ART.1
OMISSIS
6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie,
a scelta dell'interessato, posso- sono essere realizzati, in base a semplice
denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modifìcazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo
4, comma 7, del citato decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione
e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo
della volumetria non si tiene conto delle inno- vazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono
specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza
sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione
degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai
piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve
avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza
si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione
venga accompagnato da apposita rela- zione tecnica nella quale venga asseverata
l'esistenza di piani attuativi con le caratteri- stiche sopra menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliarnenti e le nuove
edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi
da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
7. Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare
il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di urbanizzazione.
8. La realizzazione degli interventi di cui al comma
6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale
è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare
le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n.490.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto
ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il temine di venti giorni per la presentazione
della denuncia di inizio dell'attività, di cui all'articolo 4, comma
11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia
è priva di effetti.
OMISSIS
12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle
regioni a statuto ordinario a partire dal novantesimo giorno dalla data
di entrata in vigore della presente Legge. Le regioni a statuto ordinario,
con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al comma
6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.
|