D. Min. Ambiente 18 marzo 2003, n. 101
Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio
nazionale
interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 23 marzo
2001, n.93.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
Vista la ...OMISSIS
adotta il seguente regolamento
Art. 1. - Realizzazione della mappatura
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono
all’effettuazione della mappatura, anche sulla base dei dati raccolti nelle
attività di monitoraggio ai sensi della legge 27 marzo 1992,
n. 257, secondo i criteri e con gli strumenti di cui agli articoli 2 e
3.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi,
mediante convenzione, della collaborazione dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente ed i servizi tecnici (APAT), dell’istituto superiore di sanità
(ISS) e dell’istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
(ISPESL), definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'allegato B,
la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti.
3. I risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi
da effettuare e le relative priorità, nonché i dati relativi
agli interventi effettuati sono trasmessi annualmente, entro il 30 giugno,
dalle regioni e dalle provin- ce autonome di Trento e Bolzano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede
con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per la mappatura a favore
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al finanziamento
delle attività di mappatura è destinato, secondo quanto indicato
nelll’allegato C, il 50% della disponibilità totale delle somme
di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
Art. 2. - Criteri per la mappatura e per l'individuazione degli interventi
urgenti
1. La rnappatura consiste:
a) in una prima fase di individuazione e delimitazione dei siti caratterizzati
dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o costruito;
b) in una seconda fase di selezione di quei siti, individuati ai sensi
della lettera a), nei quali è accertata la pre- senza di amianto,
nell’ambiente naturale o costruito, tale da rendere necessari interventi
di bonifica urgenti.
2. La prima fase della rnappatura, di cui al comma 1, lettera a), è
realizzata secondo le categorie di ricerca ed i parametri definiti nell'allegato
A, tenendo conto che nella mappatura devono essere inclusi tutti i siti
- compresi quelli per i quali sono già disponibili dati derivati
da censimenti, notifiche, sopralluoghi - nei quali sia effettiva- mente
accertata una presenza di amianto, nonché le ulteriori localizzazioni
che potranno essere individuate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano.
3. La seconda fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera b),
è realizzata sulla base dei criteri e della pro- cedura individuati
ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
4. A supporto della rilevanza di un'area inserita nella mappatura,
possono essere allegati eventuali dati statistici disponibili e studi epidemiologici
relativi a patologie asbesto-correlate.
Art. 3. - Strumenti per la realizzazione della mappatura
1. La mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto deve
essere realizzata avvalendosi di Sistemi informatici impostati su base
territoriale (SIT), integrati da soft-ware specifico per le elaborazioni
e le interro- gazioni, secondo gli standard del Sistema informativo nazionale
ambientale (SINANET) ed organizzato nel seguente modo:
a) gestione anagrafica dei punti;
b) gestione dei dati del sito e dei monitoraggi effettuati secondo
quanto esplicitato all'articolo 2;
e) rappresentazioni geografiche della diffusione territoriale dei siti
con presenza di amianto o di materiali o di manufatti contenenti amianto,
corredati dai dati sulla loro quantità suddivisa tra materiali friabili
e compatti e, laddove esistenti, da informazioni sulla concentrazione percentuale
nelle varie matrici ambientali.
2. Ai fini della mappatura i siti devono essere georeferenziati.
Art. 4. - Interventi di bonifica
1. In sede di prima applicazione, fino alla trasmissione della documentazione
di cui all’articolo 1, comma 3, tenuto conto delle situazioni critiche
per la salute dell’uomo e l'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, su indicazione delle regioni, delle province autonome
di Trento e Bolzano e dei comuni interessati e tenuto conto dei criteri
di cui all’allegato B, individua e finanzia gli interventi di bonifica
di particolare urgenza.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede
con proprio decreto all’attribuzione delle risorse per gli interventi di
particolare urgenza a favore dell'ente territoriale competente. Al finanziamento
degli inter- venti di bonifica di particolare urgenza, di cui al comma
1, è destinato secondo quanto indicato nell’allegato C, il 50% della
disponibilità totale delle somme di cui all’articolo 20 della legge
23 marzo 2001, n. 93.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano
gli ulteriori interventi urgenti da effettua- re e definiscono le relative
priorità di attuazione.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto al riparto delle
risorse disponibili.
5. Con accordi di programma, sottoscritti dal Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio, dal Ministero della salute, dalle regioni
e dalle province autonome vengono individuate le modalità di finanziamento
degli interventi urgenti e le modalità di cofinanziamento pubblico
e privato.
6. Ai fini di agevolare le operazioni di bonifica e di smaltimento
dei rifiuti derivanti dalle medesime è tenuto presso le sezioni
regionali dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti, nell'ambito delle relative attività e finanziamento,
ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche
e integrazioni, un repertorio che identifica le aziende iscritte all'Albo
stesso e, su base volontaria, il listino non impegnativo per l'Albo dei
prezzi da ciascuna praticati per le diverse tipologie di servizio.
Art. 5. - Copertura finanziaria
1. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento, concernenti la mappatura
dei siti inquinati e gli interventi di bonifica di particolare urgenza,
si fa fronte con le risorse previste dall'articolo 20 della legge 23 marzo
2001, n. 93, finalizzate ai medesimi scopi.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
annualmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio una
relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle
somme effettivamente erogate.
ALLEGATO A
CRITERI PER LA MAPPATURA DELLA PRESENZA DI AMIANTO
La mappatura ha come finalità quella di evidenziare i siti nei quali
è riscontrata la presenza di amianto, ovvero l'utilizzo di materiali
che lo contengono, includendo nell''analisi i siti nei quali la presenza
di amianto è dovuta a cause naturali.
I dati per la mappatura potranno essere ricavati anche dai censimenti
amianto, effettuati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 marzo 1992,
n. 257.
Per la mappatura si dovrà tenere conto di
A) CATEGORIE DI RICERCA:
Categoria 1 IMPIANTI INDUSTRIALI ATTIVI O DISMESSI
Categoria 2 EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI
Categoria 3 PRESENZA NATURALE
Categoria 4 ALTRA PRESENZA DI AMIANTO DA ATTIVITA' ANTROPICA
Categoria 1 - Impianti industriali attivi o dismessi
All'interno della categoria 1 si dovranno distinguere:
- Impianti di lavorazione dell'amianto (impianti nei quali l'amianto
era utilizzato quale materia prima nell'ambito del processo produttivo);
- Impianti non di lavorazione dell'amianto (impianti nei quali l'amianto
è o era presente negli impianti all'interno dei macchinari, tubazioni,
servizi, ecc.).
Per quanto attiene le tipologie di impianti che potranno essere considerati
urgenti, si fa riferimento a quelli definiti nell'allegato B) lett. a)
(attività maggiormente interessate) del decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 1994, tenendo peraltro conto che l'evoluzione tecnologica
e strutturale può aver determinato modifica- zioni che potrebbero
escludere attività oramai non più presenti o introducono
nuove attività.
Dalla ricerca saranno esclusí gli impianti ed edifici costruiti
dopo l'aprile 1994.
Categoria 2 - Edifìci pubblici o privati
Per quanto riguarda gli edifici, si individuano le seguenti tipologie:
a) scuole di ogni ordine e grado;
b) ospedali e case di cura;
c) uffici della pubblica amministrazione;
d) impianti sportivi;
e) grande distribuzione commerciale;
f) istituti penitenziari;
g) cinema, teatri, sale convegni;
h) biblioteche;
i) luoghi di culto;
l) edifici residenziali;
m) edifici agricoli e loro pertinenze;
n) edifici industriali e loro pertinenze;
Categoria 3 - Presenza naturale
Per quanto riguarda le aree con presenza naturale dell'amianto, oltre
alla mappatura degli ammassi rocciosi caratterizzati dalla presenza di
amianto, dovranno essere evidenziate:
a) le attività estrattive, in coltivazione e dismesse, di lavorazione
di rocce e minerali con presenza di amianto;
b) le attività estrattive, in coltivazione o dismesse, di lavorazione
di rocce e minerali senza presenza di amianto in aree indiziate per l'amianto.
Categoria 4 - Altra presenza di amianto da attività antropica
Per quanto riguarda l'evidenziazione di aree territoriali omogenee ad
elevata diffusione dell'utilizzo di materiali contenenti amianto, si deve
fare riferimento soprattutto al dato indicativo sulla quantità di
materiali contenenti amianto derivante dal Censimento Amianto.
Il dato quantitativo dovrà essere riferito alla popolazione
presente nell'area ed a rischio di esposizione.
B) DATI FONDAMENTALI PER LA MAPPATURA DEI SITI
-Localizzazione completa del sito;
- Estensione del sito;
- Persistenza di attività - se affermativo comparto e tipologia
di produzione;
- Data di dismissione o di abbandono delle strutture presenti;
- Stato di conservazione;
- Accessibilità;
- Distanza dal centro abitato;
- Densità di popolazione interessata;
- Tipo di amianto presente (tipo di minerale);
- Tipologia del materiale (friabile e/o compatto);
- Quantità stimata del materiale;
- Effettuazione di bonifica (esclusa la rimozione);
- Superficie esposta all'aria;
- Presenza di fibre aerodisperse;
- Coinvolgimento del sito in opere di urbanizzazione;
- Presenza di programma di manutenzione e controllo;
- Dati epidemiologici (malattie asbesto correlate nel territorio);
- Presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre;
ALLEGATO B
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA URGENTI
1. La definizione della procedura per la determinazione degli interventi
di bonifica urgenti terrà conto dei seguenti criteri:
CRITERI DI PRIORITA' DI INTERVENTO
- Area di estensione del sito;
- Tipologia di attività (comparto, tipo di produzione);
- Attività in funzione;
- Attività disrnessa;
- Durata del periodo di dismissione;
- Stato di conservazione delle strutture edili accessibilità
del sito;
- Distanza dal centro abitato;
- Densità di popolazione interessata;
- Tipologia di amianto presente come materia prima;
- Tipologia di materiale contenente amianto;
- Quantità di materiale stimato;
- Superficie esposta all'aria;
- Presenza di confinamento;
- Presenza di programma di controllo e manutenzione;
- Concentrazione e diffusione nelle matrici ambientali;
- Coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione;
- Presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre;
- Dati epidemiologici indicanti aumento delle patologie correlate all'esposizione
ad amianto nell'area di
mappatura.;
2. Nella valutazione dei criteri di cui al punto 1 si terrà conto
di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, recante «Normative
e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo
12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione
dell'impiego dell'amianto», e dalla normativa vigente.
ALLEGATO C
RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 20
DELLA LEGGE 23 MARZO 2001 N. 93
1. TOTALE RISORSE DISPONIBILI
- ANNI 2000 E 2001: EURO 6.510.517,00
- ANNO 2002:
EURO 4.131.655,00
2. CRITERI DI RIPARTIZIONE:
Le somme di cui all'art. 20 della L. 23 marzo 2001, n. 93, sono ripartite
sulla base dei seguenti criteri:
A) il 50% della disponibilità totale è destinato al finanziamento
degli interventi di bonifíca di particolare urgenza di cui all'articolo
4;
B) il restante 5001o, destinato al finanziamento delle attività
di mappatura di cui all'articolo, 1 è ripartito, secondo la tabella
allegata:
1) il 50% in quote identiche tra tutte le Regioni e le Province Autonome;
2) il 30% in quote proporzionali alla superficie del territorio;
3) il 20% in quote proporzionali alla popolazione presente;
TABELLA DI RIPARTIZIONE
OMISSIS
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