Art. 1.
Ambito di applicazione
1.
Il presente decreto si applica agli
impianti posti al servizio degli edifici,indipendentemente dalla destinazione
d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se
l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto
di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e
barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione
dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione
ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza
prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa
specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del
presente decreto.
Art. 2.
Definizioni relative
agli impianti
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o
distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale
o diverso, l'acqua, ovvero il punto di
immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato,
presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata
contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale
complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali
preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla
loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti
tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado
normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la
necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura
dell'impianto su cui si interviene o la sua
destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica
vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli
apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli
equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi
elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche
quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw
nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché
quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo
funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche
necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche
relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a
tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua,
mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di
protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto
elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti
degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete
pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle
tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas,
anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i
collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per
l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato
l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno
dei prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di
idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli
impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art.
3.
Imprese abilitate
1.Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive
modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle
imprese artigiane di cui alla legge 8/08/1985, n. 443, di seguito albo delle
imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui
all'art.1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il
responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei
requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola
impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di
cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni,
indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate
nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano,
altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4,
richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3,
unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la
verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il
conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese
presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di
iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono
autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla
manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture
interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile
possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti
i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di
riconoscimento, secondo i modelli approvati con D. del Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato dell'1/06/1992. Il certificato e' rilasciato
dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di
commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni.
Art.
4.
Requisiti tecnico-professionali
1.
I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei
seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una
università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo
ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui
all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti
da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le
attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia
di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno
quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
Il periodo di
inserimento
per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio
installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato
ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità
di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1.
2.
I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni
lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma
di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del
titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in
possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il
titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto
attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese
abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività
di cui alla lettera d) dell'articolo 1,
comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1.Per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un
progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di
progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un
professionista iscritto negli albi professionali secondo la
specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto,
come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal
responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da
un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche
competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze
condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza
impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di
singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo,
collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in
ogni caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili
adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi,
quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la
parte in bassa tensione, o quando le
utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6
kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di
locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a
maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti
elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di
progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie
collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le
utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000
frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla
distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portatatermica
superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie
collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e
simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in
un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e,
comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli
apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I
progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni
delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la
regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i
disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla
tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento
dell'impianto stesso, con
particolare
riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da
utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi
a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione,
particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da
utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto
presentato è integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al
progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di
conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo sportello unico per
l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini
previsti all'articolo 11.
Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
1.Le
imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla
normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.
Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme
dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati
membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di
sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati
prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e
protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di
protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti
o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale
nominale non superiore a 30 mA.
Art.
7.
Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa
effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle
di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente
la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle
norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello
di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la
tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa
installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema
dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva
dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione
di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla
sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità,
dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di
cui all'articolo 5, espressamente indicata la compatibilità tecnica con le
condizioni preesistenti dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformità e' rilasciata anche dai responsabili degli
uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3,
comma 3, secondo il modello di
cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o
integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura
tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente
articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non
sia più reperibile, tale atto e' sostituito - per gli impianti eseguiti prima
dell'entrata in vigore del presente
decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista
iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche
richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel
settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale
responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli
impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da
un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico
a cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente e' tenuto ad affidare i
lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese
abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le
caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia,
tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte
dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle
apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende
fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative
componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di
gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso,
consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità
dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati
obbligatori, o copia della
dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima
documentazione e' consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza
impegnata a seguito di interventi
sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto
determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui
all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la
potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta
di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il
termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità
di cui all'art.7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia
elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Art.
9.
Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità e'
rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di
conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art.
10.
Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli
impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il
rilascio dell'attestazione di collaudo, ne' l'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione
di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo
restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio
privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162 e le altre disposizioni specifiche.
Art. 11.
Deposito
presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della
dichiarazione
di conformità o del certificato di collaudo
1. Per il rifacimento o l'installazione di
nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g)
ed h), relativi ad edifici per i quali e' già stato rilasciato il certificato
di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso
comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione
dei lavori,
presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede
l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi
dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove
previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di
impianti che sono
connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a
denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di
costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività
deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico
per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento,
contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di
conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella
cui circoscrizione ha sede l'impresa
esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le
risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese
artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della
legge 24/XI/1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali
violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi
degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112.
Art. 12.
Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la
costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui
all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i
propri dati identificativi, se e' prevista la redazione del progetto da parte
dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista
dell'impianto o degli impianti.
Art.
13.
Documentazione
I
soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto
conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di
uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi
titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla
conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e
contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di
conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'art. 7, comma 6.
Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza,
a qualsiasi titolo, l'immobile.
Art. 14.
Finanziamento dell'attività di normazione
tecnica
1. In attuazione dell'articolo 8 della
legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica
svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto
annualmente
dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 30/06/1982, n.390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/08/1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato
dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a
carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art.
15.
Sanzioni
1.Alle
violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si
applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con
riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed
alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si
applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con
riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed
alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle
imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede
all'annotazione nell'albo provinciale delle
imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente
risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli
impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di
particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime
imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane,
su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che
sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i
collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi
albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le
Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi
alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non
abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di
eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli (ad interim):
Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 22
febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita'
produttive,
registro n. 1, foglio n. 182