tali   parti  comuni, in conformità di quanto stabilito dal secondo comma dell'art.1123 c.c.. Ultimamente la  giurisprudenza  ha escluso che  i proprietari dei  negozi debbano partecipare alle spese  relative alla  manutenzione  dei giardini e  della piscina quando non vi hanno accesso.