I proprietari dei negozi,
di massima, in mancanza di diversa
disposizione del regolamento del condominio, sono tenuti
a partecipare al pagamento delle spese di manutenzione, di
ricostruzione, di illuminazione dell'ingresso e
delle scale e del servizio di portineria, anche
se i loro locali hanno accesso direttamente
dalla strada. Il concorso nelle predette spese potrà
però essere ridotto in proporzione
dell'utilità che questi condomini tarranno
dall'utilizzo di tali parti comuni, in conformità
di quanto stabilito dal secondo comma dell'art.1123
c.c.. Ultimamente la giurisprudenza ha
escluso che i proprietari dei negozi debbano partecipare
alle spese relative alla manutenzione
dei giardini e della piscina quando non vi hanno accesso.
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