Art. 1. Iscrizione delle imprese
di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane
(1). Le imprese che svolgono attività
di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di
derattizzazione o di sanificazione,
di seguito denominate «imprese di pulizia», sono iscritte
nel registro delle ditte di cui
al testo unico approvato con R.D. 20 settembre 1934, n. 2011,
e successive modificazioni, o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5
della L. 8 agosto 1985, n. 443,
qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge.
(2). Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti, agli effetti
della presente legge:
a) le attività di
pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
b) i requisiti di capacità
economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che
svolgono le attività
di cui alla lett. a), che devono essere certificati ai sensi della normativa
in materia;
c) la misura del contributo
per l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle
imprese artigiane
di cui al comma 1, nonché le relative modalità di versamento;
d) le fasce nelle quali devono
essere classificate, nel registro delle ditte o nell'albo provinciale
delle imprese artigiane,
le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d'affari al netto dell'Iva,
ai fini della partecipazione,
secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento
dei servizi di cui
alla presente legge.
(3).Le imprese di pulizia comunicano
alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
o alla commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione dei requisiti
definiti
ai sensi del comma 2, lett. b), nei termini stabiliti dal decreto del Ministro
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato di cui al medesimo comma 2.
Art. 2. Requisiti di onorabilita'
(1).Le imprese di pulizia
possono richiedere l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo
provinciale
delle imprese artigiane qualora nei confronti dei soggetti di cui al comma
2:
a) non sia stata pronunciata
sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso
procedimenti
penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna
per reati non
colposi a pena
detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro
la fede
pubblica o il
patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di
una professione
o di un'arte
o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia
intervenuta la
riabilitazione;
b) non sia stata svolta o
non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione ai sensi
degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con R.D. 16 marzo
1942, n. 267;
c) non siano state applicate
misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre
1956, n. 1423,
10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n.
646, e
successive modificazioni,
o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
d) non sia stata pronunciata
sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513
bis del codice
penale;
e) non siano state accertate
contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di
previdenza e
di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali,
non conciliabili in via amministrativa.
(2). I requisiti di onorabilità
di cui al comma 1 devono essere posseduti:
a) nel caso di impresa di
pulizia individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto
all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore
o un direttore, anche
da questi ultimi;
b) nel caso di impresa di
pulizia che abbia forma di società, da tutti i soci per le società
in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita
semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società,
ivi comprese le cooperative.
Art. 3. Iscrizione delle imprese
di pulizia di Stati non appartenenti alla Comunità europea.
(1).Le imprese di pulizia di uno
Stato non appartenente alla Comunità europea possono essere
iscritte
nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane
ai sensi dell'art.1,
se hanno
in Italia una sede legale anche secondaria e a condizione di reciprocità
con lo Stato
di appartenenza.
Art. 4. Sospensione, cancellazione
e reiscrizione.
(1). Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto,
da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le relative
modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle
imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle
imprese artigiane.
(2). Con il decreto di cui al comma
1 sono altresì stabiliti i casi in cui l'impresa di pulizia, la
cui iscrizione sia stata sospesa, è autorizzata a proseguire l'esecuzione
dei contratti.
(3). La sospensione, la cancellazione
nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese
di pulizia iscritte nel registro delle ditte sono decise dalla giunta della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
(4). Prima di decidere, la
giunta comunica all'impresa di pulizia i fatti da valutare ai fini della
decisione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione
di memorie.
(5). L'impresa di pulizia deve essere
sentita quando, nel termine di cui al comma 4, ne faccia richiesta. I provvedimenti
di cui al comma 3 sono motivati e notificati all'impresa.
(6). Avverso le decisioni della
giunta di cui al comma 3 può essere esperito ricorso al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni
dalla notifica della decisione.
Art. 5. Obblighi delle pubbliche
amministrazioni.
(1). Negli appalti di servizi relativi
alle attività di cui alla presente legge le pubbliche
amministrazioni si conformano alle
disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992.
(2). Le pubbliche amministrazioni
procedono al pagamento del corrispettivo dovuto alle imprese
di pulizia, previa esibizione da
parte di queste ultime della documentazione attestante il
versamento dei contributi previdenziali
e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti.
Art. 6. Sanzioni.
(1). Al titolare di impresa di pulizia
individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo
o ad una sua sede, e agli amministratori
di impresa di pulizia che abbia forma di società, ivi comprese le
cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste
dall' art. 1, comma 3, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire quattrocentomila a lire un
milioneduecentomila.
(2). Qualora l'impresa di pulizia
eserciti le attività di cui alla presente legge senza essere iscritta
nel registro delle ditte o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione,
ovvero dopo la cancellazione, il titolare dell'impresa individuale, l'institore
preposto
ad essa o ad un suo ramo o ad una
sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i
soci accomandatari in caso di società
in accomandita semplice o per azioni, ovvero
gli amministratori in ogni altro
tipo di società, ivi comprese le cooperative, sono puniti con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un
milione.
(3). Qualora l'impresa di pulizia
affidi lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge
ad imprese che versino nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2,
il titolare dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o ad
un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di società in
nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita
semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di
società, ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione.
(4). A chiunque stipuli contratti
per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o
comunque si avvalga di tali attività
a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate
dal registro delle ditte o dall'albo
provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
un milione a
lire due milioni. Qualora tali contratti
siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire
cinquanta milioni.
(5). I contratti stipulati con imprese
di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo
provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa,
sono nulli.
Art. 7. Disposizioni Transitorie.
(1).Le imprese di pulizia che svolgono
le attività di cui alla presente legge alla data della sua
entrata in vigore possono continuare
ad esercitarle, purché presentino domanda di iscrizione
nel registro delle ditte o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane, corredata dalla
certificazione di cui all' art.
1, comma 2, lett. b), entro novanta giorni dalla data di emanazione
del decreto di cui al medesimo art.
1, comma 2, dimostrando di aver effettuato le attività di cui
alla presente legge prima della
data della sua entrata in vigore.
(2). Fino all'entrata in vigore
del sistema nazionale di certificazione l'accertamento dei requisiti
delle imprese di pulizia previsti
dalla presente legge è effettuato dalla commissione provinciale
per l'artigianato, per le imprese
artigiane, e dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, per le altre imprese. Avverso le decisioni della giunta
può essere
esperito ricorso al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della
decisione.