LEGGE DEL 7/08/1990 N. 241
Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso
ai documenti amministrativi
CAPO I
PRINCIPI
Art. 1
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge ed è retta da cri- teri di economicità, di efficacia
e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente
legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare
il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una
istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione
ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto
per legge o per regolamento, il termi- ne entro cui esso deve concludersi.
Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento
della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 3
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli
concernenti l'organizza- zione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici
concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi
previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione,
in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti
normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richia- mato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest'ultima deve es- sere indicato e reso disponibile,
a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere
indicati il termine e l'auto- rità cui è possibile ricorrere.
CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 4
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge
o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare
per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa
provvede ad assegnare a sè o ad altro dipendente addetto all'unità
la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento nonchè, eventualmente, dell'ado-
zione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di
cui al comma 1, è conside- rato responsabile del singolo procedimento
il funzionario preposto alla unità orga- nizzativa determinata a
norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo
del responsabile del procedi- mento sono comunicati ai soggetti di cui
all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Art. 6
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità,
i requisiti di legittimazio- ne ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento
degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito
svolgimento dell'istruttoria. In par- ticolare, può chiedere il
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee
o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed
ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice
le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 7
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti
da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del
procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste
dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimen- to
finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio
a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti
destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse
modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà
dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle
comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 8
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio
del procedimento me- diante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione
personale non sia pos- sibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione
provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di
pubblicità idonee di volta in vol- ta stabilite dall'amministrazione
medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione
è prevista.
Art. 9
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pre- giudizio dal provvedimento,
hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti
ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo
quanto previsto dall'arti- colo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione
ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 11
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate
a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere,
senza pregiudizio dei diritti dei ter- zi, e in ogni caso nel perseguimento
del pubblico interesse, accordi con gli inte- ressati al fine di determinare
il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti
dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere
stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge
disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto,
i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti
ai medesimi controlli pre- visti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione
recede unila- teralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla
liquidazione di un in- dennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione
ed esecuzione degli ac- cordi di cui al presente articolo sono riservate
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 12
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l'attribu- zione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e pri- vati sono subordinate alla predeterminazione
ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri
e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità
di cui al comma 1 deve risul- tare dai singoli provvedimenti relativi agli
interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 13
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si
applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione
diretta alla emanazione di atti norma- tivi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì
ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari
norme che li regolano.
CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 14
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale
di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche
quando l'amministrazione pro- cedente debba acquisire intese, concerti,
nulla osta o assensi comunque denomi- nati di altre amministrazioni pubbliche.
In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le
amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza
o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad
esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi
all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti
giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimen- to della
comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime ab-
biano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4 Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano
alle amministrazioni prepo- ste alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale
e della salute dei cittadini.
Art. 15
1 Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
14, le amministrazioni pub- bliche possono sempre concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
Art. 16
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo
consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato
da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente
di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, pae- saggistico territoriale e della salute dei
cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura
dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo
ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momen- to della ricezione,
da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richie- sti,
ovvero della sua prima scadenza.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni,
il dispositivo è comunica- to telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure
di particolare urgen- za per l'adozione dei pareri loro richiesti.
Art. 17
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento
sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente
acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi
ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione
stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni
tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici
che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti,
ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in
caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto
previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
Art. 18
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le ammini- strazioni interessate adottano le misure organizzative
idonee a garantire l'applica- zione delle disposizioni in materia di autocertificazione
e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche
amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni
e integrazioni. Delle misure adot- tate le amministrazioni danno comunicazione
alla Commissione di cui all'art. 27
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e
qualità sono attestati in documen- ti già in possesso della
stessa amministrazione procedente o di altra pubblica am- ministrazione,
il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei
documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione
procedente o altra pubblica ammi- nistrazione è tenuta a certificare.
Art. 19
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle
competenti Commissioni parla- mentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio
di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza,
abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di con- senso comunque
denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'at-
tività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente.
In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio
la sussistenza dei pre- supposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre,
se del caso, con provvedimen- to motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività
e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato non provveda a conformare alla nor- mativa vigente detta
attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'am-
ministrazione stessa.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati
i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente
dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine
fissato per categorie di atti, in relazione alla com- plessità degli
accertamenti richiesti.
3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma
1, il parere delle Com- missioni parlamentari e del Consiglio di Stato
deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine,
il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda
esclusivamente dall'accertamen- to dei presupposti e dei requisiti prescritti,
senza l'esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun
limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in
ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici
e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo
di lavoro.
5. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono
regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
Art. 20
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle
competenti Commissioni parla- mentari, sono determinati i casi in cui la
domanda di rilascio di una autorizzazio- ne, licenza, abilitazione, nulla
osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato
lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora
non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro
il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità
del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali
casi, sussi- stendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione
competente può an- nullare l'atto di assenso illegittimamente formata,
salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare
i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministra- zione stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma
1, il parere delle Com- missioni parlamentare e del Consiglio di Stato
deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine,
il Governo procede comunque all'a- dozione dell'atto.
3. Restano terme le disposizioni attualmente vigenti
che stabiliscono regole analo- ghe o equipollenti a quelle previste dal
presente articolo.
Art. 21
1 Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli
19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di
false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività
e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi
ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo
483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave
reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento
dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione
o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro
i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20
in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa
vigente.
CAPO V
ACCESSO Al DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 22
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto
a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministra- tivi, secondo
le modalità stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica, foto- cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie
del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni
o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministra- zioni interessate adottano le misure organizzative
idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1,
dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.
Art. 23
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita
nei confronti delle ammini- strazioni dello Stato, ivi compresi le aziende
autonome, gli enti pubblici ed i con- cessionari di pubblici servizi.
Art. 24
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti
coperti da segreto di Stato ai sen- si dell'articolo 12 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, nonchè nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi
del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto
di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione
alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della
criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese,
garantendo peraltro agli in- teressati la visione degli atti relativi ai
procedimenti amministrativi, la cui cono- scenza sia necessaria per curare
o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì
stabilite norme particolari per as- sicurare che l'accesso ai dati raccolti
mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui
al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare,
con uno o più rego- lamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi,
le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro
disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma
2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo
9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26 della
legge 10 ottobre, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonchè
ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti
amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà
di differire l'accesso ai docu- menti richiesti sino a quando la conoscenza
di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione
amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori
nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo
diverse disposizioni di legge.
Art. 25
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei docu- menti amministrativi, nei modi e con i limiti
indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo
di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè
i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento
o che lo detiene stabil- mente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso
sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono
essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti
il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso,
nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il
quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile,
entro tren- ta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato,
il quale decide con le me- desime modalità e negli stessi termini.
5. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso
il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione
dei documenti richiesti.
Art. 26
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 1° dicembre
1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo
le modalità previste dai singoli or- dinamenti, le direttive, i
programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale
sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui proce- dimenti
di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpre-
tazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione
di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette,
le relazioni annuali della Com- missione di cui all'articolo 27 e, in generale,
è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative
della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere
effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
integrale, la libertà di ac- cesso ai documenti indicati nel predetto
comma 1 s'intende realizzata.
Art. 27
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta
da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti
delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge
2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogo-
verno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative
e quat- tro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per
i membri parlamentari si proce- de a nuova nomina in caso di scadenza o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono
a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione vigila affinchè venga attuato
il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica
amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge;
redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della
pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del
Consi- glio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi
e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia
del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel ter- mine assegnato dalla medesima, le informazioni
ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto
di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla
Commissione di cui al presente articolo.
Art. 28
L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impie- gati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n.3, è sostituito
da seguente:
"Art. 15 - (Segreto d'ufficio) - L'impiegato deve mantenere
il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto
indormazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in
corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa
delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste
dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni,
l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e
documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29
1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili
dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali
dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni opera- no direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legifera- to in materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle
norme fondamentali contenute nella legge medesima.
Art. 30
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono
atti di notorietà o attesta- zioni asseverate da testimoni altrimenti
denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e
alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica
utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità
personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 31
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti
di cui all'articolo 24.
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