LEGGE FINANZIARIA 2005
27/08/2008 14.34
STRALCIO................. La possibilità di usufruire della detrazione d’imposta del 36 %
con Iva al 10% è stata prorogata fino al 31 dicembre 2005
OMISSIS...... Il comma 244
Il comma 332
Il comma 333
Il comma 334
Il comma 342 dichiara che i poteri di accertamento, rettifica e liquidazione degli uffici delle imposte non si applicano nei confronti di redditi derivanti da locazione di fabbricati dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15% ed il 10% del valore catastale dell’immobile. Ai sensi del comma 343 in caso di omessa registrazione del contratto di locazione d’immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d’imposta antecedenti. Inoltre ai fini della determinazione del reddito, si presume, quale importo del canone, il 10% del valore catastale dell’immobile. Tali disposizioni non si applicano tuttavia nei confronti dei contratti di locazione stipulati o rinnovati con il supporto delle associazioni di categoria, a norma degli art.2, comma 3 e 4, commi 2 e 3 della Legge 431/1998. Il comma 346 dispone la nullità di tutti i contratti di locazione o che comunque costituiscano diritti relativi di godimento di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, se ricorrendone i presupposti, non sono registrati. Il comma 558 Modificando l’art.23, comma 7, del D.P.R. 380/2001, dispone che contestualmente al certificato di collaudo finale, va presentata, allo sportello unico dell’edilizia, anche ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento:
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