LEGGE
N.1.415 DEL 24/10/1942
IMPIANTO
ED ESERCIZIO DI ASCENSORI E
MONTACARICHI
IN SERVIZIO PRIVATO
Art. 1
1 Sono soggetti
alle prescrizioni della presente legge tutti gli ascensori e montacarichi
compresi nelle seguenti categorie, installati in edifici pubblici
o privati, a scopi e ad usi privati, anche se accessibili al pubblico:
Categoria
A : ascensori adibiti al trasporto di persone
Categoria
B : ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da
persone
Categoria
C : montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile
alle persone per le sole operazioni dii carico e scarico
Categoria
D : montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con cabina
non accessibile alle persone e di portata non inferiore a chilogrammi
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Categoria
E : ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al
trasporto di persone.
2 Le norme
della presente legge non si applicano agli ascensori ed ai montacarichi
per miniere e per navi, a quelli con corsa inferiore a metri due, agli
apparecchi di sollevamento a trazione funicolare, scorrevoli su guide
inclinate ed agli ascensori in servizio pubblico.
3 Sono considerati
in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di
trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte integrante di
ferrovie di tram o funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni
con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tramviarie.
Art. 2
1 Nessun ascensore
o montacarichi può essere impiantato e tenuto in esercizio senza
preventiva licenza del prefetto da rilasciarsi a persona fisica determinata.
2 La licenza
di impianto è rilasciata in seguito all'esame del relativo progetto
costruttivo e con le modalità stabilite nel regolamento.
3 La licenza
di esercizio è concessa in seguito a collaudo dell'impianto e deve
essere rinnovata ogni anno per gli ascensori di categoria A, B, ed E, ogni
due anni per i montacarichi di categoria C ed ogni quattro anni per i
montacarichi di categoria D.
Art. 3
1 Ogni ascensore
di categoria A, B ed E deve essere ispezionato una volta all'anno per accertare
lo stato di conservazione dell'impianto ed il suo normale funzionamento.
2 I montacarichi
di cat. C devono essere ispezionati ogni due anni e quelli di cat. D ogni
quattro anni. Il rinnovo della licenza, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
2, è subordinato all'esito favorevole delle ispezioni periodicheanzicennate.
3 E' in
facoltà del prefetto di ordine in ogni tempo, quando lo ritenga
opportuno, ispezioni straordinarie agli ascensori o ai montacarichi
in esercizio.
4 Il proprietario
dello stabile in cui è impiantato l'ascensore o il montacarichi
è tenuto a richiedere una ispezione straordinaria ogni qualvolta
apporti modificazioni all'impianto, oppure quando, per importanti riparazioni
degli organi di sollevamento o di sicurezza, l'ascensore o il montacarichi
sia stato messo temporaneamente fuori servizio.
5 In caso di
incidenti di notevole importanza, anche se non siano seguiti da infortunio,
deve essere immediatamente sospeso l'esercizio dell'ascensore in attesa
delle disposizioni dell'organo incaricato delle ispezioni, al quale il
proprietario deve dare immediata notizia dell'incidente.
Art. 4
1 Il proprietario
è tenuto a fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perché
siano eseguiti il collaudo di primo impianto e le successive ispezioni.
2 Il verbale
del collaudo di primo impianto, la licenza prefettizia di esercizio ed
i verbali debbono essere annotati su apposito libretto, conforme
al modello determinato dal regolamento.
3 Su ogni cabina
dell'ascensore o del montacarichi deve applicarsi, a cura del proprietario,
una targa dalla quale risulti il numero di matricola corrispondente
a quello indicato sul libretto.
4 La spesa per
il libretto e per la targa è a carico del proprietario.
Art. 5
1 Il proprietario
è tenuto ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore
o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a
ditta specializzata, la quale deve provvedere a mezzo di personale abilitato.
2 Il certificato
di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito
favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinnanzi ad apposita
Commissione esaminatrice, in conformità delle norme stabilite dal
regolamento.
Art. 6
1 Il collaudo
di primo impianto degli ascensori e dei montacarichi e le ispezioni periodiche,
debbono di regola essere eseguite da funzionari del Corpo del genio
civile, forniti di laurea in ingegneria, designati di volta in volta dall'ispettore
generale compartimentale del genio civile.
2 Tuttavia il
Ministero dei lavori pubblici può autorizzare l'ente nazionale di
propaganda per la prevenzione degli infortuni ad eseguire, per tutto
il territorio dello Stato o per una parte di tale territorio, a mezzo di
ingegneri forniti di laurea dipendenti dall'ente medesimo e scelti da apposito
elenco annualmente approvato dal detto Ministero, le prove di collaudo
e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi, esclusi quelli delle
Amministrazioni statali, e degli stabilimenti industriali e delle aziende
agricole.
3 La vigilanza
sul servizio di cui al precedente comma è esercitato dal Ministero
dei lavori pubblici.
4 Spetta esclusivamente
all'Ispettorato del lavoro di eseguire, a mezzo degli ispettori dipendenti,
forniti di laurea in ingegneria, visite ed ispezioni agli ascensori ed
ai montacarichi degli stabilimenti industriali ed a quelli delle aziende
agricole.
5 Per gli ascensori
ed i montacarichi delle Amministrazioni statali provvedono, di regola,
al collaudo ed alle ispezioni, gli ingegneri del Corpo del genio
civile.
6 Le Amministrazioni
statali che hanno propri ruoli di ingegneri provvedono direttamente, per
mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli.
Art. 7
1 La licenza per
l'impianto degli ascensori e dei montacarichi e la licenza di esercizio
sono soggette alle tasse stabilite dalla tabella A), annessa alla
presente legge, le quali sostituiscono quelle contenute nel n. 3413 della
tabella di cui all'art. 4 del R.D.L. 29/12/1926, n. 2191, convertito con
modificazioni nella legge 5/02/1928 n.188.
2 Le licenze
di impianto e di esercizio degli ascensori e dei montacarichi in stabilimenti
industriali destinati alla trasformazione o lavorazione delle materie prime
sono esenti dalle tasse di concessione governativa
3 Sono del pari
esenti dalle tasse di licenza di impianto e di esercizio gli ascensori
ed i montacarichi impiantati in edifici in uso nelle amministrazioni dello
Stato, gli ascensori ed i montacarichi degli istituti di assistenza ospedaliera,
destinati al servizio degli ammalati ed al trasporto dei feretri, quelli
degli altri istituti pubblici di assistenza e beneficenza, destinati al
servizio dei ricoverati, e quelli impiantati in edifici adibiti come sede
di Uffici dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza ai mutilati
ed agli invalidi di guerra.
4 Il pagamento
della tassa di licenza per l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi
è annuale.
5 Chi omette
o ritarda il pagamento delle tasse di licenza è soggetto alla pena
pecuniaria da un minimo pari al doppio della tassa dovuta sino ad un massimo
pari al quadruplo della tassa medesima.
Art. 8
1 Per il collaudo
di primo impianto e per le ispezioni periodiche o straordinarie, eseguite
da funzionari del Corpo del genio civile, spettano all'erario, al quale
vanno versate anticipatamente dal proprietario dello stabile ove è
impiantato l'ascensore od il montacarichi, escluse le amministrazioni dello
Stato, le contribuzioni stabilite dalla tabella B) annessa alla presente
legge.
2 Le stesse contribuzioni
sono dovute per i collaudi e le ispezioni eseguite, a norma del precedente
art. 6, dagli ispettori dell'Ispettorato del lavoro.
3 Per i collaudi
e le ispezioni eseguite dagli ingegneri dell'ente nazionale di propaganda
per la prevenzione degli infortuni sono dovute all'ente le contribuzioni
fissate nel regolamento dell'ente medesimo, nella misura che sarà
approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici e comunque
non eccedente quella stabilita dalla sopraindicata tabella B).
Art. 9
1 È vietato
l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati
da persone di età più elevata.
2 É inoltre
vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi,
alle persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed
ai minori di 12 anni, anche se accompagnati.
3 Resta fermo
il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori
di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento
a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, tabella A) annessa al Regio
Decreto 7/08/1936, n. 1720.
Art. 10
1 Per la costruzione,
l'impianto, il collaudo e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi
in servizio privato, previsti nell'art. 1 della presente legge, si applicano
le norme emanate ai termini dell'art. 18 del Regio Decreto Legge n.114
del 25/06/1937, n.1114 convertito nella legge 11/04/1938, n. 569, e dell'articolo
unico del Regio Decreto Legge 5/09/1938, n.1787 convertito nella legge
05/01/1939, n. 388.
Art. 11
1 Chiunque impianti
o tenga in esercizio un ascensore od un montacarichi senza la licenza del
prefetto è punito con l'arresto sino a tre mesi o l'ammenda sino
a lire seicentomila.
2 Se la licenza
sia stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e della ammenda
si applicano congiuntamente.
3 Qualora non
si osservino, per l'esercizio e la manutenzione dell'ascensore o del montacarichi
le prescrizioni della presente legge la pena è dell'arresto sino
a due mesi o dell'ammenda sino a lire quattrocentomila
Art. 12
1 Le norme di
esecuzione della presente legge saranno emanate a norma dell'art. 1, n.
1, della legge 31/01/1926, n. 100, su proposta del Ministro
per i lavori pubblici, di intesa con quelli per l'interno, per le finanze,
per la comunicazione e per le corporazioni, sentito anche il parere del
Consiglio nazionale delle ricerche.