17/07/2010

 

FISCO e CONDOMINIO

 

Il Condominio dall’anno 1998 è divenuto, (Legge N. 449 del 27/12/97),  sostituto  d’imposta (anche i condomini con non più di 4 condomini) e quindi l’amministratore deve  adempiere a due tipi d'incombenze fiscali:


- mensili, per  cui  dovrà  effettuare  il  versamento della  ritenuta  di  acconto del 20% sugli imponibili  per i  professionisti che hanno eseguito prestazioni per il condominio e, dall'anno 2008, della ritenuta di acconto del 4% sugli imponibili delle ditte fornitrici di servizi al condominio, il versamento  dell’acconto  della quota IRPEF per i  dipendenti del  condominio (di solito pulitori o portieri) ed  i versamenti  per i contributi INPS  dovuti. Tutte  queste  operazioni, da  effettuare  con  appositi modelli (F24), debbono essere eseguite entro il giorno sedici (salvo festivi) del mese successivo a quello del pagamento delle varie prestazioni;


- annuali, per   cui  dovrà  effettuare  entro  il  mese  previsto l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, che rilascerà idonea  ricevuta,  della  modulistica  prevista   (770 base e necessari allegati)  in  cui  saranno  riportati  i nominativi delle persone fisiche e giuridiche (dipendenti, professionisti ed assimilati) che hanno lavorato per il condominio nell’anno precedente,  i relativi  compensi  pagati, le  ritenute di acconto e  gli  eventuali  contributi  INPS  versati,  il T.F.R.  complessivamente  maturato  e quant’altro previsto.

L’amministratore  deve  anche,  peraltro, allegare  alla  sua  personale  denuncia dei redditi, comunque presentata, per ogni condominio amministrato nell'anno cui si riferisce la denuncia, un elenco  (QUADRO AC Comunicazioni dell'amministratore di condominio) delle Ditte che abbiano avuto compensi superiori alle £.500.000 (I.V.A. inclusa).


Sarà   utile  controllare   il   regolare   pagamento,   da   parte dell'amministratore,  dei  premi  di assicurazione R.C. relativi allo  stabile  condominiale  affinché il  Condominio e  quindi i  singoli Condomini  non vengano a  restare privi della  copertura assicurativa ed anche che il capitale assicurato  sia  pari a  quello necessario  per la ricostruzione dello  stabile, onde non incorrere  nel risarcimento proporzionale  in caso di sinistro.