Decreto
Legislativo 14/08/1996, n. 494
Attuazione
della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime
di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
(testo coordinato con le modifiche,
in
caratteri corsivi, introdotte dal
Decreto Legislativo 15.11.1999)
Art. 1 - Campo di applicazione
1.Il presente decreto legislativo
prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1,
lettera a).
2. Le disposizioni del Decreto Legislativo
19 settembre 1994, n.626, come modificato dal Decreto Legislativo n.242,
19 marzo 1996, di seguito denominato Decreto Legislativo 626/1994, e della
vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del
lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni
specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente decreto
non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca
e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti
connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei
permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti
che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'art. 23 del R.D.
29 luglio 1927, n. 1443 , anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura,
squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento
di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione,
ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi
nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
e-bis) ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attività svolte
in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui
si effettuino riprese, purché tali attività non implichino
l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
Art. 2 - Definizioni
Agli effetti delle disposizioni di
cui al presente decreto si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile,
in
appresso denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori
edili e di ingegneria civili il cui elenco è riportato allegato
I;
b) committente: il soggetto per
conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera
pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale
e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori : soggetto
che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione
o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso
di opera pubblica, il responsabile di lavori è il responsabile
unico del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 11/02/1994, n.
109 e successive modifiche;
d) lavoratore autonomo: persona
fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza
e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato
coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente
o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo
4;
f) coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato
coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore
di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o
dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.
5;
f-bis) uomini-giorno: entità
presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste Per la realizzazione
dell'opera;
Art. 3 - Obblighi del committente
o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile
dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al
momentodelle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione
delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali
di tutela di cui all’art. 3 del Decreto L.vo n. 626 del 1994. Al finedi
permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza
dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente
o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori
prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile
dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, valuta i documenti
di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui
è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea,
il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione
in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità
presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui
lavori comportano i rischi particolari elencati nell’allegato II.
4 – Nei casi di cui al comma 3
il committente o il responsabile dei lavori, i prima dell’affìdamento
dei lavori,designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve
esserein possesso dei requisiti di cui all'art. 10.
4-bis. La disposizione di cui
al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori
a un’unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata
a una o più imprese.
5 . Il committente o il responsabile
dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può
svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore
per l'esecuzione dei lavori.
6. Il committente o il responsabile
dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi
il nominativo del coordinatore per la progettazione e quelle del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel
cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile
dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente
se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati
in attuazione dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile
dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato;
b)chiede alle imprese esecutrici
una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (Inps), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni
sul lavoro (Inail) e alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Art. 4. - Obblighi del
coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell’opera
e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore
per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'art. 12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente
le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme
di buona tecnica e dell'allegato II al documento Ue 26/05/93. Il fascicolo
non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di
cui all’art. 31, lettera a), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Il fascicolo di cui al comma 1,
lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori
successivi sull'opera.
3. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’industria,
del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici,
sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e per l'igiene del lavoro di cui all’art. 393 del D.PR. 27 aprile 1955,
n. 547, come sostituito e modificato dal Decreto Legislativo n. 626 del
1994. in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni" sono definiti
i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b) (vedi l’art.4,
comma 2 del D.L.vo 15/11/99)
Art. 5 - Obblighi
del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione
dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:
a) verificare, con opportune
azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l'idoneità
del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo
12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di
sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette amigliorare
la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro,
ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di
quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare
il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato almiglioramento
della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o
al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli
articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12
e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese
o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea
motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione
dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente
competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo
grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamentieffettuati dalle imprese interessate.
f-bis). Nei casi di cui all'articolo
3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti
di cui al comma 1, redige ilpiano di sicurezza e di coordinamento e predispone
il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
2.soppresso.
3. soppresso.
Art. 6. - Responsabilità
dei committenti e dei responsabili dei lavori
1. Il committente è esonerato
dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente
all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore
per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il
committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse
alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma
1, e 5, comma 1, lettera a).
Art. 7. - Obblighi dei
lavoratori autonomi
I lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attività nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di
lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del D.L.vo
n. 626/1994;
b) utilizzano i dispositivi di protezione
individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del Decreto Legislativo
n. 626/1994;
c) si adeguano alle indicazioni
fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Art. 8. -. Misure generali
di tutela
I datori di lavoro delle imprese
esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali
di tutela di cui all'articolo 3 del Decreto L.vo n. 626/1994, e curano,
ciascuno
per la parte di competenza,
in particolare:
a) il mantenimento del cantiere
in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di
posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) condizioni di movimentazione
dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo
prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti
e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare
la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento
delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione
del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro
o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di
lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le
attività che avvengono sul luogo all'interno o in prossimità
del cantiere;
Art. 9. - Obblighi del
datore di lavoro
1. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa,
anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle
prescrizioni di cui all'allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione
dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con ilcommittente
o il responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione
dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
c-bis) redigono il piano operativo
di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter.
2. L'accettazione da parte di
ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione del piano operativo
di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e
all'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.L.vo n. 626 del 1994.
Art. 10. -Requisiti
professionali del coordinatore per la progettazione
e del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione
e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria,
architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento
di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno
un anno;
b) diploma universitario in ingegneria
o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro
o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative
nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito
industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da
parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. 1 soggetti di cui al comma
1,
devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a
specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante
le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione
professionale, o, in via alternativa, dall'Ispesl, dall’Inail, dall'Istituto
italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali,
dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori o dagli organismi paratetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi
di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato
V.
4. L’attestato di cui al comma 2
non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni
che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5. L’attestato di cui al comma 2
non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano
svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni,
per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati
di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario
attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma
di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso
di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione a un corso di perfezionamento
universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento
dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
7. Le Regioni determinano la misura
degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati,
da porsi a carico dei partecipanti.
Art. 11. - Notifica preliminare
Il committente o il responsabile
dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all'Azienda unità
sanitaria locale e alla Direzione provinciale dei lavoro territorialmente
competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato
III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a)cantieri di cui all'articolo
3, comma 3;
b)cantieri che, inizialmente
non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla
lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c)cantieri in cui opera un'unica
impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini- giorno;
d)Copia della notifica deve essere
affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione
dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
e)Gli organismi paritetici istituiti
nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del Decreto
Legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari
presso gli organi di vigilanza.
Art. 12. - Piano di sicurezza
e di coordinamento
(art. 22 D. L.vo 15/11/99)
1. Il piano contiene l'individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei
lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi
costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti
dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese
o dei lavoratori autonomi
ed è redatto anche al fine di prevedere,
quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni
quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano
è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla
complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche
del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione
alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:
a)modalità da seguire
per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b)protezioni o misure di sicurezza
contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d)protezioni o misure di sicurezza
connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee;
e)viabilità principale
di cantiere;
f)impianti di alimentazione e
reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi
tipo;
g)impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche;
h)misure generali di protezione
contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare
contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione
da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
m)misure per assicurare la salubrità
dell'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilità
delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
o)misure generali di sicurezza
da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità
tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p)misure di sicurezza contro
i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione
a quanto previsto dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione
a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione
alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei
singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione
da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura;
2. Il piano di sicurezza e coordinamento
è parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto
nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia
del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza
almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica
i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte
di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è
necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti
misure di salvataggio.
Art. 13. - Obblighi di
trasmissione
1. Il committente o il responsabile
dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le
imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso
di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione
del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori
l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi
lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo
di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
Art. 14. - Consultazione
dei rappresentanti per la sicurezza
1. Prima dell'accettazione del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datare di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali
chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza
può formulare proposte al riguardo.
2. soppresso.
Art. 15. - Coordinamento
della consultazione e partecipazione
dei lavoratori
ABROGATO
Art. 16. - Modalità
di attuazione della valutazione del rumore
1. L’esposizione quotidiana personale
di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva
facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard
individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta
dalla Commissione prevenzione infortuni
2. Sul rapporto di valutazione
di cui all'articolo 40 del D. L.vo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata
la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti
a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione
quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra può essere
fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al
valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile
maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità
a quanto previsto dall'articolo 39 dei D.L.vo 15 agosto 1991, n. 277.
Art. 17. - Modalità
attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata
presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento
di quanto previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo
di riunione di cui all'articolo Il del D. L.vo n. 626 del 1994, salvo motivata
richiesta del rappresentante per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata
presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove
sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo 1, capo IV, del
D.Lvo n. 626 del 1994, la visita del medico competente agli ambienti di
lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già
visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese,
può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente,
con l’esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono
la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando l'articolo 22 del
D. L.vo n. 626/1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori
e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in
sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è
previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il
responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto
dall'articolo 4, comma 5, lettera a), del D. L.vo n. 626/1994.
Art. 18. - Aggiornamento
degli allegati
1. Con decreto del Ministro dei lavoro
e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità,
sentita eventualmente laCommissione prevenzione infortuni, si provvede
ad adeguare gli allegati I, II, III e IV in conformità a modifiche
adottate in sede comunitaria.
Art. 19. - Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione
del presente decreto i requisiti dell'articolo 10, commi 1 e 2, non sono
richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore del
presente decreto:
a)sono in possesso di attestazione,
comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovrintendere
altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attività qualificata
in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro
anni, rilasciata dai datori di lavoro pubblici o privati; l'attestazione
è accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare
versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell'attività:
b)dimostrano di avere svolto per
almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate
da certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate
dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso
di esecuzione dei lavori.
2. I soggetti di cui al comma I devono,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare
il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata è fissata
in 60 ore.
3. Copia degli attestati di cui al
comma 1, lettera a) e b), deve essere trasmessa all'organo di vigilanza
territorialmente competente.
Art. 20. - Sanzioni relative
agli obblighi dei committenti
o dei responsabili dei lavori
Il committente o il responsabile
dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 3, comma 1,secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
dell'articolo 3, comma 8, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione
degli articoli 11, comma 1; 13, comma I.
Art. 21. – Contravvenzioni
commesse dai coordinatori
Il coordinatore per la progettazione
è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire
tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 4, comma
1.
Il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori è punito:
a) con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
dell'articolo 5, comma 1, lettere
a), b), c), e) ed f) e
comma 1-bis;
b) con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
Art. 22. - Sanzioni relative
agli obblighi dei datori di lavoro,
dei
dirigenti e dei preposti
1.I datori di lavoro delle imprese
esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i
dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività
delle imprese stesse, sono tenuti all’osservanzadelle pertinenti
disposizioni del presente decreto.
2.Il datore di lavoro è
punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da due
a cinque milioni per la violazione dell'articolo 14, comma 1, primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il dirigente
sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 9, comma 1, lettera a; 12, comma 3;
b)con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli
articoli 12, comma 4; 13, commi 2 e 3
4. I preposti sono puniti con
l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
due milioni per la violazione degli artt. 9, comma 1, lettera a);12,
comma 3.
Art. 23. - Contravvenzioni
commesse dai lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi sono
puniti con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da lire trecentomila
a lire un milione per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma
3.
Art. 23 - bis. - Estinzione
delle contravvenzioni
Alle contravvenzioni di cui agli
articoli 20, comma 1, lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; commi 2, 3, lettera
a), e 4; 23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del D. Legislativo
19/12/1994, n.758.
Art. 24. - Oneri
1. Agli oneri derivanti dagli obblighi
di adeguamento per le pubbliche amministrazioni si farà fronte con
le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.
Art. 25.. - Entrata in
vigore
1. Le disposizioni del presente decreto
entrano in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO I
ELENCO DEI LAVORI EDILI 0 DI
INGEGNERIA
CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO
2, LETTERA A)
1. 1 lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione
o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento
di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato,
in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche,
le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferrovia
rie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta
lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione
edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio
di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione
di lavori
edili o di ingegneria civile,
ALLEGATO II
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI
RISCHI PARTICOLARI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
DEI LAVORATORI DI CUI
ALL’ARTICOLO 11, COMMA 1
1. Lavori che espongono i lavoratori
a rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore
a m. 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2, se particolarmente
aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2.Lavori che espongono i lavoratori
a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per
la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale
di sorveglianza sanitaria.
3.Lavori con radiazioni ionizzanti
che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite
dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni
ionizzanti.
4.Lavori in prossimità di
linee elettriche in aree a conduttori nudi in tensione.
5.Lavori che espongono ad un rischio
di annegamento.
6.Lavori in pozzi, sterri sotterranei
e gallerie.
7.Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego
di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio
di elementi prefabbricati pesanti.
ALLEGATO III
CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE
DI CUI ALL’ARTICOLO 11
1.Data della comunicazione.
2.Indirizzo del cantiere.
3.Committente(i), nome(i) e indirizzo(i).
4.Natura dell'opera.
5.Responsabile(i) dei lavori nome(i) e indirizzo(i).
10.Coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante
la progettazione dell'opera [(nome(i) e indirizzo(i)].
11.Coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante
la realizzazione dell'opera [(nome(i) e indirizzo(i)].
12.Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
13.Durata presunta dei lavori in cantiere.
14.Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
15.Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
16.Identificazione delle imprese già selezionate.
17.Ammontare complessivo presunto dei lavori.
ALLEGATO IV
( articolo 9)
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI
SALUTE PER I CANTIERI
1. I luoghi di lavoro al servizio
dei cantieri edili devono rispondere alle norme di cui al titolo II del
Decreto Legislativo 626/1994.
Prescrizioni specifiche per i
posti di lavoro nei cantieri
1. I posti di lavoro in cui si esercita
l’attività di costruzione devono soddisfare alle disposizioni previste
dalla legislazione vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e II.
Sezione I - Posti di lavoro
nei cantieri all'interno dei locali
1. Porte di emergenza.
1.1. Le porte di emergenza devono
aprirsi verso l'esterno.
a)Le porte di emergenza non devono
essere chiuse in modo tale da non potere essere aperte facilmente e immediatamente
da ogni persona da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso
di emergenza.
a)Le porte scorrevoli e le porte
a bussola sono vietate come porte di emergenza.
2. Aerazione.
a)Qualora vengano impiegati impianti
di condizionamento d’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare
in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d’aria moleste.
b)Ogni deposito e accumulo di sporcizia
che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori
a causa dell’inquinamento dell’aria respirata devono essere eliminati rapidamente.
3. Illuminazione naturale ed artificiale.
I luoghi di lavoro devono disporre,
nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati
di dispositivi che consentano un’adeguata illuminazione artificiale per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti
dei locali.
4.1 I pavimenti dei locali non devono
presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi
devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
4.2. Le superfici dei pavimenti,
delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere
pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.
4.3. Le pareti trasparenti o translucide,
. in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi
dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente
segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere
separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che
i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né
essere feriti qualora vadano in frantumi.
5.Finestre e lucernari dei locali.
5.1 Le finestre, i lucernari e i
dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati
e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non
devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
5.2 Le finestre e i lucernari devono
essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere
dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i
lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori
presenti.
6. Porte e portoni. .
6.1 La posizione, il numero, i materiali
impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla
natura e dall'uso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere apposto
ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti.
6.3. Le porte e i portoni a vento
devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.
6.4. Quando le superfici trasparenti
o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di
sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere
feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono
essere protette contro lo sfondamento.
7. Vie di circolazione.
7.1 Quando l'uso e l'attrezzatura
dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il
tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.
8. Misure specifiche per le scale
e i marciapiedi mobili.
8.1. Le scale e i marciapiedi mobili
devono funzionare in modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei
necessari dispositivi di sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di
dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e
accessibili.
Sezione II - Posti di lavoro
nei cantieri all'esterno dei locali
1. Caduta di oggetti.
1.1 I materiali e le attrezzature
devono essere disposti o accatastati in modo da evitarne il
crollo o il ribaltamento.
2. Lavori di demolizione.
2.1. Quando la demolizione di un
edificio o di una struttura può presentare un pericolo, i lavori
devono essere progettati e intrapresi
soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3. Paratoie e cassoni.
3.1. Paratoie e cassoni devono essere:
a)ben costruiti, con materiali appropriati
e solidi dotati di resistenza sufficiente;
b)provvisti dell'attrezzatura adeguata
per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d’acqua
e di materiali.
3.2. La costruzione, la sistemazione,
la trasformazione e lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono
essere effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3.3. Tutte le paratoie e i cassoni
devono essere ispezionati a intervalli regolari da una persona competente.
ALLEGATO V
(articolo 10)
CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA
DEL
LAVORO NEL SETTORE EDILE
1. Durata del corso 120 ore.
2. Argomenti:
a) legislazione vigente in materia
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni
delle norme nei cantieri;
d) analisi e rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri
per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione dei
lavori in sicurezza (uso delle macchine,
dei DPI, ponteggi e opere provvisionali, ecc.);
f) metodologie per l'elaborazione
di piani di sicurezza e coordinamento.