NOVITA' SULLE DETRAZIONI IRPEF ( PER I LAVORI
DI RISTRUTTURAZIONE ECC.) DI CUI
 ALLA LEGGE 28/12/2001, n.448




 
La Legge finanziaria per il 2002 ha prorogato fino al 31/12/2002 le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio ( detrazione IRPEF pari al 36% della spesa effettivamente sostenuta ed aliquota IVA del 10%) con le seguenti importanti modifiche :

- Lavori eseguiti nel 2002 in prosecuzione 
  di lavori già avviati dopo il 1° gennaio 1998.

In questo caso il limite massimo delle spese per le quali si può detrarre il 36% risulta essere sempre di £. 150.000.000, calcolando però tutte le spese complessivamente sostenute dal 1° gennaio 1998. La detrazione d'imposta derivante dovrà tassativamente essere ripartita in 10 anni e non come prima, a scelta del contribuente, in 5 o 10 anni.

- Lavori eseguiti nel solo 2002

La detrazione d'imposta derivante dovrà tassativamente essere ripartita in 10 anni e non come prima, a scelta del contribuente, in 5 o 10 anni.

Le agevolazioni sono state estese anche per gli interventi, realizzati nel 2002, per l'adozione della tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto idrogeologico.

Le agevolazioni si applicano anche nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati nel caso tassativo che gli interventi di recupero siano eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzioni o ristrutturazioni immobiliari e da cooperative edilizie, che provvedano successivamente, non oltre il 30 giugno 2003, alla vendita o all'as- segnazione dell'unità immobiliare. Le agevolazioni si applicheranno a favore dell'acquirente o dell'assegnatario dell'immobile, nella misura pari al 36% del valore degli interventi eseguiti, pro quota, entro un limite massimo pari al 25 % del prezzo risultante nell'atto pubblico. 
La detrazione fiscale non può comunque superare £.150.000.000, quale limite massimo fis- sato dalla Legge n.488 del 1999.