D. Min. Ambiente 18 marzo 2003, n. 101

Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale
interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 23 marzo 2001, n.93.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze








Vista la ...OMISSIS
 
 

adotta il seguente regolamento


Art. 1. - Realizzazione della mappatura


1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono all’effettuazione della mappatura, anche sulla base dei dati raccolti nelle attività di monitoraggio ai sensi  della legge 27 marzo 1992, n. 257, secondo i criteri e con gli strumenti di cui agli articoli 2 e 3.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi,  mediante convenzione, della collaborazione dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente ed i servizi tecnici (APAT), dell’istituto superiore di sanità (ISS) e dell’istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'allegato B, la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti.
3. I risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorità, nonché i dati relativi agli interventi effettuati sono trasmessi annualmente, entro il 30 giugno, dalle regioni e dalle provin- ce autonome di Trento e Bolzano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per la mappatura a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al finanziamento delle attività di mappatura è destinato, secondo quanto indicato nelll’allegato C, il 50% della disponibilità totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

Art. 2. - Criteri per la mappatura e per l'individuazione degli interventi urgenti

 1. La rnappatura consiste:
a) in una prima fase di individuazione e delimitazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o costruito;
b) in una seconda fase di selezione di quei siti, individuati ai sensi della lettera a), nei quali è accertata la pre- senza di amianto, nell’ambiente naturale o costruito, tale da rendere necessari interventi di bonifica urgenti.
2. La prima fase della rnappatura, di cui al comma 1, lettera a), è realizzata secondo le categorie di ricerca ed i parametri definiti nell'allegato A, tenendo conto che nella mappatura devono essere inclusi tutti i siti - compresi quelli per i quali sono già disponibili dati derivati da censimenti, notifiche, sopralluoghi - nei quali sia effettiva- mente accertata una presenza di amianto, nonché le ulteriori localizzazioni che potranno essere individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La seconda fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera b), è realizzata sulla base dei criteri e della pro- cedura individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
4. A supporto della rilevanza di un'area inserita nella mappatura, possono essere allegati eventuali dati statistici disponibili e studi epidemiologici relativi a patologie asbesto-correlate.

Art. 3. - Strumenti per la realizzazione della mappatura

1. La mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto deve essere realizzata avvalendosi di Sistemi informatici impostati su base territoriale (SIT), integrati da soft-ware specifico per le elaborazioni e le interro- gazioni, secondo gli standard del Sistema informativo nazionale ambientale (SINANET) ed organizzato nel seguente modo:
a) gestione anagrafica dei punti;
b) gestione dei dati del sito e dei monitoraggi effettuati secondo quanto esplicitato all'articolo 2;
e) rappresentazioni geografiche della diffusione territoriale dei siti con presenza di amianto o di materiali o di manufatti contenenti amianto, corredati dai dati sulla loro quantità suddivisa tra materiali friabili e compatti e, laddove esistenti, da informazioni sulla concentrazione percentuale nelle varie matrici ambientali.
2. Ai fini della mappatura i siti devono essere georeferenziati.

Art. 4. - Interventi di bonifica

1. In sede di prima applicazione, fino alla trasmissione della documentazione di cui all’articolo 1, comma 3, tenuto conto delle situazioni critiche per la salute dell’uomo e l'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei comuni interessati e tenuto conto dei criteri di cui all’allegato B, individua e finanzia gli interventi di bonifica di particolare urgenza.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all’attribuzione delle risorse per gli interventi di particolare urgenza a favore dell'ente territoriale competente. Al finanziamento degli inter- venti di bonifica di particolare urgenza, di cui al comma 1, è destinato secondo quanto indicato nell’allegato C, il 50% della disponibilità totale delle somme di cui all’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
3.  Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano gli ulteriori interventi urgenti da effettua- re e definiscono le relative priorità di attuazione.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto al riparto delle risorse disponibili.
5. Con accordi di programma, sottoscritti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero della salute, dalle regioni e dalle province autonome vengono individuate le modalità di finanziamento degli interventi urgenti e le modalità di cofinanziamento pubblico e privato.
6. Ai fini di agevolare le operazioni di bonifica e di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle medesime è tenuto presso le sezioni regionali dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nell'ambito delle relative attività e finanziamento, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, un repertorio che identifica le aziende iscritte all'Albo stesso e, su base volontaria, il listino non impegnativo per l'Albo dei prezzi da ciascuna praticati per le diverse tipologie di servizio.

Art. 5. - Copertura finanziaria
1. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento, concernenti la mappatura dei siti inquinati e gli interventi di bonifica di particolare urgenza, si fa fronte con le risorse previste dall'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, finalizzate ai medesimi scopi.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.
 
ALLEGATO A
CRITERI PER LA MAPPATURA DELLA PRESENZA DI AMIANTO
La mappatura ha come finalità quella di evidenziare i siti nei quali è riscontrata la presenza di amianto, ovvero l'utilizzo di materiali che lo contengono, includendo nell''analisi i siti nei quali la presenza di amianto è dovuta a cause naturali.
I dati per la mappatura potranno essere ricavati anche dai censimenti amianto, effettuati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Per la mappatura si dovrà tenere conto di

A) CATEGORIE DI RICERCA:
Categoria 1   IMPIANTI INDUSTRIALI ATTIVI O DISMESSI 
Categoria 2   EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI 
Categoria 3   PRESENZA NATURALE
Categoria 4   ALTRA PRESENZA DI AMIANTO DA ATTIVITA' ANTROPICA

Categoria 1 - Impianti industriali attivi o dismessi

All'interno della categoria 1 si dovranno distinguere:
- Impianti di lavorazione dell'amianto (impianti nei quali l'amianto era utilizzato quale materia prima nell'ambito del processo produttivo);
- Impianti non di lavorazione dell'amianto (impianti nei quali l'amianto è o era presente negli impianti all'interno dei macchinari, tubazioni, servizi, ecc.).
Per quanto attiene le tipologie di impianti che potranno essere considerati urgenti, si fa riferimento a quelli definiti nell'allegato B) lett. a) (attività maggiormente interessate) del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, tenendo peraltro conto che l'evoluzione tecnologica e strutturale può aver determinato modifica- zioni che potrebbero escludere attività oramai non più presenti o introducono nuove attività.
Dalla ricerca saranno esclusí gli impianti ed edifici costruiti dopo l'aprile 1994.

Categoria 2 - Edifìci pubblici o privati

Per quanto riguarda gli edifici, si individuano le seguenti tipologie: 
a)  scuole di ogni ordine e grado; 
b)  ospedali e case di cura;
c)  uffici della pubblica amministrazione;
d)  impianti sportivi;
e)  grande distribuzione commerciale; 
f)  istituti penitenziari;
g) cinema, teatri, sale convegni; 
h) biblioteche;
i)  luoghi di culto;
l) edifici residenziali;
m) edifici agricoli e loro pertinenze;
n) edifici industriali e loro pertinenze;

Categoria 3 - Presenza naturale

Per quanto riguarda le aree con presenza naturale dell'amianto, oltre alla mappatura degli ammassi rocciosi caratterizzati dalla presenza di amianto, dovranno essere evidenziate:
a) le attività estrattive, in coltivazione e dismesse, di lavorazione di rocce e minerali con presenza di amianto;
b) le attività estrattive, in coltivazione o dismesse, di lavorazione di rocce e minerali senza presenza di amianto in aree indiziate per l'amianto.
 
 

Categoria 4 - Altra presenza di amianto da attività antropica

Per quanto riguarda l'evidenziazione di aree territoriali omogenee ad elevata diffusione dell'utilizzo di materiali contenenti amianto, si deve fare riferimento soprattutto al dato indicativo sulla quantità di materiali contenenti amianto derivante dal Censimento Amianto.
Il dato quantitativo dovrà essere riferito alla popolazione presente nell'area ed a rischio di esposizione.
 
 

B) DATI FONDAMENTALI PER LA MAPPATURA DEI SITI 
-Localizzazione completa del sito;
- Estensione del sito;
- Persistenza di attività - se affermativo comparto e tipologia di produzione; 
- Data di dismissione o di abbandono delle strutture presenti; 
- Stato di conservazione; 
- Accessibilità;
- Distanza dal centro abitato;
- Densità di popolazione interessata;
- Tipo di amianto presente (tipo di minerale);
- Tipologia del materiale (friabile e/o compatto); 
- Quantità stimata del materiale;
- Effettuazione di bonifica (esclusa la rimozione); 
- Superficie esposta all'aria;
- Presenza di fibre aerodisperse;
- Coinvolgimento del sito in opere di urbanizzazione;
- Presenza di programma di manutenzione e controllo;
- Dati epidemiologici (malattie asbesto correlate nel territorio);
- Presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre;
 

ALLEGATO B
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA URGENTI

1. La definizione della procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti terrà conto dei seguenti criteri:

CRITERI DI PRIORITA' DI INTERVENTO 
- Area di estensione del sito;
- Tipologia di attività (comparto, tipo di produzione);
- Attività in funzione; 
- Attività disrnessa;
- Durata del periodo di dismissione;
- Stato di conservazione delle strutture edili accessibilità del sito; 
- Distanza dal centro abitato;
- Densità di popolazione interessata;
- Tipologia di amianto presente come materia prima; 
- Tipologia di materiale contenente amianto; 
- Quantità di materiale stimato; 
- Superficie esposta all'aria; 
- Presenza di confinamento;
- Presenza di programma di controllo e manutenzione; 
- Concentrazione e diffusione nelle matrici ambientali; 
- Coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione;
- Presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre;
- Dati epidemiologici indicanti aumento delle patologie correlate all'esposizione ad amianto nell'area di 
  mappatura.;

2. Nella valutazione dei criteri di cui al punto 1 si terrà conto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, recante «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto», e dalla normativa vigente.
 

ALLEGATO C
RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 20 
DELLA LEGGE 23 MARZO 2001 N. 93

1. TOTALE RISORSE DISPONIBILI
- ANNI 2000 E 2001: EURO 6.510.517,00 
- ANNO 2002:           EURO 4.131.655,00

2. CRITERI DI RIPARTIZIONE:
Le somme di cui all'art. 20 della L. 23 marzo 2001, n. 93, sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:
A) il 50% della disponibilità totale è destinato al finanziamento degli interventi di bonifíca di particolare urgenza di cui all'articolo 4;
B) il restante 5001o, destinato al finanziamento delle attività di mappatura di cui all'articolo, 1 è ripartito, secondo la tabella allegata:
1) il 50% in quote identiche tra tutte le Regioni e le Province Autonome; 
2) il 30% in quote proporzionali alla superficie del territorio; 
3) il 20% in quote proporzionali alla popolazione presente;
 

TABELLA DI RIPARTIZIONE
 

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