04/07/2010
Ogni condomino ha il
diritto di farsi rappresentare nell'assemblea senza che tale diritto trovi
limitazioni se non in quanto prescritto dal
regolamento condominiale contrattuale. Quindi, anche un estraneo al
condominio e anche l'amministratore, può essere portatore di deleghe, così
come infinito può essere il numero delle deleghe conferite. Il regolamento
contrattuale può disciplinare l'istituto delle deleghe, sia limitando il
numero di quelle di cui uno può essere portatore, sia vietando a qualcuno di
essere delegato.
Invece il
regolamento approvato a maggioranza in assemblea è inefficace circa sue
eventuali prescrizioni in fatto di deleghe.
E’
importante sapere che il delegato non può delegare a sua volta ad altri, a
meno che non sia autorizzato da chi ha dato la delega, perché il rapporto
tra delegante e delegato è fiduciario e personale.
Per quanto attiene al condominio, il delegato rappresenta in toto il
condomino che gli ha dato la delega, perfino se quest'ultimo gli ha
comunicato i limiti del suo mandato, o come votare su determinati punti
all'ordine del giorno. In tal caso il condomino delegante potrà dolersi per
l'operato del delegato, anche citandolo in giudizio,per il voto espresso in
modo differente dalle sue istruzioni, ma il rapporto si estingue tra i due,
e non coinvolge la validità delle decisioni prese in assemblea. In ultimo se
una persona è delegata da più condomini, può votare sullo stesso punto
all'ordine del giorno diversamente a seconda delle istruzioni date da
ciascuno di essi.
Un condomino, che sia proprietario di più unità immobiliari, non può
incaricare più di un delegato, neanche se a ciascuno dei delegati è
attribuito un mandato diverso per ogni singola proprietà.
Il delegato può votare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
perché altrimenti uscirebbe dai limiti del mandato ricevuto. Se vota su un
argomento estraneo, il suo assenso o dissenso può essere annullato dal
condomino delegante, con un'espressione di volontà.
La delega scritta non è obbligatoria se non in casi eccezionali, ma rimane
consigliabile, per evitare contestazioni. La delega verbale e quella
telefonica sono quindi possibili (Cassazione, 27 marzo 1998, n. 3251).
Non sembrano possano esistere responsabilità penali a carico del presidente
dell’assemblea che non abbia provveduto alla verifica della delega del
condomino salvo il fatto che conoscendo la sussistenza del falso, ne abbia
fatto dolosamente uso per orientare il deliberato dell’assemblea..
Se nulla dispone il regolamento di condominio,
è pienamente valida la delega
conferita all'amministratore.
Si pone però, in questo caso, la questione, molto controversa, del conflitto
di interessi che nasce nel momento in cui il rappresentante è chiamato ad
esprimere un voto su argomenti che lo riguardano personalmente.
Si chiarisce che, nulla prevedendo in merito il legislatore, le decisioni si
basano sempre sull'interpretazione di altre norme. E così si sono avute
varie sentenze che hanno considerato annullabile una delibera di
approvazione del rendiconto approvata con il voto determinante
dell'amministratore munito di delega da parte dei condomini.
Tale orientamento, sostenuto in varie sentenze (Trib. Milano 14 luglio 1988
- Trib. Milano 3 marzo 1997) è stato sovvertito considerando
"correttamente conteggiati i voti espressi per delega dal condomino
amministratore". Ciò non solo dal Trib. Milano 12 marzo 2004
ma anche dalla Corte d'appello di Milano e dalla Corte di Cassazione 10
agosto 2009 n° 18192.
In proposito si precisa che essendo stati ampiamente edotti i condomini
prima dello svolgimento dell'assemblea mediante comunicazione del rendiconto
di gestione si desume che gli stessi, conferendo delega allo stesso
amministratore abbiano ben valutato il conflitto esistente ed abbiano,
nonostante ciò, deciso di approvare il suo operato.
Pertanto si può considerare valido il voto espresso dal rappresentante
nonostante egli sia in palese conflitto di interessi con l'argomento posto
in discussione all'ordine del giorno.
P.S.
Per lo scrivente l'istituto della delega, a seconda della qualifica del
delegato, si pone in contrasto con quanto previsto dalla legge emanata
successivamente sulla privacy.