La Legge finanziaria per il 2002 ha prorogato
fino al 31/12/2002 le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero
edilizio ( detrazione IRPEF pari al 36% della spesa effettivamente sostenuta
ed aliquota IVA del 10%) con le seguenti importanti modifiche :
- Lavori eseguiti nel 2002
in prosecuzione
di lavori già avviati dopo il 1°
gennaio 1998.
In questo caso il limite massimo delle spese per le quali
si può detrarre il 36% risulta essere sempre di £. 150.000.000,
calcolando però tutte le spese complessivamente sostenute dal 1°
gennaio 1998. La detrazione d'imposta derivante dovrà tassativamente
essere ripartita in 10 anni e non come
prima, a scelta del contribuente, in 5 o 10 anni.
- Lavori eseguiti nel solo
2002.
La detrazione d'imposta derivante dovrà tassativamente
essere ripartita in 10 anni e non come
prima, a scelta del contribuente, in 5 o 10 anni.
Le agevolazioni sono state estese anche per gli interventi,
realizzati nel 2002, per l'adozione della tutela ambientale e di difesa
del territorio e del suolo dai rischi di dissesto idrogeologico.
Le agevolazioni si applicano anche nel caso di interventi
di recupero del patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati nel caso
tassativo che gli interventi di recupero siano eseguiti entro il 31 dicembre
2002 da imprese di costruzioni o ristrutturazioni immobiliari e da cooperative
edilizie, che provvedano successivamente, non
oltre il 30 giugno 2003, alla vendita o all'as- segnazione dell'unità
immobiliare. Le agevolazioni si applicheranno a favore dell'acquirente
o dell'assegnatario dell'immobile, nella misura pari al 36% del valore
degli interventi eseguiti, pro quota, entro un limite massimo pari
al 25 % del prezzo risultante nell'atto pubblico.
La detrazione fiscale non può
comunque superare £.150.000.000, quale limite massimo
fis- sato dalla Legge n.488 del 1999.