LEGGE FINANZIARIA 2005
DEL 30.12.2004, N.311.

27/08/2008 14.34


STRALCIO.................

La possibilità di usufruire della detrazione d’imposta del 36 % con Iva al 10% è stata prorogata fino al 31 dicembre 2005
 

OMISSIS......

Il comma 244
stabilisce che nelle cooperative edilizie a proprietà divisa si può procedere allo scioglimento quando i soci si sono accollati, pro-capite, l'intero importo del mutuo.

Il comma 332
introduce l'obbligo di indicare il codice fiscale nelle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, nelle richieste di permessi di costruire ed in ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni, relativo al soggetto dichiarante, agli esecutori ed ai progettisti delle opere.

Il comma 333
introduce l’obbligo d’inserimento del codice fiscale degli utenti nei contratti di somministrazione di servizi idrici e del gas.

Il comma 334 
introduce l'obbligo da parte degli uffici pubblici di comunicare all'anagrafe tributaria le notizie relative ai titoli edilizi abilitativi, nonché alle concessioni, abilitazioni e licenze, nonché l'obbligo da parte delle aziende erogatrici di energia e servizi idrici di comunicare i dati identificativi catastali degli immobili presso i quali vengono attivate le utenze.

Il comma 342 dichiara che i poteri di accertamento, rettifica e liquidazione degli uffici delle imposte non si applicano nei confronti di redditi derivanti da locazione di fabbricati dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15% ed il 10% del valore catastale dell’immobile.

Ai sensi del comma 343 in caso di omessa registrazione del contratto di locazione d’immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d’imposta antecedenti. Inoltre ai fini della determinazione del reddito, si presume, quale importo del canone, il 10% del valore catastale dell’immobile. Tali disposizioni non si applicano tuttavia nei confronti dei contratti di locazione stipulati o rinnovati con il supporto delle associazioni di categoria, a norma degli art.2, comma 3 e 4, commi 2 e 3 della Legge 431/1998.

Il comma 346 dispone la nullità di tutti i contratti di locazione o che comunque costituiscano diritti relativi di godimento di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, se ricorrendone i presupposti, non sono registrati.

Il comma 558

Modificando l’art.23, comma 7, del D.P.R. 380/2001, dispone che contestualmente al certificato di collaudo finale, va presentata, allo sportello unico dell’edilizia, anche ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento: