LEGGE
N.13 DEL 9/01/89
DISPOSIZIONI
PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE
DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
Art. 1
(1). I progetti relativi alla costruzione
di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi
quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati
dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti
in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
(2) Entro tre mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con
proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e
di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
(3) La progettazione deve comunque
prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei
alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi
compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti
comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano,
rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso
di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore
per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
(4) E' fatto obbligo di allegare
al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità
degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.
Art. 2
(1) Le deliberazioni che hanno per
oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare
le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della
legge 30/03/1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 27/04/1978 n. 384, nonchè la realizzazione
di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione
atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici
privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda
convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e
terzo comma, del codice civile.
(2) Nel caso in cui il condominio
rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta
per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap,
ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX
del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese,
servoscala nonchè strutture mobili e facilmente rimovibili e possono
anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più
agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
(3) Resta fermo quanto disposto
dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
Art. 3
(1) Le opere di cui all'articolo
2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste
dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai
fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
(2) E' fatto salvo l'obbligo di
rispetto delle distanze di cui agliarticoli 873 e 907 del codice civile
nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non
sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprieta' o di uso comune.
Art. 4
(1) Per gli interventi di cui all'articolo
2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge
N.1497 del 29/06/1939, le regioni, o le autorita' da esse subdelegate,
competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.7 della citata
legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione
della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
(2) La mancata pronuncia nel termine
di cui al comma 1 equivale ad assenso.
(3) In caso di diniego, gli interessati
possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere l'autorizzazione
al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro
centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
(4) L'autorizzazione può
essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio
pregiudizio del bene tutelato.
(5) Il diniego deve essere motivato
con la specificazione della natura e della serieta' del pregiudizio, della
sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con
riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.
Art. 5
(1) Nel caso in cui per l'immobile
sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1/0/1939,
n.1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della
predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere
entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo,
ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.
Art. 6
(1) L'esecuzione delle opere edilizie
di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche
e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta
all'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 64 del 2/02/1974..
(2) Resta fermo l'obbligo del preavviso
e dell'invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell'art.
17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 7
(1) L'esecuzione delle opere edilizie
di cui all'articolo 2 non e' soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione.
Per la realizzazione delle opere interne, come definite dall'articolo 26
della legge 28/02/1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in
luogo di quella prevista dal predetto articolo 26, l'interessato presenta
al sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.
(2) Qualora le opere di cui al comma
1 consistano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino
la sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione
di cui all'articolo 48 della legge 5/08/1978, n. 457, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 8
(1) Alle domande ovvero alle comunicazioni
al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente
legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante
l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino
l'ubicazione della propria abitazione, nonchè le difficoltà
di accesso.
Art. 9
(1) Per la realizzazione di opere
direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche in edifici gi esistenti, anche se adibiti a centri o istituti
residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi
contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali
contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio,
al centro o istituto o al portatore dihandicap.
(2) Il contributo è concesso
in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire
cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa
effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque
milioni, e altresì un ulteriore cinque per cento per costi da lire
venticinque milioni a lire cento milioni.
(3) Hanno diritto ai contributi,
con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni
o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero
quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali
abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R.
22/12/1986, n. 917, nonchè i condomini ove risiedano le suddette
categorie di beneficiari.
(4) Nella lettera e) del comma 1
dell'articolo 10 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, le parole, mezzi necessari
per la deambulazione e la locomozione, sono sostituite dalle parole, mezzi
necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento. La presente
disposizione ha effetto dal 1°/01/1988.
Art. 10
(1) E' istituito presso il Ministero
dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento
delle barriere architettoniche negli edifici privati.
(2). Il Fondo è annualmente
ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori
pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi
delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato
dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono
le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
(3). I sindaci, entro trenta giorni
dalla comunicazione delle disponibilita' attribuite ai comuni, assegnano
i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
(4). Nell'ipotesi in cui le somme
attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno,
il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori
di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione
dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto
conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande
non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per
gli anni successivi.
(5). I contributi devono essere
erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori,
debitamente quietanzate.
Art. 11
(1) Gli interessati debbono presentare
domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione
delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1deg. marzo di
ciascun anno.
(2) Per l'anno 1989 la domanda deve
essere presentata entro il 31 luglio.
(3) Alla domanda debbono essere
allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
di cui all'articolo 8.
(4) Il sindaco, nel termine di trenta
giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle
domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.
(5) La regione determina il proprio
fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del
termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta
di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma
2.
Art. 12
(1) Il Fondo di cui all'articolo
10 è alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989,
1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento.Concorso dello Stato
nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere
architettoniche negli edifici per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni
1989, 1990 e 1991.
(2) Le somme eventualmente non utilizzate
nell'anno di riferimento sono riassegnate al fondo per l'anno successivo.
(3) Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.