LEGGE REGIONALE 12 settembre 2002, n. 31.
Istituzione del fascicolo del fabbricato.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
p r o m u l g a
la seguente legge :
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. I comuni del Lazio hanno la facoltà, nell'ambito della propria
competenza territoriale, di istituire un fascicolo per ogni fabbricato
esistente o di nuova costruzione, così come previsto al comma 2.
2. Con la presente legge, la Regione, considerata la necessità
di conoscere lo stato conservativo del patrimonio edilizio, di provvedere
alla individuazione di situazioni a rischio relative a fabbricati pubblici
e privati e di programmare eventuali interventi di ristrutturazione e di
manutenzione degli stessi , onde prevenire rischi di eventi calamitosi,
istituisce il fascicolo del fabbricato per ogni costruzione esistente o
di nuova realizzazione, sia privata che pubblica, nell'ambito del territorio
comunale, indipendentemente dalla destinazione funzionale.
3. Il fascicolo del fabbricato deve assicurare, di norma, una conoscenza
completa dei fabbricati a partire dall'epoca della loro costruzione, riportando
tutte le modificazioni e gli adeguamenti eventualmente introdotti.
Art. 2
(Definizioni)
1. Per fabbricati, sia privati che pubblici, di nuova costruzione si
intendono i fabbricati ultimati successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge; per fabbricati esistenti si intendono i fabbricati
ultimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per proprietari si intendono:
a) nel caso di fabbricati di nuova costruzione. i soggetti che si identificano
con le stazioni appaltanti;
b) nel caso di fabbricati esistenti o il singolo proprietario dell'intero
fabbricato o, in solido. i proprietari delle singole porzioni del fabbricato,
ove non sia costituito un condominio, o il condominio, se costituito.
3. Per costruttori si intendono i soggetti responsabili o intestatari,
per legge, ed in base alla concessione edilizia originaria, del titolo
a costruire.
Art. 3
(Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale approva, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione che fissa:
a) lo schema del fascicolo del fabbricato;
b) i termini di scadenza per il completamente del fascicolo del fabbricato
nelle aree di particolare rischio;
c) le procedure di compilazione del fascicolo del fabbricato ed il
relativo aggiornamento;
d) l'anagrafe degli immobili e le caratteristiche;
e) le modalità ed i principi delle convenzioni che ì
comuni stipulano con gli ordini ed i collegi professionali;
f) le modalità di individuazione delle zone a rischio, per le
quali è necessaria ed indispensabile la
redazione del fascicolo del fabbricato. Dette zone a rischio sono classificate
a cura dei comuni, in base ad un'indagine tecnica che tiene conto delle
caratteristiche sismiche, geologiche e geotermiche del suolo e del sottosuolo,
nonché della situazione della rete fognaria e degli
impianti comunali, del livello delle falde freatiche, della presenza
di insediamenti periferici, di
centri storici e di abusivismo edilizio;
Art. 4
(Fascicolo del fabbricato e scheda di sintesi)
1. Nei comuni che si avvalgono della facoltà prevista all'articolo
1 i proprietari devono affidare a professionisti iscritti ai rispettivi
albi professionali, nel rispetto delle competenze prevista dalla vigente
normativa, l'incarico di predisporre ìl fascicolo del fabbricato,
che deve contenere, di norma, per il fabbricato e le pertinenze, tutte
le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia,
catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa, con le modificazioni
e gli adeguamenti eventualmente intervenuti nel tempo Una sintesi delle
informazioni contenute nel fascicolo devo essere riportata in una scheda
informatizzabile. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 sono
definiti i modelli di riferimento e sono fornite le disposizioni necessarie
per la redazione del fascicolo e della scheda.
2. In caso di necessità e sulla base di adeguate motivazioni
il professionista incaricato propone una seconda fase di approfondimento
conoscitivo per effettuare ulteriori specifici controlli specialistici
ed eventualmente a seguito dei conseguenti risultati, per eseguire,
interventi idonei a ripristinare le condizioni di sicurezza del fabbricato.
Inoltre il professionista può proporre
un piano di corretta gestione del fabbricato per migliorarne il livello
qualitativo.
3. Il fascicolo, completo di tutti gli elaborati,
deve rimanere depositato presso il proprietario
o l'amministratore, del fabbricato a disposizione per ogni controllo da
parte delle autorità competenti.
4. In occasione di compravendita o locazioni i venditori o i locatari
sono tenuti, a richiesta, a fornire all'acquirente o al conduttore i dati
e le informazioni contenute nel fascicolo del fabbricato e nella scheda
di sintesi.
Art 5
(Aggiornamenti)
1. Il fascicolo del fabbricato e la relativa scheda di sintesi devono
essere aggiornati in occasione di ogni lavoro o modifica significativa
dello stato di fatto e/o della destinazione d'uso dell'intero fabbricato
o di parte dì esso. L'aggiornamento deve essere effettuato anche
nel caso di lavori eseguiti sul fabbricato e sulle relative pertinenze
da enti erogatori di pubblici servizi, quali, tra gli altri, energia elettrica,
acqua, gas, telefono. L'aggiornamento deve essere completato entra trenta
giorni dalla data di ultimazione dei lavori o delle modifiche effettuate.
2. Oltre agli aggiornamenti di cui al comma 1. i proprietari devono
assicurare un aggiornamento periodico del fascicolo del fabbricato e della
relativa scheda di sintesi nel rispetto dei termini di scadenza che sono
fissati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 3, sulla base
anche della vetustà degli edifici e della tipologia edilizia. I
suddetti termini per l'aggiornamento non possono essere inferiori a cinque
anni e superiori a dieci anni.
3. La scheda di sintesi di cui all'articolo 4, comma 1, nonché
gli aggiornamenti di cui al presente articolo devono essere trasmessi all'ente
proposto ai sensi dell'articolo 6, comma 1 entro trenta giorni dal termine
fissato per il completamente del fascicolo del fabbricato.
Art. 6
(Compiti dei comuni)
1. I comuni del Lazio sono individuati come enti preposti, ciascuno
nell'ambito della propria competenza territoriale, a provvedere alla
diretta vigilanza sull'attuazione della presente legge.
2. I comuni devono:
a) raccogliere su supporto informatico i dati relativi alle schede
del fascicolo del fabbricato secondo le specifiche riportate nel regolamento
di attuazione di cui all'articolo 3;
b) trasmettere i dati complessivi alla Regione e a tutti gli altri
enti pubblici che ne facciano richiesta;
c) intervenire in caso di inadempienza dei soggetti interessati;
d) utilizzare la banca dati dei fascicoli del fabbricato per attuare
una politica di prevenzione e corretta gestione territoriale e per ottimizzare
i servizi sul territorio.
Art. 7
(Oneri e contributi)
1. Gli oneri per la redazione del fascicolo del fabbricato sono a carico
dei proprietari.
2. La Regione trasferisce risorse specifiche ai comuni per l'attuazione
della presente legge ed in particolare per specifici controlli specialistici
od eventuali interventi idonei a ripristinare le condizioni di sicurezza
del fabbricati.
3. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 sono indicate
le modalità, i termini e le condizioni di concessione dei contributi
di cui al comma 2.
4. Il comune può accordare riduzioni in relazione all'imposta
comunale sugli immobili (ICI).
5. La Giunta regionale sottopone per l'approvazione al Consiglio entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge una proposta
di legge di iniziativa regionale da inviare all'esame del Parlamento per
integrare i contributi previsti.
Art. 8
(Disposizione finanziaria)
Per l'attuazione della presente legge è istituito nel bilancio
di previsione della Regione per l'anno 2002 apposito capitolo da iscrivere
all'U.P.B. E61 denominato "spese per l'istituzione del fascicolo del fabbricato"
con lo stanziamento di euro 100.000,00
2. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con prelevamento
di pari importo dall'U.P.B. T21.
Data a Roma, addì 12 settembre 2002
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