LASTRICI SOLARI  (TETTI, ABBAINI ed ANTENNE TV)
 


 

I lastrici solari sono quelle superfici orizzontali, di solito praticabili che oltre ad assolvere  la  funzione  preponderante  della  copertura  dell'edificio, sono anche destinati ad essere godibili dai singoli condomini per altri usi.
La  spesa  per  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria del lastrico  solare di proprietà  comune  rimane  a  carico  dei  proprietari  delle sole unità immobi- liari sottostanti  per  millesimi  di  proprietà. Nel caso che il lastrico solare sia di proprietà  esclusiva di  un condomino o  che  gli sia stato attribuito in uso, le spese  per  la  manutenzione  ordinaria e straordinaria sono a carico per  un  ter- zo del  predetto  condominoper  i  restanti  due terzia  carico,  per quo- te millesimali di  proprietà, di  tutti  i  proprietari delle unità immobiliari com- prese nella colonna  sottostante.
Il  tetto  è  la  superficie  piana  inclinata  che  serve  da copertura dello stabile e ne costituisce protezione contro  gli agenti meteorici. E' di  proprietà comune salvo quanto disposto dal regolamento condominiale.
Il sottotetto è lo spazio intercluso tra il tetto ed il solaio che costituisce il soffitto del piano sottostante. La proprietà del sottotetto si presume comune quando lo stesso svolge o può svolgere una funzione di interesse comune per le sue carat- teristiche strutturali e funzionali. 
La  spesa  per  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del tetto deve essere ripartita tra tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà.
Il condomino del piano sottostante il tetto può aprirvi abbaini e  farvi  pas- sare canne fumarie (art. 1102 c.c.)  senza dovere chiedere  il  consenso al   con- dominio purchè non ne pregiudichi la sicurezza statica e la funzione di copertura. Tutti   i  condomini  possono  collocare sui  lastrici  solari, sui tetti, nella proprietà comune ed individuale, antenne TV e radio senza dover chiedere il consenso al condominio ( legge n.554 del 6/05/1940 - D.P.R. n.156 del 29/03/1973 ).


Le opere di manutenzione e di ricostruzione della copertura non devono modifi- care le caratteristiche di coibenza termoacustica proprie delle strutture originarie, ai fini della conservazione delle condizioni ambientali del piano sottostante di pro- prietà esclusiva. Le spese per eventuali opere di miglioramento della coibenta- zione termoacustica sono a carico del condomino che ne gode il vantaggio.