MILLESIMI E LORO MODIFICA
 
 



 
 

L'art. 1123 del c.c. dispone che le spese di manutenzione e di godimento delle parti comuni, nonchè quelle per la prestazione dei servizi nell'interes- se comune e per le innovazioni deliberate dall'assemblea, sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. L'art. 68 delle disposizioni di attuazione del c.c. al 2° comma stabilisce che i valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Esiste quindi nel condomi- nio un'attenzione, molte volte esagerata, dei condomini verso gli altri,  cir- ca la possibilità che vengano modificati, mediante interventi vari, i valori delle proprietà immobiliari che quindi  non sarebbero più rispondenti al vero con le conseguenze immaginabili.
La legge stabilisce però che la tabella dei millesimi indicante i valori delle singole unità immobiliari non deve essere modificata ogni volta che il rapporto originario tra  le predette unità viene a cambiare per piccole va- rianti , infatti l'art. 69 delle disposizioni di attuazione del c.c. dispone che i valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conse- guenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano;