Art. 1. Finalita' ed ambito di
applicazione.
1. Al fine di migliorare i processi
di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare
le condizioni di compatibilita' ambientale dell'utilizzo dell'energia a
parita' di servizio reso e di qualita' della vita,le norme del presente
titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica
della Comunita' economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento
dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione
delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici
di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione
degli impianti in particolare nei settori a più' elevata intensita'
energetica,anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata,
di sviluppo dimostrativo
e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia
e di uso razionale delle materie prime energetiche definisce un complesso
di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso
appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento
dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime
energetiche di importazione.
3. Ai fini della presente legge sono
considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento,
l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e
la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali.
Sono considerate altresi' fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili
di energia:
la cogenerazione, intesa come produzione
combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile
nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi
industriali, nonche' le altre forme di energia recuperabile in processi,
in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili
nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi
sull'involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici
resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e
successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legge 31 agosto 1987,
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. 4. L'utilizzazione delle fonti di
energia di cui al comma 3 e' considerata di pubblico interesse e di pubblica
utilita' e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili
e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
Art. 2. Coordinamento degli interventi.
1. Per la coordinata attuazione del
piano energetico nazionale e al fine di raggiungere gli obiettivi di cui
all'art. 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'universitˆ
e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle
partecipazioni statali, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale, direttive
per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione
della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori
della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili
di energia e del contenimento dei consumi energetici.
Art. 3. Accordo di programma.
1. Per lo sviluppo di attività'
aventi le finalità di cui all'art. 1, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA un accordo
di programma, con validita' triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi,
i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al
programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10 per
cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
Art. 4. Norme attuative e sulle
tipologie tecnico-costruttive.
1. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni e delle priorita'
della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni,
definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia
sovvenzionata e convenzionata nonche' per l'edilizia pubblica e privata,
anche riguardo alla ristrutturazione degli
edifici esistenti, che facilitino
il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e al titolo II. Tali
norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni.
2. Il Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 1, emana con decreto
la normativa tecnica al cui rispetto e' condizionato il rilascio delle
autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi
per la realizzazione di opere pubbliche.
3. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali
per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo,
zootecnico e forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi
di cui all'art. 1.
4. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le associazioni
di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti
per l'uso razionale dell'energia, sono emanate le norme per il contenimento
dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione, installazione,
esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti:
determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione
nonché periodi di accensione degli impianti termici; temperatura
massima dell'aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento
degli impianti termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture
di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine
di favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati
per le finalità di cui all'art. 1.
5. Per le finalita' di cui all'art.
1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con il Ministro dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento
dei consumi energetici in materia di reti e di infrastrutture relative
ai trasporti nonche' ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico
e privato.
6. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, puo' emanare
norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad
assicurare il contenimento dei consumi energetici.
7. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme idonee a
rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale
dell'energia e dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri
di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la
fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione, degli
enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza
e di assicurazione. Tale normativa è inserita di diritto nella normativa
che disciplina le gare d'appalto e nei capitoli relativi.
Art. 5. Piani regionali.
1. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini
che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di
utenza, alle disponibilita' di fonti rinnovabili di energia, al risparmio
energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici,
costituiscono le aree piu' idonee ai fini della fattibilita' degli interventi
di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia.
2. D'intesa con gli enti locali e
le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento
con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo
all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
3. I piani di cui al comma 2 contengono
in particolare:
a) il bilancio energetico regionale
o provinciale;
b) l'individuazione dei bacini energetici
territoriali;
c) la localizzazione e la realizzazione
degli impianti di teleriscaldamento;
d) l'individuazione delle risorse
finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione
di energia; e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine
di priorita' relativo alla quantita' percentuale e assoluta di energia
risparmiata, per gli interventi di risparmio energetico;
f) la formulazione di obiettivi
secondo priorità di intervento;
g) le procedure per l'individuazione
e la localizzazione di impianti per la produzione
di energia fino a dieci megawatt
elettrici per impianti installati al servizio dei settori industriale,
agricolo, terziario, civile e residenziale, nonche' per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto
nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio
decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati.
5. I piani regolatori generali di
cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni,
dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere
uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili
di energia.
Art. 6. Teleriscaldamento.
1. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, individuano le aree che risultano idonee
alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonchè
i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le
aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di
previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio
a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.
Art. 7. Norme per le imprese elettriche
minori.
1. Il limite stabilito dall'art.
4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18
della legge 29/05/1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici
e distributrici a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita
entro i confini territoriali dei comuni gia' serviti dalle medesime imprese
produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. La produzione di energia elettrica
delle medesime imprese produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili
di energia di cui all'art. 1, comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni
legislative vigenti per i relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale
dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico,
stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente
delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1, l'acconto
per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere
a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e
distributrici.
4. Il CIP puo' modificare l'acconto
per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente delle imprese
produttrici e distributrici di cui al comma 1 qualora intervengano variazioni
nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo
i costi di esercizio per l'anno in corso delle medesime imprese produttrici
e distributrici.
Art. 8. Contributi in conto capitale
a sostegno delle fonti rinnovabili di
energia nell'edilizia.
1. Al fine di incentivare la realizzazione
di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento
dell'efficienza energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'art.
1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti
ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo,
nell'illuminazione stradale, nonche' nella produzione di energia elettrica
e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e ad
uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed
agricolo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura
minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa
di investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:
a) coibentazione negli edifici esistenti
che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata
secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A;
b) installazione di nuovi generatori
di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime presentino un
rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento,
sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;
c) installazione di pompe di calore
per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo
di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del
30 per cento del fabbisogno termico dell'impianto in cui e' attuato l'intervento
nell'ambito delle disposizioni del titolo II;
d) installazione di apparecchiature
per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;
e) installazione di impianti fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica; per tali interventi il contributo
può essere elevato fino all'80 per cento;
f) installazione di sistemi di controllo
integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonchè
di calore e acqua sanitaria di ogni singola unita' immobiliare, di sistemi
telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione
nonche' trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire
gli obiettivi di cui all'art. 1;
g) trasformazione di impianti centralizzati
di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e
la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di
regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da piu' unita'
immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità
immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6 ove
siano presenti reti di teleriscaldamento;
h) installazione di sistemi di illuminazione
ad alto rendimento anche nelle aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte
del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui
al comma 1 si applica l'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Art
Unico
Art. 9. Competenza delle regioni
e delle province autonome di Trento
e di Bolzano.
1. La concessione e la erogazione
dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 è delegata alle
regioni e alleprovince autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, emana, con
proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le direttive per uniformare i criteri di valutazione delle
domande, le procedure e le modalita' di concessione e di erogazione dei
contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono
conto nell'istruttoria di propria competenza dei tempi di realizzazione
delle singole iniziative, dei consumi di energia preesistenti, dei benefici
energetici attesi, della quantita' di energia primaria risparmiata per
unita' di capitale investito, nonche': per gli interventi di cui all'art.
8, della tipologia degli edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi
con priorita' per gli interventi integrati; per gli interventi di cui all'art.
10, dell'obsolescenza degli impianti e dell'utilizzo energetico dei rifiuti;
per gli interventi di cui all'art. 13, della tipologia delle unita' produttive
e delle potenziali risorse energetiche del territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita richiesta di
fondi documentata sulla base delle domande effettivamente pervenute e favorevolmente
istruite.
4. Tenuto conto delle richieste delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro
il termine di cui al comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato propone entro trenta giorni al CIPE, che provvede entro
i successivi trenta giorni, la ripartizione tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a ciascuno degli
interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.
5. I fondi assegnati alle singole
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente
impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi entro centoventi
giorni dalla ripartizione dei fondi.I fondi residui, per i quali le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione
relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono
destinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
con proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione
gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione
della presente legge il termine di cui al comma 3 e' fissato al novantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della stessa e la nuova ripartizione
dei fondi residui di cui al comma 5riguarda anche eventuali fondi residui
trasferiti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
per le medesime finalita' sulla base della normativa previgente la presente
legge e non impegnati entro il termine di centoventi giorni di cui al medesimo
comma 5.
7. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi dell'art.
16, comma 3, provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento del risparmio
energetico, attraverso idonei strumenti di verifica con metodo a campione
e/o secondo criteri di priorita'. In caso di esito negativo delle verifiche
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne danno informazione
immediata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e provvedono all'immediata revoca totale o parziale dei contributi concessi
ed al recupero degli importi gia' erogati, maggiorati di un interesse pari
al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento,
con le modalita' di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni di
legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio
pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le somme recuperate sono annualmente
ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
con le modalita' di cui al comma 4.
8. Per i pareri delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano previsti dalla presente legge,
decorso il termine per l'emanazione dell'atto cui il parere e' preordinato,
l'autorita' competente puo' provvedere anche in assenza dello stesso.
Art. 10. Contributi per il contenimento
dei consumi energetici nei settori
industriale, artigianale e terziario.
1. Al fine di conseguire gli obiettivi
di cui all'art.1 nei settori industriale, artigianale e terziario e nella
movimentazione dei prodotti possono essere concessi contributi in conto
capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per
realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti,nonchè
mezzi per il trasporto fluviale di merci.
2. Possono essere ammessi a contributo
interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt termici
o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo
produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di
fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature
e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.
Art. 11. Norme per il risparmio
di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili
di energia o assimilate.
1. Alle regioni, alle province autonome
di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni,
sia direttamente sia tramite loro aziende e societa', nonche' alle imprese
di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato
dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi
tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice
civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia
elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi
in conto capitale per studi di fattibilita' tecnico-economica per progetti
esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero,
di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione,
nonche' per iniziative aventi le finalita' di cui all'art. 1 e le caratteristiche
di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui
agli articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma
1 è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane
e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile
prevista sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di
fattibilita' tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti
esecutivi purche' lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto
abbia le seguenti caratteristiche minime:
a) potenza superiore a dieci megawatt
termici o a tre megawatt elettrici;
b) potenza elettrica installata
per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica
erogata all'utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1
possono altresi' essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione
o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt
termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo
produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di
fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature
e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto
non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando ciò
deriva da progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo
industriale, di consorzi e forme associative di impresa.
4. Il contributo di cui al comma
3 e' concesso e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della
spesa totale ammessa al contributo preventiva e documentata elevabile al
40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di
cui all'art. 6.
5. La domanda di contributo di cui
al comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo.
6. L'ENEL, salvo documentate ragioni
di carattere tecnico ed economico che ostino, deve includere nei progetti
per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti
sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto
anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento
con la rete di distribuzione del calore.
7. La realizzazione degli impianti
di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'art. 6, da parte di aziende
municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti
pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il
calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche
nonchè il calore recuperabile da processi industriali possono usufruire
di contributi in conto capitale fino al 50 % del relativo costo. L'ENEL
è' tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione
degli impianti ammessiai contributi con diritto di rimborso degli oneri
sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7
sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 12. Progetti dimostrativi.
1. Alle aziende pubbliche e private
e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti pubblici possono essere
concessi contributi in conto capitale per la progettazione e la realizzazione
di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali
e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili
non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico
ovvero nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione
del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonche' iniziative utilizzanti
combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturitàcommerciale
e di esercizio. Sono ammessi altresì ai contributi sistemi utilizzanti
le fonti rinnovabili di energia di origine solare finalizzati a migliorare
la qualita' dell'ambiente e, in particolare, la potabilizzazione dell'acqua.
2. Il contributo di cui al comma
1 e' concesso, nel limite del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata,
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
su delibera del CIPE.
Art. 13. Incentivi alla produzione
di energia da fonti rinnovabili di energia
nel settore agricolo.
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi
di cui all'art. 1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese
agricole singole o associate, a consorzi di imprese agricole, ovvero a
societa' che offrono e gestiscono il servizio calore, che prevedano la
partecipazione dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti
pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti
con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici
per la produzione o il recupero di energia termica,elettrica e meccanica
da fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per cento
della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative.
2. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano promuovono con le associazioni di categoria degli
imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione
di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale
dell'energia nel settore agricolo.
Art. 14. (Omissis)
Art. 15. Locazione finanziaria.
1. I contributi di cui agli articoli
8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione
finanziaria, effettuate da societa' iscritte nell'albo istituito presso
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi
dell'art. 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione dell'art. 9, comma 13,
della legge 1° marzo 1986, n. 64.
2. Le procedure e le modalita' di
concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati,
saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le societa' di cui al
comma 1.
Art. 16. Attuazione della legge
- Competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
1. Le regioni emanano, ai sensi dell'art.
117, terzo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione della presente
legge.
2. Resta ferma la potesta' delle
province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul
contenimento
dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche
rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente
legge e nelle direttive del CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle
province autonome di Trento e di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi
(ENI), l'ENEA, il CNR e le universita' degli studi, in base ad apposite
convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistono
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'attuazione
della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi
per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente
legge.
Art. 17. Cumulo di contributi
e casi di revoca.
1. I contributi di cui agli articoli
8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente
previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per
cento dell'investimento complessivo.
2. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro puo'
promuovere, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni
con istituti di credito, istituti e societa' finanziari al fine di facilitare
l'accesso al credito per la realizzazione delle iniziative agevolate ai
sensi della presente legge.
3. Nell'ambito delle proprie competenze
e su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
l'ENEA effettua verifiche a campione e/o secondo criteri di priorita',
circa l'effettiva e completa realizzazione delle iniziative di risparmio
energetico agevolate ai sensi degli articoli 11, 12 e 14. In caso di esito
negativo delle verifiche l'ENEA da' immediata comunicazione al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla revoca
parziale o totale dei contributi ed al recupero degli importi gia' erogati,
maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla
data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'art.2
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva
per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri
enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e
delle tasse sugli affari, approvato dal regio decreto 14 aprile 1910, n.
639.
Art. 18. Modalita' di concessione
ed erogazione dei contributi.
1. Per i contributi di cui agli articoli
11, 12 e 14 le modalita' di concessione ed erogazione, le prescrizioni
tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilita' e dei progetti
esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di
corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonche' i criteri di
valutazione delle domande di finanziamento sono fissati con apposito decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'acquisizione dei
contributi di cui al comma 1, le spese sostenute possono essere documentate
nelle forme previste dall'art. 18, quinto comma, della legge 26 aprile
1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tali
facolta', si provvede in conformita' a quanto disposto dall'art. 18, sesto
comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti
dalla presente legge possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera
garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da istituti
all'uopo autorizzati, con le modalita' ed entro i limiti fissati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 19. Responsabile per la conservazione
e l'uso razionale
dell'energia.
1. Entro il 30 aprile di ogni anno
i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti
che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente
superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale
ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori,
debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione
di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente
legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti
a comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione
e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le
procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia,
assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei
parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati
energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite
schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente
articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di
appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze
l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni econ
le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne
promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento
dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente
programmi di diagnosi energetica.
Art. 20. Relazione annuale al
Parlamento.
1. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce
al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo conto
delle relazioni che le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano debbono inviare al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro il mesedi febbraio del medesimo anno, sugli adempimenti
di rispettiva competenza, in modo particolare con riferimento agli obiettivi
e ai programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione
di cui al comma 1 illustra i risultati conseguiti e i programmi predisposti
dall'ENEA per l'attuazione dell'art. 3.
Art. 21. Disposizioni transitorie.
1. Alla possibilità di fruire
delle agevolazioni previste dalla presente legge sono ammesse anche le
istanze presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive
modificazioni, e del decreto-legge 31agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti
fra quelle previste dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano
ancora state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento
di cui al comma 1 la concessione delle agevolazioni resta di competenza
dell'amministrazione cui sono state presentate ai sensi della legge 29
maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni, e del decreto-legge 31
agosto 1987, n.364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987
n.445.
Art. 22. (omissis)
Art. 23. Abrogazione espressa
di norme e utilizzazione di fondi residui.
1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio
1982, n.308, sono abrogati.
(omissis)
Art. 24. Disposizioni concernenti
la metanizzazione (omissis)
Art. 25. Ambito di applicazione
1. Sono regolati dalle norme del
presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati,
qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto
dell'art. 31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio
edilizio esistente, l'applicazione del presente titolo è graduata
in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'art.
31 della L. 5 agosto 1978, n. 457
Art. 26. Progettazione, messa
in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere,
modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel
rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1 in
edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica
e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di
cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978,n. 457. L'installazione
di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati,
destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici
esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e' considerata estensione
dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni
di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici
stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1, ivi
compresi quelli di cui all'art. 8, sono valide le relative decisioni prese
a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati,
qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo
ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale
da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi
di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo
quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4, sono regolate, con riguardo ai
momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le
caratteristiche energetiche degli edifici ebdegli impianti non di processo
ad essi associati, nonchè dei componenti degli edifici e degli
impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione
di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per
il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo
effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza,
in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento
al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia
sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge,
devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione
di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni
singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà
pubblica o adibiti ad uso pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia
o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici
pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione
utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
Art. 27. Limiti ai consumi di
energia
1. I consumi di energia termica ed
elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto
dai decreti di cui all'art. 4, in particolare in relazione alla destinazione
d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona
climatica di appartenenza.
Art. 28. Relazione tecnica sul
rispetto delle prescrizioni.
1. Il proprietario dell'edificio,
o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme
alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli
25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica,
sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza
alle prescrizioni della presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e
la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune
prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa
di cui all'art. 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento
del suddetto adempimento.
3. La documentazione di cui al comma
1 deve essere compilata secondo le modalita' stabilite con proprio decreto
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Una copia della documentazione
di cui al comma 1 e' conservata dal comune ai fini dei controlli e delle
verifiche di cui all'art. 33.
5. La seconda copia della documentazione
di cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto
deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio,
o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza
di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei
lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della
conservazione di tale documentazione in cantiere.
Art. 29. Certificazione delle
opere e collaudo
1. Per la certificazione e il collaudo
delle opere previste dalla presente legge si applica la L. 5/03/1990, n.
46.
Art. 30. Certificazione energetica
degli edifici.
1. Entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il parere del Consiglio di Stato,su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici
e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici.
Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di
locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono
essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero
immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario
possono richiedere al comune ove e' ubicato l'edificio la certificazione
energetica dell'intero immobile o della singola unità immobilare.
Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto
che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione
energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal
momento del suo rilascio.
Art. 31. Esercizio e manutenzione
degli impianti.
1. Durante l'esercizio degli impianti
il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilita',
deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro
i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un
terzo, che se ne assume la responsabilita', e' tenuto a condurre gli impianti
e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con piu' di quarantamila
abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano
i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza
delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di
organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico
degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura
di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge,
contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che
contengono clausole difformi si applica l'art. 1339 del codice civile.
Art. 32. Certificazioni e informazioni
ai consumatori.
1. Ai fini della commercializzazione,
le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici
e degli impianti devono essere certificate secondo le modalita' stabilite
con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che producono o commercializzano
i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli
estremi dell'avvenuta certificazione.
Art. 33. Controlli e verifiche.
1. Il comune procede al controllo
dell'osservanza delle norme della presente legge in relazione al progetto
delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine
lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica puo' essere effettuata
in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente
dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformita'
in corso d'opera, il sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformita'
su opere terminate il sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche
necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla
presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3
e 4 il sindaco informa il prefetto per l'irrogazione delle sanzioni di
cui all'art. 34.
Art. 34. Sanzioni.
1. L'inosservanza dell'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 28 e' punita con la sanzione amministrativa non
inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio
nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata
ai sensi dell'art. 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli
26 e 27 e' punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore
al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore
dei lavori che omettono la certificazione di cui all'art. 29, ovvero che
rilasciano una certificazione non veritiera nonche' il progettista che
rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'art. 28 non veritiera,
sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1
per cento e non superiore
al 5 per cento del valore delle
opere, fatti salvi i casi di responsabilita' penale.
4. Il collaudatore che non ottempera
a quanto stabilito dall'art. 29 e' punito con la sanzione amministrativa
pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa
professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore
del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è' assunta la responsabilità,
che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 31, commi 1 e 2, e' punito
con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore
a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto
nullo ai sensi del comma 4 del medesimo art. 31, le parti sono punite ognuna
con la sanzione amministrativapari a un terzo dell'importo del contratto
sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni
di cui all'art. 32 e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore
a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi
i casi di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione
amministrativa sia un professionista, l'autoritˆ che applica la sanzione
deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza della disposizione
che impone la nomina, ai sensi dell'art. 19, del tecnico responsabile per
la conservazione e l'uso razionale dell'energia, e' punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire
cento milioni.
Art. 35. Provvedimenti di sospensione
dei lavori.
1. Il sindaco, con il provvedimento
mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche
necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per
la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta la comunicazione
al prefetto, l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione
forzata delle opere con spese a carico del proprietario.
Art. 36.
Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore.
1. Qualora l'acquirente o il conduttore
dell'immobile riscontra difformita' dalle norme della presente legge, anche
non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune
entro un anno dalla constatazione,a pena di decadenza dal diritto di risarcimento
del danno da parte del committente o del proprietario.
Art. 37. Entrata in vigore delle
norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali.
1. Le disposizioni del presente titolo
entrano in vigore contottanta giorni dopo la data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si
applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale
termine di entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali di cui
al presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale
termine di entrata in vigore.
3. La legge 30 aprile 1976, n. 373,
e la legge 18 novembre 1983, n. 645, sono abrogate. Il decreto del Presidente
della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile
con la presente legge, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1,
2 e 4 dell'art. 4, al comma 1 dell'art. 30 e al comma 1 dell'art. 32.
Art. 38. Ripartizione fondi e
copertura finanziaria. (omissis)
Art. 39. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore,
salvo quanto previsto dall'art. 37, il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.