LEGGE
27/12/1997 n.449 (stralcio)
Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica e
successive
modifiche.
Art.1
Disposizioni tributarie concernenti
interventi
di recupero del patrimonio edilizio
1. Ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 36
per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse
di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione
degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della
Legge 5 agosto 1978, n.457, sulle parti comuni di edificio residenziale
di cui all'articolo 1117, n.1) del codice civile nonchè per la realizzazione
degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della
Legge 5 agosto 1978, n.457, effettuati sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualsivoglia categoria catastale, anche rurali, possedute
o detenute e sulle loro pertinenze(*). Tra le spes sostenute sono
comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma defli edifici
ai sensi della Leffe 5 marzo 1990, n.46, per quanto riguarda gli impianti
elettrici e delle norme UNI-CIG, di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1083,
per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni
e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione
di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune,
all'eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di
opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento
acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
alla installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili
di energia, nonchè all'adozione di misure antisismiche con particolare
riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in
particolare sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione
di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici
o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici
e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di
progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti
derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma sono cumulabili
con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo
ai sensi della Legge 1° giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni,
ridotte nella misura del 50%.
2. La detrazione stabilita
al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state
sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote
annuali costanti di pari importo.
3. Con decreto del Ministro
dellr finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400,
sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 senonchè le procedure di controllo, da effettuare
anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del
fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento
delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza
delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo
di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre
1994, n.626 e 14 agosto 1996, n.494, e successive modificazioni ed integrazioni,
prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto
alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse
per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto
l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili
(ICI) per l'anno 1997, se dovuta.
4. In relazione agli interventi
di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare
aliquote agevolate ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di
proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari
inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili
di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali
oppure all'utilizzo di sottotetti.L'aliquota agevolata è applicata
limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi
e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
6. Le disposizioni del presente
articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso
alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo.
7. In caso di vendita dell'unità
immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al
comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto
o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di
cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
Art.13
Disposizioni in favore di soggetti
colpiti da calamità
omissis
3. Le disposizioni in cui
ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 si applicano anche alle spese sostenute
nei periodi di imposta relativi agli anni 1996 e 1997, limitatamente agli
interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle
regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle
unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito
al sisma ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza,
ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del
Commissario delegato nominato, con ordinanza del Ministro per il coordinamento
della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n.225.