Le opere di manutenzione ordinaria sono quelle necessarie per conservare in efficienza le cose di proprietà comune. L'amministratore deve farle eseguire , anche senza consultare l'assemblea e risponde, in caso di degrado, davanti ai condomini del magggior danno dovuto alla sua inerzia. I lavori di manutenzione ordinaria per i quali è detraibile dall'IRPEF la quota prevista da chiunque sostenga le spese ammesse dalla norma (allegato alla Legge collegata alla finanziaria n.449 del 27/12/1997) e che, non necessitano di alcuna abilitazione, sono: - eliminazione di barriere architettoniche
interne;
Le opere di manutenzione straordinaria sono quelle si
rendono necessarie per eventi eccezionali. Di solito conseguono alla mancanza
di manutenzione ordinaria ed hanno bisogno, per essere eseguite, della
denuncia di inizio di attività o di altro permesso Comunale e del
relativo direttore dei lavori. L'esecuzione delle predette opere, se rientrano
nella previsione di uno dei due parametri previsti dal D.L. n. 528 del
19/11/1999, necessita anche del piano di sicurezza e del relativo responsabile.
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