TITOLO I - II (omissis)
TITOLO III
Art. 9
1. I proprietari di immobili possono
realizzare, nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano
terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole
unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed
ai regolamenti edilizi vigenti. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti
dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti
dalla medesima legislazione alle Regioni e ai Ministeri dell'ambiente e
per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine
di 90 giorni.
2. L'esecuzione delle opere e degli
interventi previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gra-
tuita.Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici
ed ai regolamenti edilizi vigenti, l'istanza per l'autorizzazione del Sindaco
ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il Sindaco stesso non si
pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta. In tal caso
il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco
del loro inizio.
3. Le deliberazioni
che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma
1 sono approvate dalla assemblea del condominio,
in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza
previ- sta dall'art.1136, secondo comma, del codice civile.
Resta fermo quanto disposto dagli artt. 1120, secondo comma, e 1121, terzo
comma, del codice civile.
4. I comuni, previa determinazione
dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati
interessati o di società anche cooperative appositamente costituite
tra gli stessi, possono preve- dere nell'ambito del programma urbano dei
parcheggi la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili
privati su aree comunali o di nel sottosuolo delle stesse. La costituzione
del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione
nella quale siano previsti:
a) la durata della concessione
del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell'opera
ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la
progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie
e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità
per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste
per gli even- tuali inadempimenti.
5. I parcheggi realizzati ai sensi
del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'u- nità
immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi
atti di cessione sono nulli.
6. Le opere e gli interventi di
cui ai precedenti commi 1 e 4, nonché gli acquisti di immobili destinati
a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati,
ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli
articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.
Art. 10.
1. Gli enti concessionari di autostrade
o le società da essi appositamente costituite possono realizzare
e gestire in regime di concessione infrastrutture di sosta e corrispondenza
e relative adduzioni, purché connesse alla rete autostradale e finalizzate
all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo.
2. La localizzazione e il dimensionamento
di tali infrastrutture e le relative adduzioni sono individuate nell'ambito
del programma urbano dei parcheggi, di intesa tra il comune e i soggetti
di cui al comma 1.
3. La concessione di cui al comma
1 è assentita con decreto del Ministro dei lavori pubblici Presidente
dell'ANAS di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio
d'amministrazione dell'ANAS. Con lo stesso provvedimento è approvato
l'atto convenzionale da stipularsi con l'ANAS, con l'inter- vento del comune
interessato, disciplinante anche le modalità di utilizzo delle risorse
a tal fine destina- te, nonché di erogazione dei mutui e dei contributi
di cui ai commi 4 e 5.
4. Per il conseguimento delle esclusive
finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate fino
al 31/12/1992 le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge
3 ottobre 1985, n. 526, fermi i limiti di spesa e la garanzia dello Stato
in esso previsti.
5. Per le medesime finalità
il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane,
utilizzando il saldo netto, accertato al 1 gennaio di ciascun anno, delle
disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle
derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982,
n.531, è autorizzato ad erogare ai soggetti di cui al comma 1 contributi
in conto interessi a fronte di contratti di mutuo da essi stipulati per
il finanziamento delle infrastrutture di cui al medesimo comma 1. Con decreto
del Ministro del tesoro, ad integrazione ed aggiornamento del decreto ministeriale
29 maggio 1969, si provvede alla definizione delle modalità attuative
del presente comma ed alla fissazio- ne della misura del contributo in
conto interessi da erogare a fronte delle suddette operazioni finanziarie.
Art. 11.
1. Le opere e gli interventi previsti
dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi
dell'articolo 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977,
numero 10.
2. Le prestazioni derivanti da contratti
aventi per oggetto la realizzazione delle opere e degli interventi previsti
dalla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con
l'aliquota del 2 %. La stessa aliquota si applica ai trasferimenti degli
immobili o di porzioni degli stessi anche in diritto di superficie.
3. L'atto di cessione del diritto
di superficie è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.
TITOLO IV
omissis
Art. 29.
1. Le norme contenute nei Titoli
I, II, III e V della presente legge entrano in vigore il giorno succes-
sivo a quello della pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Le norme contenute nel Titolo
IV della presente legge entrano in vigore dal 1 giugno 1989 e si applicano
alle violazioni accertate da tale data.