D.P.R. 22/10/2001 n.462
29/06/2010
Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di
impianti elettrici pericolosi
Il Presidente della Repubblica emana il seguente regolamento:
CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi
alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche,
agli impianti elettrici di messa terra e agli impianti elettrici in luoghi
con pericolo di esplosione collocati nei luoghi lavoro.
2. Con uno o più decreti del Ministero della salute,
di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il
Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte
ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti
di cui al comma I. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di
messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in
luoghi con pericolo di esplosione.
CAPO II - IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Art. 2. - Messa in esercizio e omologazione dell'impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa
a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore
che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa
vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti
ad omologazione dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto,
il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL
ed all'ASL o all'APA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove è stato
attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione
di cui al comma 2 è presentata allo stesso.
Art. 3. - Verifiche a campione
1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla
conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro
le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti
elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente
dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche
urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Art. 4. - Verifiche periodiche
- Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari
manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a
verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati
in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior
rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è
biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro
si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal
Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti
dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica
rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed
esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
CAPO III - IMPIANTI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
Art. 5. - Messa in esercizio e omologazione
I. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con
pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica
di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma
2.
2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore
dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità
ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto,
il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL
o all'ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA
competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità
alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei Comuni singoli o associati ove è stato
attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione
di cui al comma 3 è presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Art. 6. - Verifiche periodiche
- Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari
manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a
verifica periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro
si rivolge all'ASL o all'ARPA Dd ad eventuali organismi individuati dal
Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti
dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica
rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed
esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
Art. 7. -Verifiche straordinarie
I . Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL
o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività
produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI
CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate
nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.
Art. 8. - Variazioni relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio
competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti
per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti
e il trasferimento o spostamento degli impianti.
CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 9. - Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonché
i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute
in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente
regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti
pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Art. 10. - Entrata in vigore
I. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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