Il TAR del Lazio con sentenza n.1219/2002 ha
dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondati due ricorsi,
proposti da un privato cittadino, contro la delibera del Fascicolo
del Fabbricato del Consiglio Comunale
n. 166/99 (istituzione del libretto casa) e della giunta comunale n. 473/2000
(schema del fascicolo del fabbricato).
Quindi, al momento, sussiste
pienamente l'obbligo dell'effettuazione del fascicolo
del fabbricato per il Comune di Roma.
La V sezione del Consiglio di Stato
con ordinanza del 2 luglio 2002, n.2714 ha accolto il ricorso di un proprietario
di casa sospendendo l'efficacia della sentenza del Tar Lazio - Roma -
sezione II 1219/2002, resa tra le parti concernente la DISCIPLINA NORMATIVA
PER EDIFICI NEL COMUNE DI ROMA DI UN FASCICOLO DEL FABBRICATO.
La predetta sezione ha dedotto
la illegittimità della prestazione imposta ai cittadini residenti
nel Comune di Roma senza una specifica previsione legislativa che preveda
tale facoltà.
Al momento siamo in attesa di chi
ci dica cosa si deve fare!!!!!!
Settembre 2002 " l'attesa è
finita !!!!!! " ed è stata premiata la speranza di tecnici ed affini
per una più abbondante fatturazione.
Ora non solo il Comune di Roma ma
tutti i Comuni del Lazio potranno istituire un nuovo Ufficio con impiegati,
scartoffie varie, esame progetti-proposte, controlli, aggiornamenti ecc.
con il risultato aspettato da tutti quelli preoccupati della sicurezza degli edifici.
Gli addetti al settore si sono asciugati le lacrime, sui loro volti avviliti
dalle predette sentenze è tornato radioso il sorriso illuminato
dal
sole dell'avvenire, i loro computer
hanno ripreso a ronzare e le loro segretarie hanno ripreso ad inviare all'utenza
ormai ben più vasta di prima le offerte per gli adempimenti prescritti.
C'è lavoro per tutti i tecnici del Lazio e d'Italia, (anzi aspettiamoci
un nuovo tipo di immigrante, il geometra extracomunitario che a bordo di
carrette del mare e a dorso di asino invaderà il Lazio alla conquista
degli uffici tecnici comunali all'uopo istituiti).
La Regione
Lazio ha
legiferato in materia.
Infatti la Legge Regionale del 12/09/02
n.31, all'art.1 recita I comuni del Lazio hanno la facoltà,
nell'ambito della propria competenza territoriale, di istituire un fascicolo
per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione, così come
previsto al comma 2.
Quindi il fascicolo del fabbricato
potrà essere istituito da tutti i Comuni del Lazio, che lo vorranno,
per dare finalmente sicurezza, a sentire i vari Consigli Comunali, ai loro
preoccupatissimi cittadini proprietari di case.
Per l'inizio delle operazioni sul
campo, un ultimo sospiro,
bisognerà aspettare l'approvazione, da effettuarsi entro 90
giorni dalla promulgazione della Legge, del relativo Regolamento di esecuzione
per conoscere i modi di effettuazione ed i tempi del nuovo fascicolo
del fabbricato.
In data 25/03/05 la Giunta Regionale
su proposta dell'Assessore ai trasporti e lavori pubblici all'unanimità
ha deliberato di adottare il regolamento di attuazione della Legge Regionale
12 settembre 2002, n.31, concernente l'istituzione del fascicolo del fabbricato.
Il regolamento è costituito da 11 articoli ed 1 allegato.
Da quel giorno beato è iniziato
il lavoro dei vari professionisti che si offrono, compilano scartoffie
e CD che nessuno legge o ha voglia di consultare,
-
i tecnici domandano,
s'informano sui tramezzi spostati anche venti anni prima, prendono doverosi
appunti, chiedono planimetrie
catastali cui nessuno avrebbe mai pensato, insomma cercano di fare sapere
che stanno lavorando alacremente,
-
gli agronomi, con sapienza, si arrampicano agilmente sugli alberi del giardino condominiale, saggiano l'humus dei terreni, scacciano
le formiche, dando direttive all'amministratore visto come un piccolo imprenditore
agricolo, relazionano sullo stato di salute, altrimenti inconoscibile per
gli ignari condomini, delle essenze arboree condominiali che potrebbero
rovinare a sentir loro, pericolosamente al suolo,
-
i laureati in geologia, increduli per le richieste
d'intervento dopo anni di sbadigli, relazionano
"speditivamente"
sul sottosuolo degli stabili (nel senso che non controllano nulla direttamente
ma vanno presso l'ufficio apposito del Comune di Roma per copiare qualcosa
da immettere poi nell'apposita sezione del f.d..f.), il tutto per la "sicurezza"
dei condomini.
Alcuni amministratori,
pochissimi in verità,
forse solo il sottoscritto,
con un minimo di preparazione professionale, sicuri dell'inutilità totale del
lavorio di quanto sopra, per non gravare di spese inutili i proprietari di case,
resistono
alla tentazione
ed al presunto
obbligo della
redazione del Fascicolo del Fabbricato. Non lo mettono all'ordine del giorno
delle assemblee condominiali, malgrado anche qualche richiesta, ne ostacolano
quindi l'esecuzione a loro rischio. Spiegano che loro stessi, persone sempre di
esperienza, o i condomini medesimi sono capacissimi di vedere crepe nei muri o
alberi pendenti che stanno per cadere e che quindi solo allora potrebbero
affidare a tecnici qualificati i necessari controlli. Infatti avendo constatato
l'assenza di sanzioni non previste nelle normative, questi amministratori
si rifiutano di procedere.
Il Comune di Roma preoccupato
per queste resistenze alla redazione del f. d. f. (sicuramente sollecitato dagli
ordini e collegi dei professionisti interessati è però
corso
ai ripari) infatti ha deliberato che i condomini facenti parte di un condominio
privo del predetto fascicolo non possono chiedere permessi per costruire (D.I.A.
ecc.). Questa delibera prima inosservata, ultimamente è stata attesa
dai vari Municipi del Comune di Roma obbligando i predetti restii
amministratori,
tranne il sottoscritto, a capitolare innanzi alle pressanti richieste dei tecnici
sempre preoccupatissimi della sicurezza dei condomini.
Ma il giorno 13/XI/05 il
T.A.R. del Lazio accoglieva
il ricorso di Confedilizia per l'annullamento della deliberazione n. 27
del 24 febbraio 2004 con cui il Consiglio Comunale di Roma ha provveduto
all'istituzione del fascicolo del fabbricato e quindi
ha rovinato ancora
la torta ai buongustai.
Attualmente gli orfani del f. d.
f. mugugnano, gufando ed auspicando un qualche disastro edilizio che
colpisca gli edifici non fascicolati (sarebbe
il massimo) nella speranza che il Consiglio
di Stato prontamente adito dal Comune di Roma, ribalti la sentenza onde
permettere di fascicolare tutta Roma, magari anche il Colosseo. (A sentir
loro tutti gli altri edifici condominiali d'Italia sarebbero a forte rischio,
in quanto gli altri comuni e comproprietari se ne fregano delle loro malevole profezie).
FINIS
FASCICULI AEDIFICII
Il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio sul ricorso n.5627/2004, proposto dalla Confederazione Italiana
della proprietà contro il Comune di Roma e nei confronti della Regione
Lazio per l'annullamento della deliberazione del Comune di Roma n. 27 del
24 febbraio 2004 con la quale il Consiglio Comunale di Roma ha provveduto
alla istituzione el f.d.f., con pronuncia dell'8 novembre 2006 Sez. II
ha annullato la predetta delibera comunale e quindi il f.d.f. non si deve
fare.
TAR del Lazio:
Sentenza n. 12320/2006
Nella sentenza immediatamente esecutiva il
Tar afferma ovviamente che il contenuto del fascicolo del fabbricato non può
legittimamente essere il mero duplicato dei dati già acquisiti o esistenti
presso la Pubblica Amministrazione e che sono richiesti solo perché essa non
è in grado di ordinarli e valutarli correttamente. Inoltre, secondo il
Tribunale è illegittima l’imposizione di oneri complessi e di peso
eccessivo, per tutti i tipi di edifici e senza una minima discriminazione
tra loro. Infine, afferma ancora il Tar, la legge non ammette interventi ed
opere generalizzate sugli edifici di qualunque genere, età e condizione; con
la conseguenza che gli accertamenti, al fine d’evitare oneri eccessivi e
senza riguardo al loro peso sulle condizioni economiche dei proprietari,
devono esser suggeriti
solo in caso d’evidente, indifferibile ed
inevitabile necessità, se del caso con graduazione dei rimedi da realizzare.
Anche la Corte Costituzionale aveva bocciato la legge regionale campana per
l’istituzione del libretto casa e sono numerosi i pronunciamenti anche del
Consiglio di Stato, nello stesso senso.
Morale:
Gli amministratori,
(pochi tra cui lo scrivente), che non hanno fatto redigere il fascicolo del
fabbricato all'epoca obbligatorio, rischiando in proprio, hanno evitato di
fare sostenere ai loro condomini (belle) spese complessive di decine di
migliaia di euro a seconda della grandezza degli edifici condominiali, con
il vantaggio, per i condomini della non spese effettuate e per loro stessi
amministratori di un aumento dell'autostima e del decoro di sè non tangibile
ma di grande valore etico e professionale.