MILLESIMI E LORO MODIFICA
L'art. 1123 del c.c. dispone che le spese di manutenzione
e di godimento delle parti comuni, nonchè quelle per la prestazione
dei servizi nell'interes- se comune e per le innovazioni deliberate dall'assemblea,
sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore
della proprietà di ciascuno. L'art. 68 delle disposizioni
di attuazione del c.c. al 2° comma stabilisce che i valori dei piani
o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero edificio,
devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento
di condominio. Esiste quindi nel condomi- nio un'attenzione, molte volte
esagerata, dei condomini verso gli altri, cir- ca la possibilità
che vengano modificati, mediante interventi vari, i valori delle proprietà
immobiliari che quindi non sarebbero più rispondenti al vero
con le conseguenze immaginabili.
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni
di una parte dell'edificio, in conse- guenza della sopraelevazione di
nuovi piani, di
espropriazione parziale o di
innovazioni di vasta portata, è
notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani
o porzioni di piano;
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