D.M.
FINANZE 18 FEBBRAIO 1998
REGOLAMENTO
RECANTE NORME DI ATTUAZIONE E PROCEDURE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO
1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N.449, IN MATERIA DI DETRAZIONI PER LE
SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Il Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro
dei lavori pubblici
omissis
Adotta il seguente regolamento
Art.1
1. I soggetti che ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione
d'imposta del 41 per cento delle spese sostenute per l'esecuzione degli
interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n.449,
sono tenuti a:
a) trasmettere, prima dell'inizio
dei lavori, al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, individuato
con decreto dirigenziale, mediante raccomandata, comunicazione della data
in cui avranno inizio i lavori redatta su apposito modello approvato con
il medesimo decreto dirigenziale; copia della concessione, autorizzazione
ovvero della comunicazione di ninizio dei lavori, se previste dalla vigente
legislazione in materia edilizia; i dati catastali identificativi dell'immobile
o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento; copia delle ricevute
di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1997,
se dovuta; nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni
dell'edificio residenziale di cui all'art.1117 del Codice Civile, copia
della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione
delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi della
registrazione dell'atto che ne costituisca titolo, nonchè la dichiarazione
del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori;
b) comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente
competente, mediante raccomandata, la data di nizio dei lavori;
c) conservare ed esibire previa richiesta degli uffici finanziari,
le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute negli anni
1998 e 1999 per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio
edilizio e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è
stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.P.R.
29 settembre 1973, n.600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni
di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, la prova delle spese può
essere costituita da altra idonea documentazione;
d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma
di L.100.000.000,
dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un sogetto iscritto
negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto
abilitato all'esecuzione degli
stessi.
2. OMISSIS
3. Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico
bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale
del beneficiario della detrazione ed il il numero di partita iva ovvero
il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è
effettuato.
Art.2
1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione
della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la
spesa è stata sostenuta.
Art.3
Ai fini dei dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso
le quali sono disposti i bonifici comunicano all'ufficio dell'amministrazione
finanziaria di cui all'art 1, entro il 31 luglio dell'anno successivo a
quello di effettuazione del bonifico, gli elenchi dei beneficiari
della detrazione e dei destinatari dei pagamenti. Tali elenchi, predisposti
su supporti magnetici aventi le caratteristiche ed il tracciato record
stabiliti con decreto dirigenziale, sono trasmessi unitamente ad una nota,
sottoscritta dal legale rappresentante legale della banca od altro soggetto
autorizzato, contenente i dati identificativi del mittente, il numero dei
supporti, il numero di soggetti in esso contenuti e il totale dei bonifici
effettuati.
Art.4
1. La detrazione non è riconosciuta in caso di :
a) Violazione di quanto previsto all'art.1, commi 1 e 2;
b) Effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle
previste dall'art.1, comma 3, limitatamente a questi ultimi;
c) Esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate ai sensi
dell'art.1;
d) Violazione delle norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonchè di obbligazioni
contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione
regionale delle entrate territorialmente competente;