LEGGE 27/12/1997 n.449 (stralcio)

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e
successive modifiche.
 

Art.1 
Disposizioni tributarie concernenti interventi
di recupero del patrimonio edilizio 

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 36 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n.457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n.1) del codice civile nonchè per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n.457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsivoglia categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze(*). Tra le spes sostenute  sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma defli edifici ai sensi della Leffe 5 marzo 1990, n.46, per quanto riguarda gli impianti elettrici e delle norme UNI-CIG, di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, all'eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo alla installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonchè all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della Legge 1° giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50%.
2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E' consentito, alternativamente,  di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti di pari importo.
3. Con decreto del Ministro dellr finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 senonchè le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n.626 e 14 agosto 1996, n.494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate ICI  anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo.
7. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Art.13
Disposizioni in favore di soggetti colpiti da calamità

omissis

3. Le disposizioni in cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 si applicano anche alle spese sostenute nei periodi di imposta relativi agli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito al sisma ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225.