29/06/2010
LEGGE
n.662 DEL 23/12/1996 (STRALCIO)
OMISSIS
Art.2
OMISSIS
60. L'articolo 4 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, è sostituito dal seguente:
Art. 4. - (Procedure per
il rilascio della concessione edilizia).
1. Al momento della presentazione
della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica
all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui
agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande
si svolge secondo l'ordine di presentazione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione
della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente
convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige
una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità
del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può
essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede
all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda,
integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di
presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla
scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata
proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento
conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i
comuni con più di 100.000 abitanti.
3. In ordine ai progetti presentati,
il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui
al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si
esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è
tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 ea redigere una
relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine
non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina
i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.
4. La concessione edilizia è
rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano
lo svolgimento dell'attività edilizia.
5. Decorso inutilmente il termine
per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può,
con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento,
richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni
dal ricevimento della richiesta.
6. Decorso inutilmente anche il
termine .di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza
al presidente della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio
di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi, un commissario
ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha
i medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi
all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico
del comune interessato.
7.
I seguenti interventi
sono subordinati alla. denuncia di inizio attività
ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537-
a) opere di manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere
architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni,
ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attività
sportive senza creazione di volumetria;
e) opere interne di singole unità
immobiliari che non comportano modifiche della sagoma e dei prospetti
e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
f) impianti tecnologici che non
si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito
della revisione o installazione di impianti tecnologici;
g) varianti a concessioni edilizie
già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle
volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia
e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute
nella concessione edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo
del lotto su cui insiste, il fabbricato;
8. La facoltà di cui al comma
7 è data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati non
siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1°giugno 1939,
n.1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991, n.394, ovvero a disposizioni
immediatamente operative dei piani aventi la valenzá di cui all'articolo
1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o della legge 18 maggio 1989, n. 183,
non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del
16 aprile 1968, non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici
a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche
paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico - artistiche, storico - architettoniche e storico - testimoniali;
b) Gli immobili interessati siano
oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché
di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate
non siano in contrasto con strumenti adottati.
9.La denuncia di inizio attività
di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità
fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune
la data di ultimazione dei lavori.
10.L'esecuzione delle opere per
cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai
sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita
dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite
su rilascio di concessione edilizia.
11.Nei casi di cui al comma 7, venti
giorni prima dell'effettiva inizio dei lavori l'interessato deve presentare
la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato nonchè dagli opportuni
elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti
edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre
un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera
al progetto presentato.
12. Il progettista assume la qualità
di persona esercente un servizio di pubblica necessità
ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni
non veritiere nella relazione di cui al comma11, l'amministrazione ne dà
comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari.
13. L'esecuzione di opere in assenza
od in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura
non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività
effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione
si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività
non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo
2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
14. Nei casi di cui al comma 7,
ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo
abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni
le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino
le date di ricevimento delle denunce stesse, nonchè l'elenco di
quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni
e le attestazioni dei professionisti abilitati.
15. Nei casi di cui al comma 7,
il sindaco, ove entro il termine indicato al comma 11, sia riscontrata
l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli
interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni,
e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà
contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine
di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una
nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite condizioni
siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti
delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla-osta,
pareri, assensi comunque denominati, oppure in ogni caso, di presentare
una richiesta di autorizzazione.
OMISSIS
FAC-SIMILE D.I.A
Condominio di...........................
00000 Roma
SPETT/LE COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO .........
DIREZIONE TECNICA
Il sottoscritto..........................................nato
a ..... ............. il ............
residente in ..............................con Codice Fiscale: .............................
in qualità di amministratore del condominio di ......................................con
Codice Fiscale ................................ai sensi dell'articolo.
4, comma 7, D.L. n. 398 dei 5.10.93, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 493 del 4.12.93, così come sostituito dall'art.2 comma
60 della Legge 662/96 e successiva Legge n. 135 del 23.5.97, e T.U. n.
380/01, denuncia l'inizio attività dei lavori edili da eseguire
nell'immobile condominiale sito in Via ................................
................... consistenti in ............................
........................
.............................
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
- Che i lavori avranno inizio dopo che saranno
trascorsi almeno 20 giorni dalla data di presentazione della presente comunicazione;
- Che l'immobile ha destinazione d'uso .............................
- Che l'immobile non è vincolato ai sensi
delle Leggi n. 1089 dell'1.06.39, n. 1497 del 29.06.39, n.
431 dell'8.08.85, n. 394 del 6.02.91, n. 183 del 8.05.89 e D.L. n. 490
del 29.10.99;
- Che per l'immobile è stato rilasciato
certificato di abitabilità n. ..................... del ...............
(ovvero) che l'immobile è stato regolarmente realizzato
con licenza (o concessione - permesso di costruire) edilizia del ................................
(ovvero) che per il suddetto immobile è stata
presentata domanda di sanatoria edilizia ai sensi della Legge n.
47/85 in data ............. presso la .... .......
prot. n . ...........
(ovvero Legge n.724/94); che pertanto l'esecuzione
delle opere non potrà costituire motivo di resistenza od opposizione
da parte della proprietà ai provvedimenti cui ll'Amm.ne Comunale,
in caso di reiezione della domanda in sanatoria intendesse dar luogo.
Il sottoscritto dichiara inoltre che le opere da eseguire
sono quelle descritte nell'allegata relazione tecnica asseverata a firma
del ....................................iscritto all'albo dei .................
........della provincia di ................ con il n....................
con Codice Fiscale: ........................................, che viene,
con la presente, nominato direttore dei lavori e che
verranno eseguite come da progetto allegato.
Il sottoscritto dichiara che i lavori di cui alla presente
denuncia di inizio attività verranno affidati all'impresa
............................... ;
Il sottoscritto dichiara che i materiali di risulta verranno
smaltiti nel rispetto della normativa vigente e che verrà tempestivamente
denunciata la presenza di materiali contenti amianto.
Il sottoscritto provvederà a presentare la comunicazione
di fine lavori con allegato certificato di collaudo a firma di progettista
abilitato in cui verrà attestata la conformità delle opere
eseguite al progetto presentato. (Nei casi previsti):
Il sottoscritto si impegna ad acquisire pareri o N.O.
di altra Amministrazione qualora necessitano l'esecuzione delle opere
di cui alla presente D.I.A.
Roma, lì .............
IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
.......................................................
LA PROPRIETA'
.......................................................
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