Art.
1 - Fascicolo del fabbricato -
1. E’ istituito,
relativamente a ciascun fabbricato, il fascicolo del fabbricato. Detto
fascicolo è redatto, aggiornato con cadenza non superiore a dieci
anni e tenuto a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio.
Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'edificio - di
tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico - con l'obiettivo
di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove possibile,
dalle fasi di costruzione dello stesso e su cui registrare le modifiche
apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento
alle componenti statiche, funzionali ed impiantistiche.
2. La produzione
del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è presupposto
del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale
relative all'intero fabbricato od a singole parti dello stesso. Al momento
della stipula o di rinnovo di contratti di locazione nonché in caso
di alienazione del fabbricato o di singole unità immobiliari è
resa, da parte del proprietario e dell'amministratore del condominio, apposita
dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla
presente legge.
3. Alla compilazione
del fascicolo di fabbricato provvede un tecnico abilitato sulla base della
documentazione tecnico-amministrativa fornita dal proprietario o dall'amministratore
del condominio ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori
elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.
4. L'acquisizione
presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione
tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del Fascicolo, avviene
senza oneri per la parte interessata.
5. Con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, è approvato lo schema tipo del Fascicolo
del fabbricato e sono indicati, altresì, i contenuti e le modalità
di redazione e di aggiornamento dello stesso.
Art. 2 -
Messa in sicurezza del patrimonio edilizio -
1. I comuni
individuano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
le aree al cui interno sono compresi i fabbricati da assoggettare prioritariamente
al programma di messa in sicurezza del patrimonio edilizio, attraverso
la puntuale ricognizione del singolo fabbricato e del relativo stato di
conservazione, nonché l'attuazione delle misure tese a favorirne
la manutenzione programmata.
2. L'individuazione
delle aree di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti
criteri:
a) particolari
caratteristiche del sottosuolo;
b) manifesta
presenza di abusivismo edilizio;
c) inclusione
tra quelle assoggettate a vincoli derivanti da condizioni di fragilità
(sismico, idrogeologico, ecc.)
d) presenza
di insediamenti definibili come centri storici.
3. In relazione
a particolari situazioni territoriali, i comuni, ai fini della individuazione
delle aree di cui al comma 1, possono indicare criteri aggiuntivi rispetto
a quelli elencati alle lettere a), b), c), e d) del medesimo comma 1.
4. All'interno
delle aree delimitate ai sensi dei commi 1 e 2, i comuni possono graduare
l'obbligo di sottoporre a verifica gli edifici tenendo conto anche dei
seguenti caratteri:
a) epoca di
costruzione;
b) sistema
costruttivo (muratura, cemento armato, acciaio, struttura mista, ecc.);
c) rilevanza
di interventi di risanamento o ristrutturazione edilizia che abbiano comportato
mutamento nella destinazione d'uso ovvero siano stati oggetto di incremento
di volumetria, superiore al venti per cento, rispetto a quella originaria;
d) particolare
consistenza in termini volumetrici o dimensionali.
5. Le disposizioni
della presente legge si applicano a tutti gli edifici ricadenti nel territorio
nazionale, qualunque ne sia la destinazione funzionale, ad eccezione degli
edifici aventi un numero di piani fuori terra non superiore a due. Sono
escluse, altresì, dall'ambito di applicazione le costruzioni ad
uso artigianale, commerciale o industriale aventi un'altezza non superiore
a metri nove.
Art. 3 -
Termini di predisposizione del fascicolo del fabbricato -
1. Per gli
edifici ricadenti nelle aree individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo
6, il fascicolo del fabbricato è predisposto entro ventiquattro
mesi dalla avvenuta individuazione delle aree.
2. Per gli
edifici ricadenti in aree esondabili, a rischio frana e, nei comuni classificati
a rischio sismico per quelli realizzati anteriormente al 1975, il fascicolo
del fabbricato è comunque predisposto entro ventiquattro mesi dall'entrata
in vigore della presente legge.
3. Fermo restando
quanto stabilito ai commi 1 e 2, i comuni definiscono altresì, anche
con riferimento alla data di ultimazione del fabbricato ed ai criteri di
cui al comma 3 dell'articolo 2, le modalità di graduazione della
predisposizione del fascicolo del fabbricato in modo che l'obbligo dell'adempimento
venga esteso, entro il termine di dieci anni dall'entrata in vigore della
presente legge, alla totalità degli edifici ricadenti nell'ambito
territoriale di competenza.
4. In caso
di mancata adozione, da parte di singoli comuni, dei provvedimenti indicati
all'articolo 6, per ciascun edificio ricadente all'interno dei comuni inadempienti
il fascicolo del fabbricato è comunque predisposto entro trenta
mesi dall'entrata in vigore. della presente legge.
Art. 4 -
Attestato di conformità e certificato di idoneità statico-funzionale
-
1. Il professionista
incaricato, all'atto di predisporre il Fascicolo del fabbricato e in occasione
di ogni suo aggiornamento, rilascia una delle seguenti certificazioni:
a) attestazione
di conformità alla originaria configurazione del fabbricato, nel
caso che l'immobile non abbia subito modifiche sostanziali sia sotto il
profilo strutturale che funzionale, e di rispondenza degli impianti alla
vigente normativa nonché dichiarazione di assenza di elementi rilevabili
senza ausilio di specifica strumentazione che possano far ritenere come
necessarie ulteriori verifiche;
b) certificazione
di idoneità statico-funzionale dell'edificio in relazione alle attuali
condizioni di esercizio dello stesso nel caso siano state apportate modifiche
sostanziali rispetto alla configurazione originaria dell'immobile ovvero
siano stati prescritti, in sede di redazione del Fascicolo, interventi
ritenuti necessari ai fini del raggiungimento di adeguate condizioni di
sicurezza.
2. Nell'impossibilità
di immediato rilascio della attestazione di cui alla lettera a) del comma
1, il professionista incaricato propone al proprietario o all'amministratore
del condominio, in apposita relazione tecnica, le ulteriori indagini e
gli eventuali interventi da predisporre ovvero i provvedimenti da assumere
al fine di poter dichiarare entro i successivi dodici mesi, l'idoneità,
sia sotto il profilo statico che funzionale dell'edificio o l'adeguamento
alla normativa vigente per quanto attiene l'impiantistica.
3. Copia conforme
delle certificazioni di cui al comma 1, nonché della relazione di
cui al comma 2, dovranno essere trasmesse, a cura del proprietario o dell'amministratore
del condominio, al competente ufficio comunale entro i successivi sessanta
giorni dall'acquisizione.
Art. 5 -
Requisiti professionali del tecnico incaricato -
Il professionista
incaricato dello svolgimento delle attività professionali derivanti
dalla presente legge deve avere una anzianità di iscrizione, nel
rispettivo albo professionale, non inferiore ad anni dieci.
Art. 6 -
Convenzioni nazionali -
1. In considerazione
delle particolari finalità sociali della presente legge, il Ministro
dei lavori pubblici, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, convoca gli Ordini ed i Collegi dei professionisti abilitati alla
redazione del Fascicolo del fabbricato al fine di promuovere una convenzione
nazionale per la definizione agevolata dei relativi compensi.
2. Con le
medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro dei lavori pubblici,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca le
organizzazioni delle società di assicurazione e quelle della proprietà
edilizia al fine di promuovere una convenzione nazionale che definisca
premi assicurativi agevolati per i fabbricati dotati del fascicolo di cui
all'articolo 5.
Art. 7 -
Schema tipo del fascicolo del fabbricato -
1. Con decreto
del ministro dei Lavori Pubblici da emanare entro centoventi giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, è approvato lo schema tipo del fascicolo
di fabbricato e sono indicati, altresì, i contenuti e le modalità
di redazione e di aggiornamento dello stesso.
Art. 8 -
Controllo -
1. E' demandato
ai comuni il controllo sugli adempimenti indicati negli articoli del presente
capo e, a tal fine, può prevedersi l'istituzione di una speciale
anagrafe del patrimonio edilizio.(Omissis...)