Ministero dello Sviluppo Economico del 23 luglio
2009
Gabinetto del Ministro
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/08/2009 n
189 - in vigore dal 01/09/2009
VISTA la raccomandazione della Commissione Europea
95/216/CE dell'8 giugno 1995 sul miglioramento della
sicurezza degli ascensori esistenti;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999 n. 162, relativo al regolamento recante
norme per l'attuazione della Direttiva Ascensori
95/16/CE;
VISTA la norma UNI EN 81-80 "Regole per il
miglioramento della sicurezza degli ascensori per
passeggeri e degli ascensori per merci esistenti",
approvata dall'Ente Nazionale Italiano di
Unificazione nel maggio 2004 , pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n.27 del 02.02.2006 e sue
modifiche e/o integrazioni successive ;
VISTA l'importanza del tema sicurezza legato al
mezzo di trasporto più utilizzato nel nostro Paese
con oltre 70 milioni di corse persona al giorno per
cui per una adeguata sensibilizzazione dell'opinione
pubblica occorre assicurare al presente Decreto la
massima diffusione a livello nazionale anche
attraverso comunicati stampa e/o comunicazioni
radio/televisive;
CONSIDERATO l'obiettivo del Governo di rilanciare
l'edilizia e pertanto di perseguire anche
l'obiettivo della messa in sicurezza degli edifici
degli impianti tecnologici, tra questi l'ascensore
indispensabile mezzo di trasporto;
CONS1DERANDO che il presente Decreto è rivolto
espressamente a:
* Proprietari / Amministratori / Associazioni di
Piccoli Proprietari immobiliari / Imprese che
effettuano manutenzione/ riparazione /
ammodernamento di ascensori
* Organismi Notificati / ASL / Ispettorato del
Lavoro
considerata la necessità di dover adeguare allo
stesso livello di sicurezza tutti gli ascensori in
esercizio sul territorio Italiano data l'effettiva
vetustà di una parte rilevante degli stessi,
DECRETA
Art. 1 - Scopo
1. AI fine di salvaguardare la sicurezza
degli utenti e dei tecnici operanti sugli ascensori,
come definiti dall'articolo 1 e dall'articolo 2,
comma 1. lettera a) del regolamento di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162, di seguito denominato "regolamento",
si dispone l'adozione di appositi interventi di
adeguamento mirati al progressivo e graduale
miglioramento del livello di sicurezza degli
ascensori installati e messi in esercizio permanente
negli edifici e nelle costruzioni in epoca anteriore
alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento, da attuarsi in modo selettivo in
funzione delle situazioni riscontrate su ogni
singolo impianto.
Art. 2 - Analisi e valutazione dei rischi
presenti sugli ascensori
1. Il proprietario o il suo legale
rappresentante a partire dall'entrata in vigore del
presente Decreto in occasione della prima verifica
periodica sull'impianto già programmata
dall'Organismo Notificato / dalla ASL /
dall'Ispettorato del Lavoro che ha in affidamento
l'ascensore contestualmente richiede e concorda
l'effettuazione di una verifica straordinaria ai
sensi dell'art. 14 del regolamento, finalizzata alla
realizzazione di un'analisi delle situazioni dì
rischio presenti nell'impianto per la quale può
essere utilizzata la norma di buona tecnica più
recente. In Italia le norme di buona tecnica sono
quelle pubblicate da UNI e le norme europee che
garantiscono un livelle di sicurezza equivalente
(come UNI EN 8I.80).
2. I Soggetti responsabili affidatari di cui
al comma 1 programmano che tali verifiche
straordinarie vengano effettuate entro il termini
perentorio di :
- 2 anni dalla data di entrata in vigore del
presente Decreto per gli ascensori istallati prima
del 15 novembre 1964
- 3 anni dalla data di entrata in vigore del
presente Decreto per gli ascensori installati prima
del 14 ottobre 1979
- 4 anni dalla data di entrata in vigore del
presente Decreto per gli ascensori installati prima
del 09 aprile 91
- 5 anni dalla data dì entrata in vigore del
presente Decreto per gli ascensori installati prima
del 24 giugno 1999.
3. Qualora si valuti che alcune delle
caratteristiche specifiche dell'ascensore sono di
ostacolo alla messa in opera di una o più" degli
interventi di adeguamento previsti dall'analisi dei
rischi, in quanto protette dalla Sovrintendenza alle
Belle Arti, il proprietario dell'ascensore o il suo
legale rappresentante può fare certificare la
speciale situazione del componente dell'Impianto di
ascensore da un Ingegnere o Architetto iscritto
all'Albo. In questo caso particolare l'Ente
autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche
e/o straordinarie, di cui all'articolo 13 del
regolamento, dà il suo parere sull'impossibilità
della richiesta e indica le misure di compensazione
che il proprietario deve far mettere in opera per
tenere conto dei requisiti di sicurezza definiti
nelle predette norme di buona tecnica.
Art.3 - interventi di adeguamento
1. L'Ente autorizzato ad effettuare le
verifiche periodiche e le straordinarie, dì cui
all'articolo 13 del regolamento, che ha effettuato o
approvato l'analisi dei rischi, prescrive i
conseguenti interventi di adeguamento sull'impianto,
che dovranno essere tassativamente attuati entro i
termini seguenti:
- entro 5 anni dalla data di esecuzione dell'analisi
dei rischi per le situazioni di rischio riportate
nella Tabella A;
- entro 10 anni dalla data di esecuzione
dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio
riportate nella Tabella B.
2. Le situazioni di rischio riportate nella
tabella C potranno essere eliminate in occasione di
interventi di modernizzazione successivi, di
significativa entità.
3. Le situazioni di rischio riportate nelle
tabelle A, B e C sono quelle elencate nell'appendice
NA della norma UNI EN 81-80. Ad esse devono essere
rapportati i risultati di ogni analisi dei rischi,
come pure le possibili misure da adottare.
Art.4 - responsabilità dell'esecuzione degli
interventi prescritti
1. Gli Enti responsabili delle verifiche
periodiche devono verificare, nel corso delle
ispezioni successive, l'avvenuto adeguamento
previsto dal presente Decreto. Nel caso si verifichi
il mancato adeguamento previsto dal presente
Decreto, il soggetto che ha eseguito la verifica
periodica ne comunica l'esito negativo al competente
ufficio comunale per i provvedimenti di competenza
informando, per le rispettive competenze e
responsabilità, il Proprietario dello stabile e/o
l'Amministratore del Condominio e la Ditta di
manutenzione.
Art.5 - Responsabilità dell'esecuzione degli
interventi prescritti
1. Il proprietario dell'impianto di ascensore, o
il suo legale rappresentante, è responsabile della
corretta esecuzione degli interventi di adeguamento
nei termini previsti dal presente Decreto e nel
rispetto delle esecuzioni tecniche previste
dall'analisi di rischio oppure da quelle indicate
dalla norma di buona tecnica.
2. In caso di mancata esecuzione degli
interventi di adeguamento della sicurezza,
prescritti dall'Organismo Notificato o dalla ASL o
dall'ispettorato del Lavoro, l'impianto ascensore
non potrà essere tenuto in esercizio.
Art.6 - Adeguamenti specifici
1. I seguenti punti della norma UNI EN 81-80
richiamata all'art, 3. comma 3:
- Misure per assicurare l'accessibilità ai disabili;
- Misure contro gli atti vandalici;
- Misure per assicurare un comportamento sicuro in
caso d'incendio,
non sono compresi nelle Tabelle in quanto soggetti a
valutazioni specifiche. Tuttavia, gli stessi devono
essere considerati in funzione delle esigenze degli
utilizzatori e dell'ambiente in cui l'impianto
ascensore è inserito. Pertanto, è responsabilità del
proprietario richiedere esplicitamente quali misure
adottare.
Art.7 - Oneri
1. Gli oneri per l'esecuzione dell'analisi e
della valutazione dei rischi sono a carico del
proprietario o del legale rappresentante
dell'impianto elevatore.
Art.8 - Allegati
1. Costituiscono parte integrante del
presente Decreto le Tabelle A, B e C con l'elenco
degli interventi da attuare sugli elevatori al fine
del loro adeguamento.
Roma, 23 luglio 2009
Il Ministro
Claudio Scajola
Il Tar del Lazio, con sentenza n. 5413
del 1 aprile 2010, ha annullato
il D.M. 23 luglio
2009 n. 108
relativo alla
sicurezza degli ascensori. e quindi i
proprietari d’impianti d’ascensore
installati prima del 30 giugno 1999 non
debbono più adeguarsi alle norme
tecniche UNI – EN 81/80.
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