LEGGE
n.46 DEL 5/03/1990
SICUREZZA
IMPIANTI
Art.1 (Ambito di applicazione)
1. Sono soggetti all'applicazione
della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti
ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di
trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno
degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente
distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi
ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento
e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di
qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché
quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di
acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua
fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto
e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito
dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento
di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale
mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti
all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lett.
a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio,
al terziario e ad altri usi.
Art. 2 (Soggetti Abilitati)
1. Sono abilitate all'installazione,
alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti
di cui all'art. 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte
nel registro delle ditte di cui al R.D. 20/091934, n.2011, e successive
modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane
di cui alla Legge 8/08/1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività
di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali,
di cui all'art. 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne
sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al
medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
Art. 3 (Requisiti tecnico professionali)
1. I requisiti tecnico-professionali
di cui all'art. 2, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica
conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria
superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività
di cui all'art. 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto,
previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito
ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale,
previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa
svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo
ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore
a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità
di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività
di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'art. 1.
Art. 4 (Accertamento dei requisiti
tecnico professionali)
1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali
è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali
per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una
commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo
di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali,
un membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza
degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri
designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative
a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla
presente legge; la commissione è presieduta da un docente universitario
di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale
di ruolo di materia tecnica.
2. Le imprese, alle quali siano
stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad
un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento
di attuazione di cui all'art. 15].
Art. 5 (Riconoscimento dei requisiti
tecnico professionali)
1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento
dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione
provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti,
alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese
artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici
o di manutenzione degli impianti di cui all'art.1.
2. Hanno altresì diritto
ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa
domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno
un anno nel registro delle ditte di cui al R.D. 20/09/ 1934, n. 2011, e
successive modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o
di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.
Art. 6 (Progettazione degli impianti)
1. Per l'installazione, la trasformazione
e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lett. a), b), c), e)
e g), e 2 dell'art. 1 è obbligatoria la redazione del progetto da
parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito
delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui
al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati
nel regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
3. Il progetto di cui al comma 1
è depositato:
a) presso gli organi competenti
al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione
quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente
al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto
per legge ad approvazione.
Art. 7 (Installazione degli impianti)
1. Le imprese installatrici sono
tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo
materiali parimenti costruiti a
regola d'arte. I materiali ed i
componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente
italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI),
nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica
vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici
devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali
ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati
alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati,
entro tre anni da tale data (2), a quanto previsto dal presente articolo.
Art. 8 (Finanziamento dell'attivita'
di normazione tecnica)
1. Il 3 per cento del contributo
dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (Inail) per l'attività di ricerca di cui all'art.
3, terzo comma, del D.L. 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla L. 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività
di normazione tecnica, di cui all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI
e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata
sull'ammontare del contributo versato dall'Inail nel corso dell'anno precedente,
è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per
gli anni seguenti.
(1) Si veda il D.M. 23 dicembre
1992, n. 578 (Regolamento recante criteri di erogazione di contributi all'Ente
nazionale italiano di unificazione e al Comitato elettrotecnico italiano
in relazione ai versamenti INAIL di cui all'art. 8 della L. 5 marzo 1990,
n. 46).
Art. 9 (Dichiarazione di conformita')
1. Al termine dei lavori l'impresa
installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione
di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme
di cui all'art. 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa
installatrice e recante i numeri di partita Iva e di iscrizione alla camera
di commercio, industria,artigianato e agricoltura, faranno parte integrante
la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché,
ove previsto, il progetto di cui all'art. 6.
(1) La Corte costituzionale, con
sentenza n. 483 del 27 dicembre 1991, ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo questo articolo nella parte in cui, includendo le province
autonome di Trento e di Bolzano nella delega relativa alla concessione
di contributi di spettanza provinciale, non prevede per queste le modalità
di finanziamento secondo le norme statutarie. (2) Si vedano l'art. 7 del
D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, il D.M. 20/02/1992 (Approvazione del modello
di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte
di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990,
n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti) e l'art.5 del D.P.R.
18/04/1994, n. 392.
Art. 10 (Responsabilita' del Committente
o del proprietario)
1. Il committente o il proprietario
è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese
abilitate ai sensi dell'art. 2.
Art. 11 (Certificato di abitabilita'
e di agibilita')
1. Il sindaco rilascia il certificato
di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
Art. 12 (Ordinaria manutenzione
degli impianti e cantieri)
1. Sono esclusi dagli obblighi della
redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché
dall'obbligo di cui all'art. 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione
degli impianti di cui all'art. 1.
2. Sono altresì esclusi dagli
obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di
collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari,
fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità
di cui all'art. 9.
Art. 13 (Deposito presso il comune
del progetto, della dichiarazione di conformità o del
certificato di collaudo).
1. Qualora nuovi impianti tra quelli
di cui ai commi 1, lett. a, b, c, e e g, e 2 dell'art. 1 vengano installati
in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato
di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune,
entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento
dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal
regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
2. In caso di rifacimento parziale
di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato
di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti
oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'art. 9 dovrà
essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti
preesistenti.
Art. 14 (Verifiche).
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti,
e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della
presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie
locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà
di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito
delle rispettive competenze, di cui all'art. 6, comma 1, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
2. Il certificato di collaudo deve
essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
Art. 15 (Regolamento di attuazione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui
all'art.17 della Legge 23/08/1988, n. 400, il regolamento di attuazione
(2). Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali
risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'art. 6 e sono
definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso
in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione
degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione
e di sicurezza.
2. Presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione permanente,
presieduta dal direttore generale della competente Direzione generale del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo
delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali
e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati
pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti
degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.
3. La commissione permanente di
cui al comma 2 collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica
del comparto
Art. 16 (Sanzioni).
1. Alla violazione di quanto previsto
dall'art. 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo
le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art.
15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo
le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una
sanzione amministrativa da lire un milione a lire diecimilioni.
2. Il regolamento di attuazione
di cui all'art. 15 determina le modalità della sospensione delle
imprese dal registro o dall'albo di cui all'art.2 comma 1, e dei provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi,
dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti,
nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative
di cui al comma 1.
Art. 17 (Abrogazione e adeguamento
dei regolamenti comunali e regionali).
1. I comuni e le regioni sono tenuti
ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente
legge.
Art. 18 (Disposizioni transitorie).
1. Fino all'emanazione del regolamento
di attuazione di cui all'art. 15 sono autorizzate ad eseguire opere di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'art. 1 le imprese di cui all'art. 2, comma 1, le quali
sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall'art.
7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di
conformità recante i numeri di partita Iva e gli estremi dell'iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma
1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità
di cui all'art. 9.
Art. 19 (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.