DECRETO-LEGGE 23 gennaio 2001, n. 5 -
Disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonchè
per il risanamento di impianti radiotelevisivi (in G.U. n. 19 del 24-1-2001).
(convertito in Legge il 20/03/01
con le modifiche ed aggiunte inserite in
rosso)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza
di differire i termini per il rilascio delle concessioni radiotelevisive
in tecnica analogica e digitale, nonchè di disciplinare le attività
di risanamento degli impianti radiotelevisivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 19 gennaio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro della sanità;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. I.
Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione
televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora.
1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 18 novembre 99, n.433, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 2000, n.5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata in ambito locale su frequen- ze terrestri in tecnica
analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale,
è differito al 15 marzo 2001. 1 soggetti, non esercenti all'atto
della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti
di diffusione e connessi collegamenti legitti- mamente eserciti alla data
di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in pos- sesso dei
requisiti previsti dai comuni 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento
approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con
deliberazione n. 78 del l° dicembre 1998, che non ottengono la concessione,
possono proseguire l'eser- cizio della radiodiffusione, con i diritti e
gli obblighi del concessionario, fino all'attua- zione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi
non oltre ìl 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto
piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra
emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi
nazionali che, alla data di entrata ìn vigore del presente decreto,
non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio
nazionale. Fino all'attuazione del piano
nazionale di asse- gnazíone delle frequenze televisive in tecnica
digitale è differjto il termine di cui all'ultimo periodo del comma
4 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito,
con rnodificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge
31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegna- zione delle frequenze
per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva
introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano
di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica
di cui alla predetta legge. Fino all'adozione del
predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogíca
i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'eserci- zio
dell'attività con gli obblighi e i diritti del concessionario.
2-bis. La prosecuzione nell'esercizio
da parte dei soggetti di cui al comma 2 è subordinata alla verifica
del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 set- tembre 2001;
a) se emittente di radiodiffusione
sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di
società di persone o di capitali o di società cooperativa
che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni
in materia previdenziale;
b) se emittente di radiodiffusione
sonora in ambito nazionale a carattere commer- ciale, la natura giuridica
di società di capitali che ìmpieghí alrneno quindici
di- pendenti in regola con le vigenti dísposizioni in materia previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione
sonora a carattere comunitario, la natura giuri- dica di associazione riconosciuta
o non riconosciuta, fondazíone o cooperativa priva di scopo di lucro.
2-ter. 1 legali rappresentanti
e gli amministratori dell'impresa non devono avere riportato condanne irrevocabili
a pena detentiva per delítto non colposo superiore a sei mesi e
non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle
misure di sicurezza previste dagli articolí 199 e seguenti del codice
penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al presente comma,
le emittenti interessate inol- trano al Ministero delle comunicazioni entro
il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo
modalità definite dallo stesso Ministero entro il 30 giugno 2001.
2-quater. Le imprese di radiodiffusione
sonora in ambito locale possono irradiare il segnale fino ad un massimo
di quattro regioni al nord ovvero cinque regioni al centro e al sud, purché
le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non
superi i quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entra-
ta in vigore della legge dì conversione del presente decreto superino
i predetti li- miti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei
mesi.
In caso di inottemperanza, il
Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino
all'avvenuto adeguamento.
Art. 2.
Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi
l. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione
delle frequenze di cui all'articolo 1, gli impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente
i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, corna 6, lettera
a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere
a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle
regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal
piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica
e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati
dalle regioni e dalle province autonome, purchè ritenuti idonei
sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone
il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con
il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.
1-bis. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano indicano i siti di cui al comma 1, sentiti
i comuni competenti, ferme restando le competenze attri- buite ai comuni
medesimi in matcría di urbanistica ed edilizia per quanto riguar-
da l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della
tutela del- l'ambiente, del paesaggio nonché della tutela della
salute.
2. Le azioni di risanamento previste dall'articolo 5
del decreto del Ministro dell'am- biente 10 settembre 1998, n. 381, sono
disposte dalle regioni e dalle province auto- nome a carico dei titolari
degli impianti. I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione
a conformità, nei termini e con le modalità ivi previsti,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, con
esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
legge 24 novembre l981, n. 689, da lire 50 milioni a lire 300 milioni,
irrogata dalle regioni e dalle province autonome. In caso di reiterazione
della violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte salve le disposizioni
di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo
8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro della sanità
e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle
regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla
quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni
fino
all'esecuzione delle azioni di risanamento.
ART. 2-bis
(Trasmissioni radiotelevisive
digítali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi
terrestri a larga banda).
1. Al fine di consentire l'avvio
dei mercati di programmi televisivi digitali su fre- quenze terrestri,
i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodif-
fusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono
abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione
di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione
in tecnica digítale. A tale fine le emittenti richíedenti
possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei
relativi impìanti e per la diffusione dei programmi e dei servizi
mul- timediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche
editori di pro- dotti e servizi rnultimediali. Le trasmissioni televisive
in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti,
nonché sui canali eventualmente deri- vanti dalle acquisizíoni
di cui al comma 2. Cìascun soggetto che sia titolare di più
di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi
e servizi diffusi in tecnica dígitale, pari opportunità e
comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva
del medesimo blocco di programmare servizi a condizioni eque, trasparenti
e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti
che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai
sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
compresi quelli già operanti da satellite, via cavo e le emittenti
concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n.
249. L'abilitazione è rilasciata dal Mini- stero delle comunicazioni
entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da
un progetto di attuazíone e da un progetto radioelettrico.
2. Al fine di promuovere l'avvio
dei mercati televisivi in tecnica digitale su fre- quenze terrestri sono
consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessio-
nari televisivi in ambito locale, e tra questi e concessionari televisivi
in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi
ultimi siano impie- gate esclusivamente per la diffusione sperimentale
in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo
del comma 1 dell'articolo I.
3. Al fine di consentire l'avvio
dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri i
soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione-sonora nonché
i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione
sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni
radio- foniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte
di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti
possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese per la gestione
dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi.
Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda
VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero
delle comunicazíoni entro sessanta giorni dalla presentazione della
richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.
4. La diffusione delle trasmissioni
ìn tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità
e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting),
per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizí multimediali
anche interattivi e DVB (dígítal vídeo broadcasting)
per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimedialí
anche interattivi.
5. Le trasmissioni televisive
dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono
essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006.
6. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione
delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio
di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radíoelettrico,
suddivi- dendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo
di norma per l'emittenzza nazionale reti ísofrequenziali per macro
aree di diffusione.
7. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249. le licenze
o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radio- televisive
in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze
in tecnica digitale di cui all'articolo I sono rilasciate dal Ministero
delle comunica- zioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento,
adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro
il 30 giugno 2001, tenendo conto dei prìncipi del presente decreto,
della legge 31 luglio 1997, n. 2419, e con l'osservan- za dei seguenti
criteri direttivi.
a) distinzione tra i soggetti
che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione,
con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in rela-
zione alla diffusione di dati. e previsione del regime della licenza individuale
per i soggetti che provvedono alla diffusione;
b) previsione di norme atte
a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;
c) definizione dei compiti degli
operatori, nell'osservanza dei principi di plura- lismo dell'informazione,
di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione:
d) previsione in ogni blocco
di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque
programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;
e) obbligo di diffondere il
medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale
da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi
irradiati, fatta salva l'articolazìone anche locale delle trasmissioni
radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;
f) previsione delle procedure
e dei termini di rilascio delle licenze e delle autoriz- zazioni;
g) previsione del regime transitorio
occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissione dalla Tecnica
analogica alla tecnica digitale;
h) obbligo di destinare programmi
alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.
8. In ambito locale il Ministero
delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito
regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazio-
ni, per trasmissione audiovisive anche interattive su bande di frequenza
terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze
e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servìzi
MWS (niultimedia wireless system). Le licenze di cui al presente comma
possono rìguardare anche la distribu- zione dei segnali radiotelevisivi
via cavo e da satellite alle unità abitative.
9. Ai fini del conseguimento
degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società
concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati
un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un
blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro.
I blocchi di programmi radiotelevisivi
in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere
distinti dai blocchi di programmi contenen- ti programmi degli altri operatori
radíotelevisivi.
10. All'articolo 3, comma 11,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: -il Ministero delle
comunicazioni adotta" sono sostituite dalle seguenti. "l'autorità
adotta".
Le autorizzazioni e le licenze
di cui agli articoli 2, cornrna 13. e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio
97, n.249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
11. Il Ministero delle
comunicazioni pianifica su base provinciale, nel rispetto del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanisti-
che, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di
prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate
alle trasmis- sioni di cui al comma 8, sentite l'autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando
l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche,
di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia
e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare
il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze,
sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997,
n. 249.
12. Le licenze dì cui
al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono
diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare
tecnologie trasrnissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti
da parte dell'Unione europea.
13. Al fine di favorire lo sviluppo
e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite,
le
opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai
sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione
delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136 terzo comma, dello
stesso codice. Le disposizioni di
cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento
di benefici fìscali.
14. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma
24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla
convergenza tra i settori delle telecomunicazìoni e radiotelevisivo
e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definie una proposta
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione
della radiotelevisione multimediale.
15. Entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la
diffusione in Itaìía delle nuove tecnologie di trasmissione
radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione
dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente
misure a sostegno del settore.
Art. 3.
Entrata in vigore
I. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
saral inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativa della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio deiministri
Cardinale, Ministro
dellecomunicazioni Bordon, Ministro dell'ambiente
Veronesi, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli:
Fassino
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