GIURISPRUDENZA


" Nelle multiproprietà immobiliari il promittente copratore è obbligato a contribuire alle spese di gestione del complesso se egli, pur prima della stipulazione del contratto definitivo, abbia acquisito il diritto all'uso turnario dell'alloggio promesso e dei relativi beni e servizi comuni, la responsabilità del medesimo non è esclusa per il fatto che egli non abbia usato l'immobile, dovendosi avere riguardo alla possibilità dell'occu- pazione e non all'occupazione effettiva; è altresì irrilevante ai fini dell'esclusione di tale responsabilità il fatto che il promittente compratore abbia manifestato, con lettera raccomandata diretta alla promittente venditrice, l'intenzione di risolvere il contratto preliminare senza poi richiedere la risoluzione stessa all'autorità giudiziaria. "
(Trib. Bolzano 18 giugno 1993)


" La multiproprietà di singole unità irnmobiliari nell'ambito di un complesso edificio residenziale non importa alcuna deroga all'applicazione della disciplina sul condominio negli edifici per quanto afferisce alle parti e ai servizi comuni di utilità generale all'in- tero edificio, circa le quali si osserva pertanto la norma imperativa dell'art. 1129, 3' comma, c.c.; di conseguenza il versamento all'amministratore di una somma pecunia- ria a titolo di deposito cauzionale da parte dei rnultiproprietari, pur determinando in capo a questi ultimi solo un diritto alla restituzione del tan tundem, comporta per l'accipiente il sorgere di un obbligo di rendiconto circa il denaro depositato: tale obbli- go, pur non previsto dalla disciplina condominiale, rappresenta una specificazione dei doveri di diligenza del mandatario di cui l'amministratore condominiale è sottospecie; l'omesso adempimento di tale rendiconto e l'uso del denaro depositato uti dominus, uniti alla confusione contabile delle somme amministrate con le somme proprie, con- cretano gravi irregolarità ai sensi dell'art. 1129, 3' comma, c.c. legittimanti la revoca dell'amministratore da parte dell'autorità giudiziaria."
(Trib. Bolzano 9 agosto 1993, in Resp civ., 1994, 291)


" La multiproprietà a scopo residenziale (caratterizzata da un sistema di godimento collettivo turnario a favore di un numero determinato di soggetti identificati in modo da garantire a ciascuno per le esigenze più varie lo scopo turistico, di soggiorno e di riposo per un periodo di tempo ed in una unità immobiliare predeterininata), contrassegnata dalla contitolarità di concorrenti diritti di proprietà, rappresenta una figura di condominio su cosa indivisibile." 
(Trib. Napoli 21 marzo 1989, in Giust. civ., 1989,1, 1216)