STRALCIO LEGGE 21 DICEMBRE 2001 N.443
(cosiddetta "legge Obiettivo")

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE ED
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI ED ALTRI 
INTERVENTI PER IL RILANCIO DELLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE



LE NORME SEGUENTI SONO ENTRATE IN VIGORE IL GIORNO 11 APRILE 2002.

NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, PUO' ESSERE INDIVIDUATA UNA ULTE- RIORE ESTENSIONE DELL'AMBITO DELL'APPLICAZIONE DELLA D.I.A., PREVISTA DA NORME REGIONALI SOLO SE VIGENTI PRIMA DELL'11/04/2002. 
LE  NORME  REGIONALI  EMANATE  POSTERIORMENTE ALLA PREDETTA DATA POTRANNO   AVERE   INVECE    ESCLUSIVAMENTE   CARATTERE   RESTRITTIVO DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE.
 


 ART.1

OMISSIS
 

6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, posso- sono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni: 
a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 398; 
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle inno- vazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; 
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita rela- zione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteri- stiche sopra menzionate; 
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliarnenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
7. Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di urbanizzazione.
8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il temine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

OMISSIS

12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle regioni a statuto ordinario a partire dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente Legge. Le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.