I lastrici solari sono quelle superfici orizzontali,
di
solito praticabili che oltre ad assolvere la funzione
preponderante della copertura dell'edificio, sono anche
destinati ad essere godibili dai singoli condomini
per altri usi.
La spesa per
la manutenzione ordinaria e straordinaria del lastrico
solare di proprietà comune
rimane a carico dei proprietari delle sole
unità immobi- liari sottostanti per millesimi
di proprietà. Nel caso che il lastrico solare sia di proprietà
esclusiva di un condomino o che
gli sia stato attribuito in uso, le spese per la
manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico
per un ter- zo del predetto condomino
e per i restanti due terzi,
a carico, per quo-
te millesimali di proprietà,
di
tutti i proprietari delle unità immobiliari
com- prese nella colonna sottostante.
Il tetto
è la superficie piana inclinata che
serve da copertura dello stabile e ne costituisce protezione contro
gli agenti meteorici. E' di proprietà
comune salvo quanto disposto dal regolamento condominiale.
Il sottotetto è lo spazio intercluso tra il tetto
ed il solaio che costituisce il soffitto del piano sottostante. La proprietà
del sottotetto si presume comune quando lo stesso svolge o può svolgere
una funzione di interesse comune per le sue carat- teristiche strutturali
e funzionali.
La spesa per
la manutenzione ordinaria e straordinaria
del tetto deve essere ripartita tra tutti i condomini
secondo
i millesimi di proprietà.
Il condomino del piano sottostante
il
tetto può aprirvi abbaini e
farvi pas- sare canne fumarie
(art.
1102 c.c.) senza dovere chiedere il consenso al
con- dominio purchè non ne pregiudichi la
sicurezza statica e la funzione di copertura. Tutti
i condomini possono collocare sui lastrici
solari, sui tetti, nella proprietà comune ed individuale, antenne
TV e radio senza dover chiedere il consenso al condominio
( legge n.554 del 6/05/1940 - D.P.R. n.156 del 29/03/1973 ).
Le opere di manutenzione
e di ricostruzione della copertura non devono modifi- care le caratteristiche
di coibenza termoacustica proprie delle strutture originarie, ai fini della
conservazione delle condizioni ambientali del piano sottostante di pro-
prietà esclusiva. Le spese per eventuali opere
di miglioramento della coibenta- zione termoacustica sono
a carico del condomino che ne gode il vantaggio.