GIURISPRUDENZA
" Nelle multiproprietà immobiliari il promittente
copratore è obbligato a contribuire alle spese di gestione del complesso
se egli, pur prima della stipulazione del contratto definitivo, abbia acquisito
il diritto all'uso turnario dell'alloggio promesso e dei relativi beni
e servizi comuni, la responsabilità del medesimo non è esclusa
per il fatto che egli non abbia usato l'immobile, dovendosi avere riguardo
alla possibilità dell'occu- pazione e non all'occupazione effettiva;
è altresì irrilevante ai fini dell'esclusione di tale responsabilità
il fatto che il promittente compratore abbia manifestato, con lettera raccomandata
diretta alla promittente venditrice, l'intenzione di risolvere il contratto
preliminare senza poi richiedere la risoluzione stessa all'autorità
giudiziaria. "
" La multiproprietà di singole unità irnmobiliari
nell'ambito di un complesso edificio residenziale non importa alcuna deroga
all'applicazione della disciplina sul condominio negli edifici per quanto
afferisce alle parti e ai servizi comuni di utilità generale all'in-
tero edificio, circa le quali si osserva pertanto la norma imperativa dell'art.
1129, 3' comma, c.c.; di conseguenza il versamento all'amministratore di
una somma pecunia- ria a titolo di deposito cauzionale da parte dei rnultiproprietari,
pur determinando in capo a questi ultimi solo un diritto alla restituzione
del tan tundem, comporta per l'accipiente il sorgere di un obbligo di rendiconto
circa il denaro depositato: tale obbli- go, pur non previsto dalla disciplina
condominiale, rappresenta una specificazione dei doveri di diligenza del
mandatario di cui l'amministratore condominiale è sottospecie; l'omesso
adempimento di tale rendiconto e l'uso del denaro depositato uti dominus,
uniti alla confusione contabile delle somme amministrate con le somme proprie,
con- cretano gravi irregolarità ai sensi dell'art. 1129, 3' comma,
c.c. legittimanti la revoca dell'amministratore da parte dell'autorità
giudiziaria."
" La multiproprietà a scopo residenziale (caratterizzata
da un sistema di godimento collettivo turnario a favore di un numero determinato
di soggetti identificati in modo da garantire a ciascuno per le esigenze
più varie lo scopo turistico, di soggiorno e di riposo per un periodo
di tempo ed in una unità immobiliare predeterininata), contrassegnata
dalla contitolarità di concorrenti diritti di proprietà,
rappresenta una figura di condominio su cosa indivisibile."
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