Dir. CEE 26 ottobre 1994,
n. 47
Tutela dell'acquirente per taluni
aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento
a tempo parziale di beni immobili.
Art. 1.
La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla tutela degli acquirenti per taluni aspetti dei contratti
direttamente o indirettamente riguardanti l'acquisizione di un diritto
di godimento a tempo parziale di uno o più beni immobili.
La presente direttiva verte unicamente sulle disposizioni
concernenti gli aspetti delle transazioni contrattuali connessi con:
- l'informazione sugli elementi costitutivi del contratto
e le modalità di trasmissione di tale informazione;
- le procedure e le modalità di risoluzione e
di recesso.
Nel rispetto delle norme generali del trattato gli Stati
membri mantengono le loro competenze riguardo agli altri aspetti, tra l'altro
per la determinazione della natura giuridica dei diritti che formano oggetto
dei contratti contemplata dalla presente direttiva.
Art. 2.
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
- «contratto direttamente o indirettamente riguardante
l'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di uno o più
beni immobili» (in proseguo: contratto), un contratto o un insieme
di contratti concluso per un periodo di almeno tre anni con il quale direttamente
o indirettamente dietro corrispettivo di una certa somma globale, un diritto
reale ovvero un altro diritto vertente sul godimento di uno o più
beni im- mobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non
inferiore ad una settimana, è costituito o forma oggetto di un trasferimento
o di un impgno di trasfe- rimento;
- «bene immobile», un immobile o parte di
esso, per uso di abitazione, su cui verte il diritto oggetto del contratto;
- «venditore», la persona fisica o giuridica
che, nelle transazioni contemplate dalla presente direttiva e nell'ambito
della sua attività professionale, costituisce, trasferisce o s'irnpegna
a trasferire il diritto oggetto del contratto;
- «acquirente», la persona fisica a cui,
nelle transazioni contemplate dalla presente direttiva, per scopi che si
possono considerare estranei alla sua attività professionale, viene
trasferito il diritto oggetto del contratto, o a favore della quale è
costituito il diritto oggetto del contratto.
Art. 3.
I. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione
disposizioni adeguate affinché il venditore sia tenuto a consegnare
ad ogni persona che richieda informazioni sul bene immobile o sui beni
immobili un documento a tal fine. Oltre ad una descrizione generale del
benìe o dei beni, il documento contiene almeno informazioni succinte
e precise sugli elementi indicati nell'allegato, lettere da a) a g), i)
e 1) e indica come si possono ottenere ulteriori informazioni.
2. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione
che tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 che devono figurare nel
documento ivi citato facciano parte integrante del contratto.
Salvo esplicito accordo delle parti, eventuali modifiche
alle informazioni contenute nel documento di cui al paragrafo 1 possono
essere determinate solo da circostanze indipendenti dalla volontà
del venditore.
Le modifiche apportate alle informazioni devono essere
comunicate all'acquirente prima della conclusione del contratto. Il contratto
deve indicare esplicitamente tali modifiche.
3. La pubblicità relativa al bene immobile in
questione fa riferimento alla possibilità di cui al paragrafo 1
e indica il luogo ove esso può essere richiesto.
Art. 4.
Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione:
- che il contratto, che deve obbligatoriamente essere
stipulato per iscritto, contenga almeno gli elementi citati nell'allegato;
- che il contratto e il documento di cui all'art. 3,
paragrafo 1 debbano essere redatti nella lingua o in una delle lingue dello
Stato membro di cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo,
nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui egli è
cittadino, purché si tratti di una delle lingue, ufficiali della
Comunità. Tuttavia, lo Stato membro in cui risiede l'acquirente
può imporre che il contratto sia in ogni caso redatto almeno nella
sua lingua o nelle sue lingue, purché si tratti di una delle lingue
ufficiali delle Comunità;
- che il venditore debba fornire all'acquirente una traduzione
conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro
in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una
delle lingue ufficiali della Comunità.
Art. 5.
Gli Stati membri precedono nella loro legislazione i
seguenti elementi:
1) oltre alle possibilità offerte all'acquirente
dalle legislazioni nazionali in materia di inefficacia dei contratti, l'acquirente:
- ha il diritto di recedere dal contratto stesso, senza
indicarne le ragioni, entro dieci giorni civili a decorrere dalla firma
del contratto da ambo le parti oppure dalla firma da ambo le parti di un
contratto preliminare vincolante. Se il decimo giorno è festivo,
il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo;
- se il contratto non contiene le informazioni di cui
alle lettere a), b), e) d 1 ), d2), h) i), k), 1) e m) dell'allegato al
momento della firma del contratto da ambo le parti o della firma da ambo
le parti di un contratto prelirninare vincolante, ha il diritto di recedere
dal contratto stesso entro i successivi tre mesi. Se entro detto termine
di tre mesi sono fornite le suddette informazioni, da tale momento l'acquirente
disporrà del termine indicato nel primo trattino;
- se, allo scadere del termine di tre mesi di cui al
secondo trattino, non si è avvalso del diritto di recesso e se il
contratto non contiene le informazioni di cui alle lettere a), h), e),
d I), d2), h), i), k), 1) e in) dell'allegato, ha il diritto di disporre
a decorrere dal giorno successivo a tale scadenza, del termine previsto
al primo trattino.
2) Se l'acquirente intende esercitare i diritti di cui
al punto 1 esso invia, prima dello scadere del termine, alla persona il
cui nome ed indirizzo figurano a tal fine nel contratto una comunicazione
che costituisca un mezzo di prova conformemente alle legislazioni nazionali,
secondo le modalità nello stesso previste ai sensi della lettera
1) dell'allegato. Il termine si considera rispettato ogni qualvolta la
comunicazione di cui sopra, sempreché avvenuta per iscritto, venga
inviata entro e non oltre la scadenza del termine stesso.
3) Se esercita il diritto di cui al punto 1, primo trattino,
l'acquirente è tenuto a rimborsare se del caso solo le spese che,
conformemente alle legislazioni nazionali, vengono sostenute per la stipulazione
del contratto e il recesso e che corrispondono ad atti da espletare tassativamente
prima dello scadere del periodo di cui al punto 1, primo trattino. Le suddette
spese devono essere espressamente menzionate nel contratto.
4) Se esercita il diritto previsto nel punto 1, secondo
trattino, l'acquirente non è tenuto ad alcun rimborso.
Art. 6.
Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione misure
intese a vietare il versamento di acconti da parte dell'acquirente prima
della fine del periodo di esercizio del diritto di recesso.
Art. 7.
Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che:
- se il prezzo è interamente o parzialmente coperto
da un credito, concesso dal venditore, o
- se il prezzo è interamente o parzialmente coperto
da un credito concesso all'ae- quirente da terzi in base ad un accordo
tra questi e il venditore.
Il contratto di credito sia risolto di diritto, senza
alcuna penale, qualora l'acquirente eserciti il diritto di risoluzione
o di recesso di cui all'art. 5.
Gli Stati membri stabiliscono le modalità di risoluzione
del contratto di credito.
Art. 8.
Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che
un'eventuale clausola secondo cui l'acquirente rinuncia ai benefici dei
diritti previsti dalla presente direttiva o secondo cui il venditore è
esentato dalle responsabilità derivanti dalla presente direttiva,
non vincoli l'acquirente, alle condizioni stabilite dalla legi- slazione
nazionale.
Art. 9.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché,
indipendentemente dalla legislazione applicabile, l'acquirente non sia
privato della tutela accordata dalla presente direttiva, se il bene immobile
è situato nel territorio di uno Stato membro.
Art. 10.
Gli Stati membri definiscono nella loro legislazione
i mezzi da attuare in caso di inosservanza delle disposizioni della presente
direttiva.
Art. 11.
La presente direttiva non osta a che gli Stati membri
adottino o mantengano in vigore disposizioni più favorevoli in materia
di tutela dell'acquirente nel settore da essa disciplinato, nel rispetto
degli obblighi derivanti dal trattato.
Art. 12.
I. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro trenta mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufftcíale delle Comunità Europee. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità
del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
Art. 13.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
ELEMENTI MINIMI CHE DEVE CONTENERE IL CONTRATT0 DI CUI
ALL'ART 4
a) l'identità e il domicilio delle parti, con indicazione
esatta della qualità giuridica del venditore al momento della conclusione
del contratto, nonché dell'identità e del domicilio del proprietario;
b) la natura esatta del diritto oggetto del contratto
e una clausola che precisi quali sono le condizioni di esercizio di tale
diritto nel territorio dello Stato membro in cui sono situati il bene o
i beni e se tali condizioni siano state soddisfatte o, in caso contrario,
quali condizioni occorra ancora soddisfare;
e) quando il bene è determinato, una descrizione
precisa di tale bene e della sua ubicazione;
d) qualora il bene immobile sia in costruzione:
1) lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione;
2) una stima ragionevole del terrnine per il completamente
del bene immobile;
3) se si tratta di un bene immobile determinato, il numero
della licenza edilizia e il nome e indirizzo completi della o delle autorità
competenti in materia;
4) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi
comuni che consentono l'agibilità del bene immobile (collegarnento
alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono):
5) le garanzie relative sull'effettiva realizzazione
del bene immobile e, in caso di mancato completamente dello stesso, quelle
relative al rimborso dei pagamenti effettuati ed eventualmente le modalità
di applicazione di queste garanzie;
e) i servizi comuni (luce, acqua, manutenzione, raccolta
di rifiuti) cui l'acquirente ha o avrà accesso e le relative condizioni;
f) le strutture comuni quali piscina, sauna ecc., cui
l'acquirente ha o avrà eventualmente accesso e, se del caso, le
relative condizioni;
g) i principi applicabili in materia di manutenzione
e riparazione del bene immobile, nonché amministrazione e gestione
dello stesso;
h) l'indicazione precisa del periodo durante il quale
può esercitare il diritto oggetto del contratto ed eventualmente
la durata del regime instaurato; la data a partire dalla quale l'acquirente
potrà esercitare il diritto oggetto del contratto;
i) il prezzo che l'acquirente dovrà pagare per
l'esercizio del diritto oggetto del contratto: la stima dell'importo che
l'acquirente dovrà versare per l'utilizzazione degli impianti e
servizi comuni, la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi all'occupazione
del bene immobile da parte dell'acquirente, degli oneri legali obbligatori
(tasse, imposte e diritti) nonché delle spese amministrative accessorie
(gestione, manutenzione e riparazione);
j) una clausola che menzioni che l'acquisto non comporterà
alcuna spesa, onere o obbligo diversi a quelli stabiliti nel contratto;
k) la possibilità o meno di partecipare a un sistema
di scambio e/o vendita del diritto) oggetto del contratto, nonché
i costi eventuali qualora il sistema di scambio e/o di vendita sia organizzato
dal venditore, o da un terzo da questi designato nel contratto;
1) informazioni sul diritto di risoluzione del contratto
e di recesso dal medesimo e l'indicazione della persona alla quale devono
essere comunicati un'eventuale risoluzione o un eventuale recesso, con
precisazione altresì della o delle modalità cui è
necessario attenersi per detta comunicazione; l'indicazione precisa della
natura e dell'importo delle spese che l'acquirente che eserciti il diritto
di recesso è tenuto a rirnborsare, conformemente all'art. 5, punto
3 della presente direttiva; eventualmente, informazioni sulle modalità
per risolvere il contratto di credito connesso al contratto in caso di
risoluzione o di recesso;
m) la data e il luogo in cui il contratto viene firmato
da ciascuna delle parti.
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D.L.vo 9 novembre 1998, n. 427
Attuazione della direttiva 94147/CF,
concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti
relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di
beni immobili
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare
l'articolo 41;
Vista la direttiva 94147/CE del Parlamento europeo e
dei Consiglio del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente
per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto
di godimento a tempo parziale di beni immobili;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione dei Consiglio dei
Ministri adottata nella riu- nione del 22 maggio 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 5 novembre 1998;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie,
di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Definizioni.
I. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «contratto»: uno o più contratti
della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo
globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire,
direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto
avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un
periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana;
b) «venditore»: la persona fisica o giuridica
che, nell'ambito della sua attività professionale, costituisce,
trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto
del contratto; al venditore è equiparato ai fini dell'applicazione
del presente decreto colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione,
il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del
contratto;
c) «acquirente»: la persona fisica, che non
agisce nell'ambito della sua attività professionale, in favore della
quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costi- tuire o di
trasferire il diritto oggetto del contratto;
d) «bene immobile»: un immobile, o parte
di esso, per uso di abitazione anche turistico-ricettivo, su cui verte
il diritto oggetto del contratto.
2. Documento informativo.
I. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni
persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo
in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:
a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione
della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato
in cui è situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte
o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;
b) l'identità ed il domicilio del venditore, con
specificazione della sua qualità giuridica, l'identità ed
il domicilio del proprietario;
c) se l'immobile è determinato:
1) la descrizione dell'irnmobile e la sua ubicazione;
2) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi
regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva
e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano
la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;
d) se l'immobile è in costruzione:
1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi
regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva
e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano
la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia nonché
lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile e la data
entro la quale è prevedibile il completamente degli stessi;
2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi,
quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità,
acqua e telefono;
3) in caso di mancato completamente dell'immobile, le
garanzie relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e le
modalità di applicazione di queste garanzie;
e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà
accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative
condizioni di utilizzazione;
f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avrà
accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;
g) le norme applicabili in materia di manutenzione e
riparazione dell'immobile, nonché in materia di amministrazione
e gestione dello stesso;
h) il prezzo che l'acquirente dovrà versare per
l'esercizio del diritto oggetto del contratto; la stima dell'importo delle
spese, a carico dell'acquirente, per l'utilizzazio- ne dei servizi e delle
strutture comuni e la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi
all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse e impo-
ste, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione
e la ripa- razione, nonché le eventuali spese di trascrizione del
contratto;
i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto
con l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale
deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità
della comunicazione e l'importo delle spese che l'acquirente
in caso di recesso è tenuto a rimborsare; informazioni
circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito
connesso al contratto, in caso di recesso;
1) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma I si applicano anche
quando il venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento
su uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi
o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo
deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell'offerta.
3. Il venditore non può apportare modifiche agli
elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano
dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tal caso
le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della
conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna
del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il
documento stesso.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto
nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la
persona interessata oppure, a scelta di quest'ultima, nella lingua o in
una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa è cittadina,
purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
3. Requisiti del contratto.
I. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena
di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto
nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente
oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello
Stato di cui egli è cittadino, purché si tratti di
lingue ufficiali dell'Unione europea.
2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi
di cui all'articolo 2, cornma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori
elementi:
a) l'identità ed il domicilio dell'acquirente;
b) il periodo di tempo durante il quale può essere
esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale
l'acquirente può esercitare tale diritto;
e) la previsione di una clausola in cui si afferma che
l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese
diversi da quelli stabiliti nel contratto;
d) la possibilità o tneno di partecipare ad un
sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto,
nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di
vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato
nel contratto;
e) la data ed il luogo in cui il contratto è firmato
da ciascuna delle parti.
3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione
del contratto nella lingua dello Stato membro in cui è situato il
bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione
europea.
4. Obblighi specifici del venditore.
I. Il venditore utilizza il termine «multiproprietà»
nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale
relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto
è un diritto reale.
2. La pubblicità commerciale relativa al bene
immobile deve fare riferimento alla possibilità di ottenere il documento
informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.
5. Diritto di recesso.
I. Entro dieci giorni dalla conclusione del contratto
l'acquirente può recedere dallo stesso senza indicare le ragioni
del recesso. In tale caso l'acquirente non è tenuto a pagare alcuna
penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute
e documentate per la conclusione del contratto e di cui è fatta
menzione nello stesso, purché si tratti di spese relative ad atti
da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), n. 1), h), i), ed
all'articolo 3, comma 2, lettere b) e d), e non con- tiene la data di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera e), l'acquirente può recedere dallo
stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l'acquirente non
è tenuto ad alcuna penalità né ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto
sono comunicati gli elementi di cui al comma 2, l'acquirente può
esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed
il termine di dieci giorni decorre dalla data di ricezione della comuni-
cazione degli elementi stessi.
4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso
di cui al comma 2 ed il venditore non effettua la comunicazione di cui
al comma 3, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle
condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni decorre dal
giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione
alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione
deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere inviata mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il terrnine previsto.
Essa può essere inviata, entro lo stesso termi- ne, anche mediante
telegramma, telex e fac-simile, a condizione che sia confermata con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
6. Divieto di acconti.
I. E' fatto divieto al venditore di esigere o ricevere
dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo,
di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l'esercizio
del diritto di recesso di cui all'articolo 5.
7. Obbligo della fidejussione.
I. Il venditore è obbligato a prestare fidejussione
bancaria o assicurativa a garanzia dell'ultimazione dei lavori di costruzione
del bene immobile. Della fidejussione deve farsi menzione nel contratto,
a pena di nullità.
2. La garanzia di cui al comma escussione dei venditore.
non può imporre all'acquirente la preventiva
8. Risoluzione del contratto di concessione di credito.
I. Il contratto di concessione di credito erogato dal
venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore,
sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte
di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora
l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo
5.
9. Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti.
I. Sono nulli le clausole contrattuali o i patti aggiunti
di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal presente decreto legislativo
o di limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore.
10. Competenza territoriale inderogabile.
I. Per le controversie derivanti dall'applicazione del
presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è
del giudice dei luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati
nel territorio dello Stato.
11. Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di
legge straniera.
I. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto
una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque
essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto
legislativo allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel
territorio dello Stato.
12. Sanzioni.
I. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore
che contravviene alle norme di cui agli articoli 2, coìnma 1, lettere
d), n. 2) e n. 3, e), f), g), 3, comma 3, 4 e 6 è puni- to con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre
mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni
di cui al comma I.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione
della sanzione si applica l'articolo 1 1, comma 3, dei decreto legislativo
15 gennaio 1992, n. 50.
13. Entrata in vigore.
I. Il presente decreto legislativo entra in vigore sessanta
giorni dopo la sua pub- blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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