LEGGE
n. 368 22/04/1994
Regolamento recante
norme di semplificazione del procedimento di programmazione e di esecuzione
di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico
Art. 1. Ambito di applicazione
e definizione
1. Il presente regolamento disciplina
il procedimento relativo agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria
degli immobili appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico,
artistico e storico.
2. Gli interventi di restauro e manutenzione
straordinari hanno ad oggetto beni statali e beni non statali, sottoposti
alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, di proprietà
di enti pubblici o di privati.
3. Ai fini del presente regolamento
il Ministero per i beni culturali e ambientali è denominato "Ministero".
Art. 2. Beni non statali
1. A decorrere dall'entrata in vigore
del presente regolamento la individuazione dei beni non statali di cui
all'art.1, comma 2, che necessitano di restauro e di manutenzione straordinaria
è operata dal competente soprintendente, anche dietro richiesta
o segnalazione degli interessati. Il soprintendente redige una relazione
tecnica contenente l'esatta individuazione del bene e dichiara la necessità
di interventi volti a garantire la conservazione.
2. La relazione tecnica è
immediatamente notificata in via amministrativa al proprietario, possessore
o detentore a qualsiasi titolo del bene con l'ingiunzione a redigere e
trasmettere al soprintendente stesso, entro trenta giorni dall'ingiunzione,
un progetto esecutivo degli interventi conformemente alla relazione tecnica.
Entro trenta giorni dalla trasmissione del progetto esecutivo, il soprintendente
notifica al proprietario, possessore o detentore l'approvazione del progetto
stesso, indicando le eventuali modifiche da apportare. Il soprintendente
notifica altresì tale approvazione al sindaco del comune competente,
che può esprimere parere motivato non vincolante nel termine di
trenta giorni dalla notifica. Il proprietario, possessore o detentore deve
iniziare i lavori di manutenzione straordinaria entro trenta giorni successivi
alla comunicazione del parere del sindaco o al decorso del termine predetto.
Art. 3. Intervento sostitutivo.
1. Decorso inutilmente il termine
di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, ovvero qualora il proprietario,
possessore o detentore, al quale è stata notificata l'ingiunzione,
dichiari di non poter far fronte in tutto o in parte alle spese necessarie,
il competente soprintendente predispone, entro il termine di trenta giorni,
una perizia tecnica per l'assunzione dell'onere finanziario a carico del
Ministero o, se richiesto dagli interessati, in misura concorrente tra
lo Stato e il proprietario, possessore o detentore.Nel caso di assunzione
dell'onere totale o parziale a carico dello Stato, l'immobile deve rimanere
aperto al pubblico con modalità concordate con gli interessati.
2. La perizia è inviata al
competente Ufficio centrale del Ministero per l'inserimento del piano di
spesa dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 5 della legge 10 febbraio
1992, n. 145, come da ultimo modificato dall'art. 7 del decreto legge 20
maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237.
Art. 4. Beni statali.
1. Gli interventi di restauro e di
manutenzione straordinaria da compiersi sui beni immobili di proprietà
dello Stato, di interesse architettonico, archeologico, artistico e storico
sono di competenza del Ministero.
Art. 5. Abrogazione di norme.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento è abrogata la legge 14 marzo 1968, n. 292.