Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia,
in attuazione dell'art. 4, comma 4,della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione del
presente regolamento si intende:
a) per "edificio", un sistema costituito
dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito,
dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti,
dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie
esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni
di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;
b) per "edificio di proprietà
pubblica", un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni,
degli Enti locali, nonchè di altri Enti pubblici, anche economici,
destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad
altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
c) per "edificio adibito ad uso
pubblico", un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività
istituzionale di Enti pubblici;
d) per "edificio di nuova costruzione",
salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, un edificio per il quale la
richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente
alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
e) per "climatizzazione invernale",
l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio
dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del presente regolamento,
il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti,
della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità,
della portata di rinnovo
e della purezza dell'aria;
f) per "impianto termico", un impianto
tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione
di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata
di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore nonchè gli organi di regolazione
e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti
individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici
apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
g) per "impianto termico di nuova
istallazione", un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione
o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto
termico;
h) per "manutenzione ordinaria dell'impianto
termico", le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione
degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con
strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi
e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso
corrente;
i) per "manutenzione straordinaria
dell'impianto termico", gli interventi atti a ricondurre il funzionamento
dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente
mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni,
riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di
apparecchi o componenti dell'impianto termico;
j) per "proprietario dell'impianto
termico", chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto
termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati
in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli
obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal
presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
l) per "ristrutturazione di un impianto
termico", gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante
un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale
sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano
in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato
in impianti termici individuali nonchè la risistemazione impiantistica
nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione
di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico
centralizzato;
m) per "sostituzione di un generatore
di calore", la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di
un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
n) per "esercizio e manutenzione
di un impianto termico", il complesso di operazioni che comporta l'assunzione
di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente:
conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto
delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici
e di salvaguardia ambientale;
o) per "terzo responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto termico", la persona fisica o giuridica
che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti
e comunque di idonea capacita' tecnica, economica, organizzativa, è
delegata dal proprietario ad assumere la responsabilita' dell'esercizio,
della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento
dei consumi energetici;
p) per "contratto servizio energia",
l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari
a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti
leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia
dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di
trasformazione e di utilizzo dell'energia;
q) per "valori nominali" delle potenze
e dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti
dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
r) per "potenza termica del focolare"
di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore
del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato;
l'unità di misura utilizzata
è
il kW;
s) per "potenza termica convenzionale"
di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della
potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è
il kW;
t) per "potenza termica utile" di
un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell'unità
di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del
focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore
con l'ambiente e della potenza termica persa al camino; l'unità
di misura utilizzata è il kW;
u) per "rendimento di combustione",
sinonimo di "rendimento termico convenzionale" di un generatore di calore,
il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del
focolare;
v) per "rendimento termico utile"
di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e
la potenza termica del focolare; w) per "temperatura dell'aria in un ambiente",
la temperatura dell'aria misurata secondo le modalita' prescritte dalla
norma tecnica UNI 5364;
z) per "gradi giorno" di una località,
la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di
riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura
dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 gradi centigradi, e la temperatura
media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è
il grado giorno GG.°C
Art. 2 . Individuazione
della zona climatica e dei gradi giorno
1. Il territorio nazionale è
suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno
indipendentemente dalla ubicazione geografica:
Zona A: comuni che presentano un
numero di gradi-giorno non superiore a 600;
Zona B: comuni che presentano un
numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un
numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un
numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un
numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un
numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.
2. La tabella in allegato A,
ordinata per regioni e province, riporta per ciascun comune l'altitudine
della casa comunale, i gradi-giorno e la zona climatica di appartenenza.
Detta tabella puo' essere modificata ed integrata, con decreto del Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione
di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi
delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali
metodologie che verranno fissate dall'UNI.
3. I comuni comunque non indicati
nell'allegato A o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni adottano,
con provvedimento del Sindaco, i gradi-giorno riportati nella tabella suddetta
per il comune piu' vicino in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati,
in aumento o in diminuzione, di una quantita' pari ad un centesimo del
numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento di
cui all'art. 9, comma 2 per ogni metro di quota sul livello del mare in
piu' o in meno rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento è
reso noto dal Sindaco agli abitanti del comune con pubblici avvisi entro
5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso e deve essere comunicato
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ENEA
ai fini delle successive modifiche dell'allegato A.
4. I comuni aventi porzioni
edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota
della casa comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza,
per effetto della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo le indicazioni
di cui al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante
provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del
territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato
A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ed all'ENEA e diventa operativo qualora
entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento
di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine
da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.Una
volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti
mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla
provincia di appartenenza.
Art. 3. Classificazione generale
degli edifici per categorie.
1. Gli edifici sono classificati
in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza
e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza
con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi,
conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza
con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo,
pensione ed attivita' similiari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili:
pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche
a attività industriali o artigianali, purchè siano da tali
costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali,
cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero
o cura di minori o anziani nonche' le strutture protette per l'assistenza
ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi
sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività
ricreative, associative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale
di riunione per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche,
luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale
da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività
commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso
o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività
sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle
attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività
scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività
industriali ed artigianali e assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito
da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse
devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria
che le compete.
Art. 4. Valori massimi della temperatura
ambiente.
1.Durante il periodo in cui è
in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica
delle temperature dell'aria dei singoli ambienti degli edifici, definite
e misurate come indicato al comma 1, lettera w) dell'art1, non deve superare
i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:
a) 18°C + 2°C di tolleranza
per gli edifici rientranti nella
categoria E.8;
b) 20°C + 2°C di tolleranza
per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8.
2. Il mantenimento della temperatura
dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati al comma 1deve essere ottenuto
con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
3. Per gli edifici classificati E.3,
ed E.6 (1), le autorita' comunali, con le procedure di cui al comma 5,
possono concedere deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura
dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui è in funzione
l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi legati
alla destinazione d'uso giustifichino temperature più elevate di
detti valori.
4. Per gli edifici classificati
come E.8 sono concesse deroghe al limite massimo della temperatura dell'aria
negli ambienti, durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto di
climatizzazione invernale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti
condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di
produzione richiedano temperature superiori al valore limite;
b) l'energia termica per il riscaldamento
ambiente derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro
modo.
5. Ferme restando le deroghe
gia' concesse per gli edifici esistenti in base alle normative all'epoca
vigenti, i valori di temperatura fissati in deroga ai sensi dei commi 3
e 4 devono essere riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli elementi tecnici di carattere
oggettivo che li giustificano. Prima dell'inizio lavori le autorita' comunali
devono fornire il benestare per l'adozione di tali valori di temperatura;
qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione della
suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato, salvo che non
sia stato notificato prima della scadenza un provvedimento interruttivo
o di diniego riguardante le risultanze della relazione tecnica.
Art. 5. Requisiti e dimensionamento
degli impianti termici.
1. Gli impianti termici di nuova
installazione nonche' quelli sottoposti a ristrutturazione devono essere
dimensionati in modo da assicurare, in relazione a:
- il valore massimo della temperatura
interna previsto dall'art. 4,
- le caratteristiche climatiche
della zona,
- le caratteristiche termofisiche
dell'involucro edilizio,
- il regime di conduzione dell'impianto
in base agli obblighi di intermittenza- attenuazione previsti dall'art.
9 del presente decreto, un "rendimento globale medio stagionale", definito
al successivo comma 2, non inferiore al
seguente valore:
eta g = (65 + 3 log P n)%
dove log Pn è il logaritmo
in base 10 della potenza utile nominale del generatore o del complesso
dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa
in kW.
2. Il "rendimento globale medio
stagionale" dell'impianto termico è definito come rapporto tra il
fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e
l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica
ed e' calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui
all'art. 9. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia
primaria si considera l'equivalenza: 10 MJ = 1kWh.Il rendimento globale
medio stagionale risulta dal prodotto dei seguenti rendimenti medi stagionali:
- rendimento di produzione,
- rendimento di regolazione,
- rendimento di distribuzione,
-rendimento di emissione,
e deve essere calcolato secondo
le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI che
verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni.
3. Nella sostituzione dei generatori
di calore il dimensionamento del o dei generatori stessi deve essere effettuato
in modo tale che il "rendimento di produzione medio stagionale" definito
come il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella
rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa
l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio
di cui all'art. 9, risulti non inferiore al seguente valore:
eta g = (77 + 3 log P n)%
per il significato di log Pn e per
il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria vale
quanto specificato ai commi 1 e 2.
4. Il "rendimento di produzione
medio stagionale" deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni
riportate nelle norme tecniche UNI di cui al comma 2.
5. Negli impianti termici ad
acqua calda per la climatizzazione invernale con potenza nominale superiore
a 350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno su due generatori di
calore. Alla ripartizione di cui sopra è ammessa deroga nel caso
di sostituzione di generatore di calore già esistente, qualora ostino
obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica quali ad esempio la
limitata disponibilità di spazio nella centrale termica.
6. Negli impianti termici di
nuova installazione, nonche' in quelli sottoposti a ristrutturazione, la
produzione centralizzata dell'energia termica necessaria alla climatizzazione
invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici
e sanitari per una pluralita' di utenze, deve essere effettuata con generatori
di calore separati, fatte salve eventuali situazioni per lequali si possa
dimostrare che l'adozione di un unico generatore di calore non determini
maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica o
economica. Gli elementi tecnico-economici che giustificano la scelta di
un unico generatore vanno riportati nella relazione tecnica di cui all'art.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica
UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, e' prescritta,
nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti
termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale
a 350 kW.
7. Negli impianti termici di
nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, i generatori
di calore destinati alla produzione centralizzata di acqua calda per usi
igienici e sanitari per una pluralità di utenze di tipo abitativo
devono essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre
di un sistema di accumulo dell'acqua calda di capacità adeguata,
coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le indicazioni
valide per tubazioni di cui all'ultima colonna dell'allegato B e devono
essere progettati e condotti in modo che la temperatura dell'acqua, misurata
nel punto di immissione della rete di distribuzione, non superi i 48 gradi
centigradi, + 5 gradi centigradi di tolleranza.
8. Negli impianti termici di
nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonche'
nella sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione di
energia per la climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda
sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere realizzato almeno
un punto di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra la
cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo scopo di consentire
l'inserzione di sonde per la determinazione del rendimento di combustione
e della composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle vigenti
disposizioni.
9. Gli edifici multipiano costituiti
da piu' unita' immobiliari devono essere dotati di appositi condotti di
evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio
alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti
termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici
centralizzati,
- ristrutturazioni della totalita'
degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso
edificio,
- trasformazioni da impianto termico
centralizzato a impianti individuali,
- impianti termici individuali realizzati
dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni
normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali
e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono
non
essere applicate nei seguenti casi:
- mera sostituzione di generatori
di calore individuali,
- singole ristrutturazioni degli
impianti termici individuali gia' esistenti, siti in stabili
plurifamiliari, qualora nella
versione iniziale non dispongano gia' di sistemi di evacuazione dei
prodotti della combustione
con sbocco sopra il tetto dell'edificio.
Resta ferma anche per le disposizioni
del presente articolo l'inapplicabilita' agli apparecchi non considerati
impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe,
caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
10. In tutti i casi di nuova installazione
o di ristrutturazione dell'impianto termico che comportino l'installazione
di generatori di calore individuali, esclusi i casi di mera sostituzione
di questi ultimi, e' prescritto l'impiego di generatori isolati rispetto
all'ambiente abitato, da realizzare ad esempio mediante apparecchi di tipo
C (secondo classificazione delle norme tecnicheUNI 7129)oppure apparecchi
di qualsiasi tipo se installati all'esterno o in locali tecnici adeguati.
Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di incompatibilità
con il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione gia' esistente.
In ogni caso i generatori di calore ti tipo B1 (secondo classificazione
della suddetta normativa UNI 7129) devono essere muniti all'origine di
un dispositivo di controllo dell'evacuazione dei prodotti della combustione,
secondo quanto indicato nel foglio aggiornamento UNI 7271 FA-2 del dicembre
1991.
11. Negli impianti termici di nuova
installazione e nelle opere di ristrutturazione degli impianti termici,
la rete di distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare un
valore del rendimento medio stagionale di distribuzione compatibile con
le disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento globale medio
stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni
di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate
nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime
siano isolate termicamente, devono essere installate e coibentate, secondo
le modalita' riportate nell'allegato B al presente decreto. La messa in
opera della coibentazione deve essere effettuata in modo da garantire il
mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti
e di quelli da costruzione. Tubazioni portanti fluidi a
temperature diverse, quali ad esempio
le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto termico, devono essere
coibentate separatamente.
12. Negli impianti termici
di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, qualora
siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione
(ad esempio singoli appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici
amministrativi nelle scuole), è prescritto che l'impianto termico
per la climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di distribuzione
a zone che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione in relazione
alle condizioni di occupazione dei locali.
13. Negli impianti termici
di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico,
qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione
meccanica controllata, e' prescritta l'adozione di apparecchiature per
il recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la
portata totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento
M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori limite riportati
nell'allegato C del presente decreto. 14. L'installazione nonchè
la ristrutturazione degli impianti termici deve essere effettuata da un
soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge
5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione
tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
15. Per gli edifici di proprieta'
pubbica o adibiti ad uso pubblico e' fatto obbligo, ai sensi del comma
7 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno
energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate
ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo impedimenti di
natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti termici,
tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o di ristrutturazione.Gli
eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono essere evidenziati
nel progetto e nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della
legge stessa relativi all'impianto termico, riportando le specifiche valutazioni
che hanno determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti
rinnovabili o assimilate.
16. Ai fini di cui al comma 15 il
limite di convenienza economica, per gli impianti di produzione di energia
di nuova installazione o da ristrutturare, che determina l'obbligo del
ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate è determinato
dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti dell'impianto
che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto
convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice, è
determinato dalle minori spese per l'acquisto del combustibile, o di alti
vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all'atto della compilazione
del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita della
sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno
semplice è elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri
urbani dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine
di tener conto della maggiore importanza dell'impatto ambientale.
17. Nel caso l'impianto per
produzione di energia venga utilizzato oltre che per la climatizzazione
invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari
anche per altri usi, compreso l'utilizzo di energia meccanica e l'utilizzo
o la vendita a terzi di energia elettrica, le valutazioni comparative tecniche
ed economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate globalmente tenendo
conto anche dei suddetti utilizzi e vendite.
18. L'allegato D al presente
decreto individua alcune tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili
di energia o assimilate elettivamente indicate per la produzione di energia
per specifiche categorie di edifici. L'adozione di dette tecnologie per
dette categorie di edifici deve essere specificatamente valutata in sede
di progetto e di relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9/01/1991,
n. 10 senza che tale adempimento esoneri il progettista dal valutare la
possibilità al ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili
di energia o assimilate, da lui ritenute valide.
Art .6. Rendimento minimo dei
generatori di calore.
1. Negli impianti termici di nuova
installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonchè
nella sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad acqua
calda devono avere un "rendimento termico utile" ed i generatori di calore
ad aria calda devono avere un "rendimento di combustione" non inferiore
ai rispettivi valori riportati nell'allegato E al presente decreto.
2. Alle disposizioni di cui
al comma 1 non sono soggetti:
a) i generatori di calore alimentati
a combustibili solidi;
b) i generatori di calore appositamente
concepiti per essere alimentati con combustibili le cui
caratteristiche si
discostano sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi
o gassosi comunemente
commercializzati, quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas;
c) i generatori di calore policombustibili
limitatamente alle condizioni di funzionamento con
combustibili
di cui alla lettera b).
Art. 7. Termoregolazione e contabilizzazione.
1. Fermo restando che gli edifici
la cui concessione edilizia sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata
in vigore del presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione
e controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni contenute
nel presente articolo si applicano agli impianti termici di nuova installazione
e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.
2. Negli impianti termici centralizzati
adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralita' di utenze, qualora
la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori
di calore sia uguale o superiore a 35 kW, e' prescritta l'adozione di un
gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione
della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco
delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda
termometrica di rilevamento della tempertura esterna. La temperatura esterna
e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono
essere misurate con una incertezza non
superiore a 2 gradi centigradi.
3. Ai sensi del comma 6 dell'art.
26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al
servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia
stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto
art. 26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire
l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore
per ogni singola unità immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione
di cui al comma 2 del presente articolo può essere dotato di
un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello di temperatura
ambiente qualora in ogni singola unità immobiliare sia effettivamente
installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e un
sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura
della temperatura ambiente dell'unità immobiliare e dotato di programmatore
che consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli
nell'arco delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni
di edificio che in relazione alla loro destinazione d'uso sono normalmente
soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della settimana o del
mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o mensile
che consenta lo spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione
o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento
nei periodi di non occupazione.
6. Gli impianti termici per
singole unita' immobiliari destinati, anche se non esclusivamente, alla
climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di un sistema
di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della
temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa
temperatura su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
7. Al fine di non determinare
sovrariscaldamento nei singoli locali di una unità immobiliare per
effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni è
opportuna l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica
della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi
caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. L'installazione di detti
dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui
ai precedenti commi 2, 4, 5 e 6, ove tecnicamente compatibile con l'eventuale
sistema di contabilizzazione, ed è prescritta nei casi in cui la
somma dell'apporto termico solare mensile, calcolato nel mese a maggiore
insolazione tra quelli interamente compresi nell'arco del periodo annuale
di esercizio dell'impianto termico, e degli apporti gratuiti interni convenzionali
sia superiore al 20% del fabbisogno energetico complessivo calcolato nello
stesso mese.
8. L'eventuale non adozione
dei sistemi di cui al comma 7 deve essere giustificata in sede di relazione
tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
in particolare la valutazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti
interni deve essere effettuata utilizzando la metodologia indicata dalle
norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.
9. Nel caso di installazione
in centrale termica di piu' generatori di calore, il loro funzionamento
deve essere attivato in maniera automatica in base al carico termico dell'utenza.
Art. 8. Valori limite del fabbisogno
energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale.
1. Ai fini dell'applicazione del
presente decreto il fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione
invernale è la quantita' di energia primaria globalmente richiesta,
nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura
al valore costante di 20 gradi centigradi con un adeguato ricambio d'aria
durante una stagione di riscaldamento il cui periodo è convenzionalmente
fissato:
a) per le zone climatiche A, B,
C, D, E dal comma 2 dell'art. 9 del presente decreto;
b) per la zona climatica F in 200
giorni a partire dal 5/10, senza che ciò determini alcuna
limitazione dell'effettivo periodo annuale di esercizio.
2. Il fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione invernale (FEN) è il fabbisogno
energetico convenzionale di cui al precedente comma 1 diviso per il volume
riscaldato e i gradi-giorno della località. L'unita' di misura utilizzata
è il kJ/m3 GG.
3. Il calcolo del fabbisogno
energetico convenzionale per la climatizzazione invernale definito al comma
1 ed il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale definito al comma 2 devono essere effettuati con la metodologia
indicata dalle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre
1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
entro i successivi trenta giorni; tale calcolo deve essere riportato nella
relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9/01/1991,
n. 10.
4. La metodologia UNI di cui al comma
3 esprime il bilancio energetico del sistema edificio-impianto termico
e tiene conto, in termini di apporti:
- dell'energia primaria immessa
nella centrale termica attraverso i vettori energetici,
- dell'energia solare fornita all'edificio,
degli apporti gratuiti interni quali, ad esempio, quelli dovuti al metabolismo
degli abitanti, all'uso della cucina, agli elettrodomestici, all'illuminazione,in
termini di perdite:
- dell'energia persa per trasmissione
e per ventilazione attraverso l'involucro edilizio, comprendente
quest'ultima anche l'energia
associata all'umidità;
- dell'energia persa dall'impianto
termico nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed
emissione del calore.
5. Per edifici con volumetria
totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m3 è ammesso un calcolo
semplificato del fabbisogno energetico convenzionale e del fabbisogno energetico
normalizzato, basato su un bilancio energetico del sistema edificio-impianto
che tiene conto, in termini di apporti:
- dell'energia primaria immessa
nella centrale termica attraverso i vettori energetici, in terminidi perdite:
- dell'energia persa per trasmissione
e per ventilazione attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima.
anche l'energia associata all'umidità;
- dell'energia persa dall'impianto
termico nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione
del calore.
6. Il calcolo del coefficiente
di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio deve essere
effettuato utilizzando le norme UNI 7357 e non deve superare i valori che
saranno fissati dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10. In attesa della emanazione di detti regolamenti,
i valori limite di tale coefficiente restano fissati in conformita' di
quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del
30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1986,
n. 244.
7. Il valore del fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione invernale di cui al comma 2, calcolato
con le metodologie di cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare inferiore
al seguente valore limite:
FEN(lim)=[(Cd+0.34 n)-K u * (0,01I/dTm+a/dTm)]
* 86,4/eta*g.
La predetta formula non è
utilizzabile per il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per
la climatizzazione invernale; essa serve esclusivamente per la determinazione
di un valore limite superiore di detto fabbisogno; il valore dei simboli
e delle costanti viene di seguito elencato:
Cd = coefficiente di
dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio, espresso
in
W/m3 gradi centigradi, calcolato secondo le indicazioni dell'art. 8, comma
6;
n = numero
dei volumi d'aria ricambiati in un'ora (valore medio nelle 24 ore), espresso
in h(-1);
0.34 = costante, dimensionata in
W h/m3 gradi centigradi, che esprime il prodotto del calore
specifico dell'aria per la sua densita';
I
= media aritmetica dei valori dell'irradianza solare media mensile sul
piano orizzontale
espressa in W/m2, la media e' estesa a tutti i mesi dell'anno interamente
compresi nel
periodo di riscaldamento di cui al comma 1 del presente articolo; i valori
saranno forniti
dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
dTm = differenza di temperatura
media stagionale espressa in gradi centigradi; i valori saranno
forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
0.01 = valore convenzionale, espresso
in m(-1), della superficie ad assorbimento totale dell'energia
solare per unita' di volume riscaldato;
a
= valore degli apporti gratuiti interni, espresso in W/m3, fissati in conformita'
a quanto
indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
ku = coefficiente
adimensionato di utilizzazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti
interni, calcolato in conformita' a quanto indicato nelle norme tecniche
UNI di cui al
comma 3;
86.4 = migliaia di secondi in un
giorno; rappresenta la costante di conversione da W/m3 gradi
centigradi (dimensioni della espressione tra parentesi nella formula) a
kJ m3 GG
(dimensione del FEN);
eta g = valore del rendimento globale
medio stagionale definito all'art. 5, comma 1.
8. Il valore n, indica la media giornaliera
nelle 24 ore del numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora ed e' convenzionalmente
fissato in 0.5 per l'edilizia abitativa nel caso non sussistano ricambi
meccanici controllati.
9. Nei casi in cui sussistano
valori minimi di ricambio d'aria imposti da norme igieniche o sanitarie
(in relazione ad esempio: alla destinazione d'uso dell'edificio, all'eventuale
presenza nei locali di apparecchi di riscaldamento a focolare aperto);
o comunque regolamentati da normative tecniche, il valore di n e' convenzionalmente
fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati, che devono comunque essere
espressi in termini di valori medi giornalieri nelle 24 ore.
10. Per edifici con volumetria
totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m3, nel caso sia stato utilizzato
il calcolo semplificato di cui al punto 5, il valore limite del fabbisogno
energetico normalizzato per climatizzazione invernale, dovra' essere calcolato
mediante la formula di cui
al comma 7 ponendo I = 0, a = 0.
11. La formulazione del valore
limite del fabbisogno energetico normalizzato di cui al comma 7 potrà
essere variata, anche in relazione all'evoluzione della normativa nazionale
o comunitaria, mediante decreto del Ministro dell'industria del commercio
e dell'artigianato.
Art. 9. Limiti di esercizio degli
impianti termici.
1. Gli impianti termici destinati
alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in
modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori
massimi di temperatura fissati dall'art. 4 del presente decreto.
2. L'esercizio degli impianti
termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo
annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di
attivazione:
Zona A: ore 6 giornaliere dal I
dicembre al 15 marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere dal I
dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15
novembre al 31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal I
novembre al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15
ottobre 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli
impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni
climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera
non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.
3. E' consentito il frazionamento
dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.
4. La durata di attivazione
degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra
le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai
commi 2 e 4, relative alla limitazione del periodo annuale di esercizio
ed alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:
a) agli edifici rientranti nella
categoria E.3;
b) alle sedi delle rappresentanze
diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate
n stabili condominiali;
c) agli edifici rientranti nella
categoria E.7, solo se adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici rientranti nella
categoria E.1 (3), adibiti ad alberghi, pensioni ed attivita' assimilabili;
e) agli edifici rientranti nella
categoria E.6 (1), adibiti a piscine saune e assimilabili;
f) agli edifici rientranti nella
categoria E.8, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai
commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente alla sola durata giornaliera
di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici,
nei seguenti casi:
a) edifici rientranti nella categoria
E.2 ed E.5, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione
giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano
calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata
di elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano
sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati
nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio
di uno o più edifici dotati di circuito primario, al solo fine di
alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, di produrre
acqua calda per usi igienici e sanitari, nonche' al fine di mantenere la
temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire
il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici centralizzati
di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore
aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per
i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento e dotati di gruppotermoregolatore pilotato da una sonda di
rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la
regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco
delle 24 ore;questi impianti possono essere condotto in esercizio continuo
purchè
il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento
di una temperatur degli ambienti pari a 16 gradi centigradi + 2 gradi centigradi
di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione
di cui al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici centralizzati
di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore
aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per
i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unita'
immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di
termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare
stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su
due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole
unità immobiliari dotati di apparecchi per la produzione di calore
aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per
i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura
ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta
temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonchè
lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessita' dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" i
cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del
comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purche'
si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli
impianti consentita dal comma 2 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto
nei limiti indicati alla lettera e).
7. In caso di fabbricato in condominio
ciascun condomino o locatario può richiedere che, a cura delle Autorità
competenti di cui all'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
e a proprie spese, venga verificata l'osservanza delle disposizioni del
presente regolamento.
8. In tutti gli edifici di
cui all'art. 3 l'amministratore e, dove questo manchi, il proprietario
o i proprietari sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato
al servizio di una pluralita' di utenti, una tabella concernente:
a) l'indicazione del periodo annuale
di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera
prescelto nei limiti di quanto disposto dal presente articolo;
b) le generalita' e il domicilio
del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutezione
dell'impianto termico.
Art. 10. Facolta' delle Amministrazioni
comunali in merito ai limiti di esercizio degli
impianti termici.
1. In deroga a quanto previsto dall'art.
9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della Giunta
comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi
annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti
termici, sia per i centri abitati, sia per singoli immobili.
2. I sindaci assicurano l'immediata
informazione della polazione relativamente ai provvedimenti adottati ai
sensi del comma 1.
Art. 11. Esercizio e manutenzione
degli impianti termici e controlli relativi.
1. L'esercizio e la manutenzione
degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla
lettera j) dell'art. 1, comma 1, o per esso a un terzo, avente i requisiti
definiti alla lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume la responsabilità.
2. Nel caso di unità
immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante,
a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per
la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di
adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse
responsabilita' limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto
termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12.
3. Nel caso di impianti termici
centralizzati con potenza nominale superiore a 350 kW ed in ogni caso qualora
gli impianti termici siano destinati esclusivamente ad edifici di proprietà
pubblica od esclusivamente ad edifici adibiti ad uso pubblico, il possesso
dei requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico" è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi
nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria
quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione
e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e di condizionamento,
oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunità
Europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle norme
UNI EN 29.000.
4. Le operazioni di manutenzione
dell'impianto termico devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle
vigenti normative UNI e CEI e devono essere effettuate almeno una volta
l'anno salvo indicazioni piu' restrittive delle suddette normative.
5. Il nominativo del responsabile
dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere
riportato in evidenza sul "libretto di centrale" o sul "libretto di impianto"
prescritto dal comma 9.
6. Il responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto termico appone la firma sul "libretto
di centrale" o sul "libretto d'impianto" di cui al comma 9 per accettazione
della funzione che lo impegna, tra l'altro, quale soggetto delle sanzioni
amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 9/01/1991,
n. 10.
7. Il responsabile dell'esercizio
e della manutenzione degli impianti termici è tra l'altro tenuto:
- al rispetto del periodo annuale
di esercizio;
- all'osservanza dell'orario prescelto,
nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita
dall'art. 9.
- al mantenimento della temperatura
ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui
all'art. 4.
8. Nel caso di impianti termici
individuali e' fatto obbligo all'occupante l'unita' immobiliare di affidare
la manutenzione dell'impianto a persona fisica o giuridica che risponda
ai requisiti di cui alla lettera o) dell'art. 1, qualora non possegga esso
stesso i requisiti ivi richiesti. Tali requisiti nel caso specifico di
impianti termici individuali, si intende sussistano, tra l'altro, per i
soggetti abilitati alla manutenzione degli impianti di cui all'art.1, comma
1, lettera c), della legge 5 marzo 1990, n. 46. La figura del responsabile
dell'esercizio e della manutenzione si identifica con l'occupante o, su
delega di questo, con il soggetto cui e' affidata la manutenzione dell'impianto,
fermo restando che l'occupante stesso assume in maniera esclusiva le responsabilità
di cui al comma 7. Al termine dell'occupazione e' fatto obbligo all'occupante
di consegnare al proprietario o al subentrante il "libretto di impianto"
prescritto al comma 9.
9. Gli impianti termici con potenza
nominale superiore o uguale a 35 kW devono essere muniti di un "libretto
di centrale" conforme all'allegato F al presente regolamento; gli impianti
termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di
un "libretto di impianto" conforme all'allegato G al presente regolamento.
10. I modelli dei libretti di centrale
e dei libretti d'impianto di cui al comma 9 possono essere aggiornati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.
11. La compilazione iniziale del
libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione o da ristrutturare
e, per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione di generatori
di calore, deve essere effettuata da un installatore che possegga i requisiti
richiesti per l'installazione e manutenzione degli impianti di cui all'art.
1, comma 1, lettera c) della legge 5/03/1990, n.46. La compilazione iniziale
del libretto per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del
presente regolamento nonche' la compilazione per le verifiche periodiche
previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
12. Gli elementi da sottoporre a
verifica periodica sono quelli riportati sul "libretto di centrale" o sul
"libretto di impianto" di cui al comma 9. Le suddette verifiche vanno effettuate
almeno una volta l'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento,
per i generatori di calore con potenza nominale superiore uguale a 35 kW
e almeno con periodicità biennale per i generatori di calore con
potenza nominale inferiore, ferma restando la periodicità almeno
annuale delle operazioni di manutenzione prescritte al comma 4.
13. Per le centrali termiche
dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica
nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW e' inoltre prescritta una
seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare
normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
14. Il rendimento di combustione,
rilevato nel corso delle verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato al
valore nominale della potenza termica del focolare, in conformita' a norme
tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i
successivi trenta giorni, deve risultare:
a) per i generatori di calore ad
acqua calda installati antecedentemente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento: non inferiore a quattro punti percentuali rispetto
al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale indicato
al punto 1 dell'allegato E;
b) per i generatori di calore ad
acqua calda installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:
non inferiore a un punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento
termico utile alla potenza nominale
indicato al punto 1 dell'allegato E;
c) per generatori di calore ad aria
calda installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento: non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore minimo
del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato al punto 2
dell'allegato E;
d) per generatori di calore ad aria
calda installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento: non
inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento
di combustione alla potenza nominale indicato al punto 2 dell'allegato
E.
15. Qualora i generatori di
calore installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento non possano essere ricondotti mediante operazioni di manutenzione
ai valori di rendimento di combustione indicati alle lettere a) e c) del
comma 14 e' prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso indicati: