D.M. FINANZE 18 FEBBRAIO 1998

REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE E PROCEDURE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N.449, IN MATERIA DI DETRAZIONI PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
 
 

Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro 
dei lavori pubblici

omissis

Adotta il seguente regolamento

Art.1

1. I soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 41 per cento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n.449, sono tenuti a:
a) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, individuato con decreto dirigenziale, mediante raccomandata, comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori redatta su apposito modello approvato con il medesimo decreto dirigenziale; copia della concessione, autorizzazione ovvero della comunicazione di ninizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia; i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento; copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1997, se dovuta; nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio residenziale di cui all'art.1117 del Codice Civile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi della registrazione dell'atto che ne costituisca titolo, nonchè la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori;
b) comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di nizio dei lavori;
c) conservare ed esibire previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute negli anni 1998 e 1999 per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione;
d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di L.100.000.000, 
dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un sogetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli 
stessi.
2. OMISSIS
3. Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il il numero di partita iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Art.2

1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

Art.3

Ai fini dei dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici comunicano all'ufficio dell'amministrazione finanziaria di cui all'art 1, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di effettuazione del bonifico,  gli elenchi dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti. Tali elenchi, predisposti su supporti magnetici aventi le caratteristiche ed il tracciato record stabiliti con decreto dirigenziale, sono trasmessi unitamente ad una nota, sottoscritta dal legale rappresentante legale della banca od altro soggetto autorizzato, contenente i dati identificativi del mittente, il numero dei supporti, il numero di soggetti in esso contenuti e il totale dei bonifici effettuati.

Art.4

1. La detrazione non è riconosciuta in caso di :
a) Violazione di quanto previsto all'art.1, commi 1 e 2;
b) Effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall'art.1, comma 3, limitatamente a questi ultimi;
c) Esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate ai sensi dell'art.1;
d) Violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonchè di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente;