14/06/2008 14.41
FINANZIARIA 2008 (n.3 articoli per complessivi 1.193 commi)
Disposizioni di maggiore interesse per le attività condominiali ed i professionisti in genere:
- ai sensi del comma 288 dell'art.1, a decorrere dall'anno 2009 il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile volte al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche;
- ai sensi del comma 282 dell'art.2, il rilascio del certificato di agibilità per le nuove costruzioni di cui al D. Leg.vo 192/2005 (permesso di costruire richiesto o DIA presentata, dopo l'8.10.2005) è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio;
- Sono state prorogate fino al 31/12/2010 le detrazioni (36% e 55%), e per quanto riguarda quelle relative al risparmio energetico, da ripartire in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10, su scelta irrevocabile del contribuente operata all'atto della prima detrazione (art.1, comma 24, punto b), per gli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico inclusi quelli riguardanti interi fabbricati tendo presente, oltre agli altri adempimenti obbligatori, anche quello dell'inserimento in fattura del costo della manodopera;
- L'aliquota IVA agevolata del 10%, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su edifici a prevalente destinazione residenziale, è stata prorogata fino al 31/12/2010. Rimangono in vigore le clausole per individuare le aliquote dell'IVA con riguardo alle prestazioni che prevedono la fornitura di beni significativi;
- Ai sensi del punto C) del comma 24 dell'art. 1 per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per la installazione di pannelli solari, a differenza di quanto previsto per l'anno 2007, per l'anno 2008 non devono essere redatti né la certificazione energetica dell'edificio né l'attestato di qualificazione energetica. Le agevolazioni previste in materia di impianti di climatizzazione invernale sono estese anche per la sostituzione di caldaie con altre non a condensazione nel rispetto però dei limiti e delle modalità stabilite;
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