EDILIZIA E DINTORNI
04/07/2008 15.03
"L'alterazione del decoro architettonico si verifica non già
quando si mutano le originarie linee architettoniche, ma quando la nuova opera
si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile." Cass.
16.05.2000 n.6341)
Le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione
ed il ricambio dell'aria, di cui dovranno essere dotati gli esercizi ed
i luoghi di lavoro con locali riservati ai fumatori ,sono state definite
dal D.P.C.M. 23.12.2003.
EDILIZIA
Distanze - Sopraelevazioni
"La sopraelevazione di un fabbricato è una nuova
costruzione e deve pertanto rispettare le distanze legali tra costruzioni
stabilite dalla normativa vigente al momento della relativa realizzazione.
Tale obbligo di rispetto sussiste anche quando la sopraelevazione sia "rientrata"
rispetto al muro di appoggio, e questo sia stato costruito a distanza legale
secondo la normativa all'epoca vigente."
Cass. II 7 dicembre 2004 n. 22895
APPALTI
Revisione dei prezzi - Espressa pattuizione
"In tema di appalto, il diritto dell'appaltatore alla
revisione dei prezzi in presenza delle condizioni oggettive previste dall'art.
1664 C.c., essendo un elemento naturale del contratto, opera anche se non
sia stato espressamente ribadito in occasione della sua stipulazione, ferma
peraltro la facoltà delle parti di accordarsi per la sua esclusione o per una diversa disciplina."
Cass. II 4 marzo 2005, n.4779
PROFESSIONISTI
Direttore dei Lavori - obblighi e responsabilità
"In tema di responsabilità conseguente a vizi
o difformità dell'opera appaltata costituisce obbligazione del direttore
dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva
realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione
di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica. Conseguentemente il
direttore dei lavori è responsabile per la cattiva esecuzione delle
opere e per l'uso di materiali difformi rispetto a quelli previsti in
progetto."
C. Conti II 12 gennaio 2006, n.18.
Parcheggio - Deroga agli strumenti urbanistici
"Ai sensi del disposto dell'art.9 della Legge 24 marzo
1989 n. 122 (c.d. legge Tognoli), i proprietari di immobili possono realizzare
nel sottosuolo degli stessi, oppure nei locali siti al piano terreno dei
fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità
immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti
edilizi vigenti. I parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo
dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato,
purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto
conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la
tutela dei corpi idrici fermi restando, in ogni caso, i vincoli previsti
dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale." C. Stato VI 10 febbraio 2006, n.551
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