MULTIPROPRIETA'
 



 
 


 
 

Nei tempi moderni, con l'aumento della richiesta di luoghi di vacanze, derivante dal maggiore stato di benessere di gran parte della popolazione rispetto al passato, è nato un nuovo tipo di contratto  per la vendita a più soggetti di quote di uno stesso  immo- bile. 
Detto modo di acquisto è stato denominato MULTIPROPRIETA' eprevede che i soggetti proprietari delle quote del bene immobiliare possano  goderne, secondo un turno stabilito contrattualmente,  in periodi diversi e ben determinati nell'anno .
In Italia  la MULTIPROPRIETA', malgrado la grande pubblicità di cui gode, non ha avuto ancora un grande sviluppo per vari motivi. 
Un motivo  importante e fondamentale è la difficoltà di avere una buona organizza- zione per l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, del bene, in quanto gli occupanti che si succedono nel tempo, a seconda dei turni stabiliti nel contratto di acquisto, debbono trovare l'immobile perfettamente in ordine per essere abitato, e gli italiani in genere non si fidano molto delle amministrazioni. Infatti le operazioni di manutenzione dirette dovranno essere effettuate obbligatoriamente tra un turno ed un altro.
Ed anche non sarà certo semplice partecipare (dato che la multiproprietà difficilmente si troverà vicina ai luoghi di residenza dei comproprietari)  alle riunioni per il controllo dei rendiconti dell'amministrazione, che sarà di fatto controllata solo da se stessa o non sarà facile cambiarla con un'altra organizzazione. 
Un altro motivo è costituito dal fatto di non potere arredare la casa secondo il proprio gusto personale, in quanto appartiene anche ad altri proprietari e quindi il suo arreda- mento viene di solito stabilito con il contratto di acquisto. 
Un altro limite è sapere che il bene immobile verrà usato da altre persone con chissà quali abitudini. 

La COMUNITA' EUROPEA è intervenuta sulla multiproprietà con la direttiva CEEdel 26 ottobre 1994, n.47,che stabilisce garanzie a tutela degli acquirenti, seguita dall'Italia con D.L.vo 9 novembre 1998, n. 427.
 


Dir. CEE 26 ottobre 1994, n. 47 

Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili. 


Art. 1. 
La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla tutela degli acquirenti per taluni aspetti dei contratti direttamente o indirettamente riguardanti l'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di uno o più beni immobili. 
La presente direttiva verte unicamente sulle disposizioni concernenti gli aspetti delle transazioni contrattuali connessi con: 
- l'informazione sugli elementi costitutivi del contratto e le modalità di trasmissione di tale informazione; 
- le procedure e le modalità di risoluzione e di recesso. 
Nel rispetto delle norme generali del trattato gli Stati membri mantengono le loro competenze riguardo agli altri aspetti, tra l'altro per la determinazione della natura giuridica dei diritti che formano oggetto dei contratti contemplata dalla presente direttiva. 

Art. 2.
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
- «contratto direttamente o indirettamente riguardante l'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di uno o più beni immobili» (in proseguo: contratto), un contratto o un insieme di contratti concluso per un periodo di almeno tre anni con il quale direttamente o indirettamente dietro corrispettivo di una certa somma globale, un diritto reale ovvero un altro diritto vertente sul godimento di uno o più beni im- mobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana, è costituito o forma oggetto di un trasferimento o di un impgno di trasfe- rimento; 
- «bene immobile», un immobile o parte di esso, per uso di abitazione, su cui verte il diritto oggetto del contratto; 
- «venditore», la persona fisica o giuridica che, nelle transazioni contemplate dalla presente direttiva e nell'ambito della sua attività professionale, costituisce, trasferisce o s'irnpegna a trasferire il diritto oggetto del contratto; 
- «acquirente», la persona fisica a cui, nelle transazioni contemplate dalla presente direttiva, per scopi che si possono considerare estranei alla sua attività professionale, viene trasferito il diritto oggetto del contratto, o a favore della quale è costituito il diritto oggetto del contratto. 

Art. 3. 
I. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione disposizioni adeguate affinché il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni persona che richieda informazioni sul bene immobile o sui beni immobili un documento a tal fine. Oltre ad una descrizione generale del benìe o dei beni, il documento contiene almeno informazioni succinte e precise sugli elementi indicati nell'allegato, lettere da a) a g), i) e 1) e indica come si possono ottenere ulteriori informazioni. 
2. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 che devono figurare nel documento ivi citato facciano parte integrante del contratto. 
Salvo esplicito accordo delle parti, eventuali modifiche alle informazioni contenute nel documento di cui al paragrafo 1 possono essere determinate solo da circostanze indipendenti dalla volontà del venditore. 
Le modifiche apportate alle informazioni devono essere comunicate all'acquirente prima della conclusione del contratto. Il contratto deve indicare esplicitamente tali modifiche. 
3. La pubblicità relativa al bene immobile in questione fa riferimento alla possibilità di cui al paragrafo 1 e indica il luogo ove esso può essere richiesto. 

Art. 4. 
Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione: 
- che il contratto, che deve obbligatoriamente essere stipulato per iscritto, contenga almeno gli elementi citati nell'allegato; 
- che il contratto e il documento di cui all'art. 3, paragrafo 1 debbano essere redatti nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui egli è cittadino, purché si tratti di una delle lingue, ufficiali della Comunità. Tuttavia, lo Stato membro in cui risiede l'acquirente può imporre che il contratto sia in ogni caso redatto almeno nella sua lingua o nelle sue lingue, purché si tratti di una delle lingue ufficiali delle Comunità;
- che il venditore debba fornire all'acquirente una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità. 

Art. 5. 
Gli Stati membri precedono nella loro legislazione i seguenti elementi: 
1) oltre alle possibilità offerte all'acquirente dalle legislazioni nazionali in materia di inefficacia dei contratti, l'acquirente: 
- ha il diritto di recedere dal contratto stesso, senza indicarne le ragioni, entro dieci giorni civili a decorrere dalla firma del contratto da ambo le parti oppure dalla firma da ambo le parti di un contratto preliminare vincolante. Se il decimo giorno è festivo, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo; 
- se il contratto non contiene le informazioni di cui alle lettere a), b), e) d 1 ), d2), h) i), k), 1) e m) dell'allegato al momento della firma del contratto da ambo le parti o della firma da ambo le parti di un contratto prelirninare vincolante, ha il diritto di recedere dal contratto stesso entro i successivi tre mesi. Se entro detto termine di tre mesi sono fornite le suddette informazioni, da tale momento l'acquirente disporrà del termine indicato nel primo trattino; 
- se, allo scadere del termine di tre mesi di cui al secondo trattino, non si è avvalso del diritto di recesso e se il contratto non contiene le informazioni di cui alle lettere a), h), e), d I), d2), h), i), k), 1) e in) dell'allegato, ha il diritto di disporre a decorrere dal giorno successivo a tale scadenza, del termine previsto al primo trattino. 
2) Se l'acquirente intende esercitare i diritti di cui al punto 1 esso invia, prima dello scadere del termine, alla persona il cui nome ed indirizzo figurano a tal fine nel contratto una comunicazione che costituisca un mezzo di prova conformemente alle legislazioni nazionali, secondo le modalità nello stesso previste ai sensi della lettera 1) dell'allegato. Il termine si considera rispettato ogni qualvolta la comunicazione di cui sopra, sempreché avvenuta per iscritto, venga inviata entro e non oltre la scadenza del termine stesso. 
3) Se esercita il diritto di cui al punto 1, primo trattino, l'acquirente è tenuto a rimborsare se del caso solo le spese che, conformemente alle legislazioni nazionali, vengono sostenute per la stipulazione del contratto e il recesso e che corrispondono ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di cui al punto 1, primo trattino. Le suddette spese devono essere espressamente menzionate nel contratto. 
4) Se esercita il diritto previsto nel punto 1, secondo trattino, l'acquirente non è tenuto ad alcun rimborso. 

Art. 6. 
Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione misure intese a vietare il versamento di acconti da parte dell'acquirente prima della fine del periodo di esercizio del diritto di recesso. 

Art. 7. 
Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che: 
- se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito, concesso dal venditore, o 
- se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso all'ae- quirente da terzi in base ad un accordo tra questi e il venditore. 
Il contratto di credito sia risolto di diritto, senza alcuna penale, qualora l'acquirente eserciti il diritto di risoluzione o di recesso di cui all'art. 5. 
Gli Stati membri stabiliscono le modalità di risoluzione del contratto di credito. 

Art. 8. 
Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che un'eventuale clausola secondo cui l'acquirente rinuncia ai benefici dei diritti previsti dalla presente direttiva o secondo cui il venditore è esentato dalle responsabilità derivanti dalla presente direttiva, non vincoli l'acquirente, alle condizioni stabilite dalla legi- slazione nazionale. 

Art. 9. 
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, indipendentemente dalla legislazione applicabile, l'acquirente non sia privato della tutela accordata dalla presente direttiva, se il bene immobile è situato nel territorio di uno Stato membro. 

Art. 10. 
Gli Stati membri definiscono nella loro legislazione i mezzi da attuare in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva. 

Art. 11. 
La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni più favorevoli in materia di tutela dell'acquirente nel settore da essa disciplinato, nel rispetto degli obblighi derivanti dal trattato. 

Art. 12. 
I. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro trenta mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufftcíale delle Comunità Europee. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 

Art. 13. 
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 

ALLEGATO 

ELEMENTI MINIMI CHE DEVE CONTENERE IL CONTRATT0 DI CUI ALL'ART 4 

a) l'identità e il domicilio delle parti, con indicazione esatta della qualità giuridica del venditore al momento della conclusione del contratto, nonché dell'identità e del domicilio del proprietario; 
b) la natura esatta del diritto oggetto del contratto e una clausola che precisi quali sono le condizioni di esercizio di tale diritto nel territorio dello Stato membro in cui sono situati il bene o i beni e se tali condizioni siano state soddisfatte o, in caso contrario, quali condizioni occorra ancora soddisfare; 
e) quando il bene è determinato, una descrizione precisa di tale bene e della sua ubicazione; 
d) qualora il bene immobile sia in costruzione: 
1) lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione; 
2) una stima ragionevole del terrnine per il completamente del bene immobile; 
3) se si tratta di un bene immobile determinato, il numero della licenza edilizia e il nome e indirizzo completi della o delle autorità competenti in materia; 
4) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi comuni che consentono l'agibilità del bene immobile (collegarnento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono): 
5) le garanzie relative sull'effettiva realizzazione del bene immobile e, in caso di mancato completamente dello stesso, quelle relative al rimborso dei pagamenti effettuati ed eventualmente le modalità di applicazione di queste garanzie; 
e) i servizi comuni (luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui l'acquirente ha o avrà accesso e le relative condizioni; 
f) le strutture comuni quali piscina, sauna ecc., cui l'acquirente ha o avrà eventualmente accesso e, se del caso, le relative condizioni; 
g) i principi applicabili in materia di manutenzione e riparazione del bene immobile, nonché amministrazione e gestione dello stesso; 
h) l'indicazione precisa del periodo durante il quale può esercitare il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato; la data a partire dalla quale l'acquirente potrà esercitare il diritto oggetto del contratto; 
i) il prezzo che l'acquirente dovrà pagare per l'esercizio del diritto oggetto del contratto: la stima dell'importo che l'acquirente dovrà versare per l'utilizzazione degli impianti e servizi comuni, la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi all'occupazione del bene immobile da parte dell'acquirente, degli oneri legali obbligatori (tasse, imposte e diritti) nonché delle spese amministrative accessorie (gestione, manutenzione e riparazione); 
j) una clausola che menzioni che l'acquisto non comporterà alcuna spesa, onere o obbligo diversi a quelli stabiliti nel contratto; 
k) la possibilità o meno di partecipare a un sistema di scambio e/o vendita del diritto) oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio e/o di vendita sia organizzato dal venditore, o da un terzo da questi designato nel contratto; 
1) informazioni sul diritto di risoluzione del contratto e di recesso dal medesimo e l'indicazione della persona alla quale devono essere comunicati un'eventuale risoluzione o un eventuale recesso, con precisazione altresì della o delle modalità cui è necessario attenersi per detta comunicazione; l'indicazione precisa della natura e dell'importo delle spese che l'acquirente che eserciti il diritto di recesso è tenuto a rirnborsare, conformemente all'art. 5, punto 3 della presente direttiva; eventualmente, informazioni sulle modalità per risolvere il contratto di credito connesso al contratto in caso di risoluzione o di recesso; 
m) la data e il luogo in cui il contratto viene firmato da ciascuna delle parti. 
 

 


D.L.vo 9 novembre 1998, n. 427 

Attuazione della direttiva 94147/CF, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 41;
Vista la direttiva 94147/CE del Parlamento europeo e dei Consiglio del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili; 
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la preliminare deliberazione dei Consiglio dei Ministri adottata nella riu- nione del 22 maggio 1998; 
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998; 
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 

Emana il seguente decreto legislativo: 

1. Definizioni. 

I. Ai fini del presente decreto si intende per: 
a) «contratto»: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana; 
b) «venditore»: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attività professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore è equiparato ai fini dell'applicazione del presente decreto colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto; 
c) «acquirente»: la persona fisica, che non agisce nell'ambito della sua attività professionale, in favore della quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costi- tuire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; 
d) «bene immobile»: un immobile, o parte di esso, per uso di abitazione anche turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto. 

2. Documento informativo. 
I. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi: 
a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare; 
b) l'identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l'identità ed il domicilio del proprietario; 
c) se l'immobile è determinato: 

1) la descrizione dell'irnmobile e la sua ubicazione; 
2) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia; 
d) se l'immobile è in costruzione: 

1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamente degli stessi; 
2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono; 
3) in caso di mancato completamente dell'immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie; 
e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione; 
f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione; 
g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell'immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso; 
h) il prezzo che l'acquirente dovrà versare per l'esercizio del diritto oggetto del contratto; la stima dell'importo delle spese, a carico dell'acquirente, per l'utilizzazio- ne dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse e impo- ste, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la ripa- razione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto; 
i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e l'importo delle spese che l'acquirente 
in caso di recesso è tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso; 
1) le modalità per ottenere ulteriori informazioni. 
2. Le disposizioni di cui al comma I si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell'offerta. 
3. Il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tal caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento stesso. 
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa è cittadina, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea. 

3. Requisiti del contratto. 
I. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli è  cittadino, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea. 
2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all'articolo 2, cornma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi: 
a) l'identità ed il domicilio dell'acquirente; 
b) il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l'acquirente può esercitare tale diritto; 
e) la previsione di una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto; 
d) la possibilità o tneno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto; 
e) la data ed il luogo in cui il contratto è firmato da ciascuna delle parti. 
3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. 

4. Obblighi specifici del venditore. 

I. Il venditore utilizza il termine «multiproprietà» nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale. 
2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento alla possibilità di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato. 

5. Diritto di recesso. 
I. Entro dieci giorni dalla conclusione del contratto l'acquirente può recedere dallo stesso senza indicare le ragioni del recesso. In tale caso l'acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purché si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso. 
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), n. 1), h), i), ed all'articolo 3, comma 2, lettere b) e d), e non con- tiene la data di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), l'acquirente può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l'acquirente non è tenuto ad alcuna penalità né ad alcun rimborso. 
3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni decorre dalla data di ricezione della comuni- cazione degli elementi stessi. 
4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2 ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il terrnine previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termi- ne, anche mediante telegramma, telex e fac-simile, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. 

6. Divieto di acconti. 
I. E' fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 5. 

7. Obbligo della fidejussione. 
I. Il venditore è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'ultimazione dei lavori di costruzione del bene immobile. Della fidejussione deve farsi menzione nel contratto, a pena di nullità. 
2. La garanzia di cui al comma escussione dei venditore. 
non può imporre all'acquirente la preventiva 

8. Risoluzione del contratto di concessione di credito. 
I. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5. 

9. Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti. 
I. Sono nulli le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal presente decreto legislativo o di limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore. 

10. Competenza territoriale inderogabile. 
I. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice dei luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato. 

11. Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera. 
I. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio dello Stato. 

12. Sanzioni. 
I. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 2, coìnma 1, lettere d), n. 2) e n. 3, e), f), g), 3, comma 3, 4 e 6 è puni- to con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. 
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma I. 
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione si applica l'articolo 1 1, comma 3, dei decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50. 

13. Entrata in vigore. 
I. Il presente decreto legislativo entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pub- blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.