EDILIZIA E DINTORNI

04/07/2008 15.03


 

"L'alterazione del decoro architettonico si verifica non già quando si mutano le originarie linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile."

Cass. 16.05.2000 n.6341)

 


 Le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio dell'aria, di cui dovranno essere dotati gli esercizi ed i luoghi di lavoro con locali riservati ai fumatori ,sono state definite dal D.P.C.M. 23.12.2003.
 
 


EDILIZIA

Distanze - Sopraelevazioni
"La sopraelevazione di un fabbricato è una nuova costruzione e deve pertanto rispettare le distanze legali tra costruzioni stabilite dalla normativa vigente al momento della relativa realizzazione. Tale obbligo di rispetto sussiste anche quando la sopraelevazione sia "rientrata" rispetto al muro di appoggio, e questo sia stato costruito a distanza legale secondo la normativa all'epoca vigente."
Cass. II 7 dicembre 2004 n. 22895

 


APPALTI

Revisione dei prezzi - Espressa pattuizione
"In tema di appalto, il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi in presenza delle condizioni oggettive previste dall'art. 1664 C.c., essendo un elemento naturale del contratto, opera anche se non sia stato espressamente ribadito in occasione della sua stipulazione, ferma peraltro la facoltà delle parti di accordarsi per la sua esclusione o per una diversa disciplina."
Cass. II 4 marzo 2005, n.4779


PROFESSIONISTI

Direttore dei Lavori - obblighi e responsabilità
"In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata costituisce obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica. Conseguentemente il direttore dei lavori è responsabile per la cattiva esecuzione delle opere e per l'uso di materiali difformi rispetto a quelli previsti in progetto."
C. Conti II 12 gennaio 2006, n.18.


Parcheggio - Deroga agli strumenti urbanistici
"Ai sensi del disposto dell'art.9 della Legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tognoli), i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi, oppure nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. I parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici fermi restando, in ogni caso, i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale."
C. Stato VI 10 febbraio 2006, n.551