17/07/2010
FISCO e CONDOMINIO
Il Condominio dall’anno
1998 è divenuto, (Legge N. 449 del 27/12/97), sostituto
d’imposta (anche i condomini con non più di 4 condomini)
e quindi l’amministratore deve adempiere a due
tipi d'incombenze fiscali:
- mensili, per
cui dovrà effettuare il versamento
della ritenuta di acconto del 20% sugli imponibili per i professionisti
che hanno eseguito prestazioni per il condominio e, dall'anno 2008,
della
ritenuta di acconto del 4% sugli imponibili delle ditte fornitrici di
servizi al condominio, il versamento dell’acconto
della quota IRPEF per i dipendenti del condominio (di solito
pulitori o portieri) ed i versamenti per i contributi INPS
dovuti. Tutte queste operazioni, da effettuare
con appositi modelli (F24), debbono essere eseguite entro il giorno sedici (salvo
festivi) del mese successivo a quello del pagamento delle varie prestazioni;
- annuali, per
cui dovrà effettuare entro il mese
previsto l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, che rilascerà idonea ricevuta,
della modulistica prevista (770 base e necessari
allegati) in cui saranno riportati i nominativi
delle persone fisiche e giuridiche (dipendenti, professionisti ed assimilati) che hanno
lavorato per il condominio nell’anno precedente, i relativi
compensi pagati, le ritenute di acconto e gli eventuali
contributi INPS versati, il T.F.R. complessivamente
maturato e quant’altro previsto.
L’amministratore
deve anche, peraltro, allegare alla sua personale
denuncia dei redditi, comunque presentata, per ogni condominio amministrato
nell'anno cui si riferisce la denuncia, un elenco (QUADRO
AC Comunicazioni dell'amministratore
di condominio) delle Ditte che abbiano avuto
compensi superiori alle £.500.000
(I.V.A.
inclusa).
Sarà utile controllare
il regolare pagamento, da
parte dell'amministratore, dei premi
di assicurazione R.C. relativi allo stabile condominiale
affinché il Condominio e quindi i singoli Condomini
non vengano a restare privi della copertura assicurativa ed
anche che il capitale assicurato sia pari a quello necessario
per la ricostruzione dello stabile, onde non incorrere nel
risarcimento
proporzionale in caso di sinistro.