ART. 1
1. All'art.1, comma 3, del dlgs 14
agosto 1996, n. 494, sono aggiunte le seguenti lettere:
"e-bis) ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attività svolte
in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui
si effettuano riprese, purché tali attività non implichino
l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.".
ART. 2
1. All'art.2, comma1, del dlgs n.
494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a. la lettera a) è sostituita
dalla seguente: "a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato
"cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria
civile il cui elenco è riportato all'allegato I;";
b. alla lettera b), è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Nel caso di appalto di opera pubblica il
committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dell'appalto;";
c. la lettera c) è sostituita
dalla seguente: "c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere
incaricato dal committente ai fini della progettazione o dell'esecuzione
o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera
pubblica, il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.7 della
legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche;";
d. la lettera f) è sostituita
dalla seguente: "f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante
la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione
dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice,
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione
dei compiti di cui all'art.5.";
e. dopo la lettera f), sono aggiunte
le seguenti:
"f-bis) uomini-giorno: entità
presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione
dell'opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza:
il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art.4 del dlgs
19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.".
ART. 3
1. All'art.3 del dlgs n. 494 del
19996, sono apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 1 è sostituito
dal seguente:
"1. Il committente o il responsabile
dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, e in particolare al
momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione
delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali
di tutele di cui all'art.3 del dlgs n. 626 del 1994. Al fine di permettere
la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori
o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente
tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto
la durata di tali lavori o fasi di lavoro.";
b. il comma 2 è sostituito
dal seguente:
"2. Il committente o il responsabile
dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti
di cui all'art.4, comma 1, lettere a) e b)";
c. il comma 3 è sostituito
dal seguente:
"3. Nei cantieri in cui è
prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il
committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione
in ognuno dei seguenti casi:
a. nei cantieri la cui entità
presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b. nei cantieri i cui lavori comportano
i rischi particolari elencati nell'allegato II.";
d. il comma 4 è sostituito
dal seguente:
"4. Nei casi di cui al comma 3,
il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei
lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere
in possesso dei requisiti di cui all'art.10.";
e. dopo il comma 4, è aggiunto
il seguente:
"4-bis. La disposizione di cui al
comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori
a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata
a una o più imprese.";
f. il comma 8 è sostituito
dal seguente;
"8. Il committente o il responsabile
dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:
a. verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso
l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b. chiede alle imprese esecutrici
una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale
della Previdenza Sociale (INPS), All'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni
sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili ,nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.".
ART. 4
1. All'art.4 del decreto legislativo
n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 1 è sostituito
dal seguente:
"1. Durante la progettazione dell'opera
e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore
per la progettazione:
b. redige il piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all. art.12, comma 1;
c. predispone un fascicolo contenente
le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme
di buona tecnica e dell'allegato II al documento Ue 26/o5/93. Il fascicolo
non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di
cui all.art.31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.";
d. il comma 3 è sostituito
dal seguente:
"3. Con decreto del ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici,
sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e per l'igiene del lavoro di cui all'art.393 del decreto del presidente
della repubblica 27 aprile 1955, n.547, come sostituito e modificato dal
decreto legislativo n.626 del 1194, in seguito denominata "commissione
prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui
al comma 1, lettera b).".
2. Il decreto di cui all'art.4,
comma 3, del decreto legislativo n.494 del decreto legislativo n.494 del
1996 è adottato entro il termine dei sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
ART. 5
1. All'art.5 del decreto legislativo
n.494 del1996 sono apportate le seguenti modifiche:
d. al comma 1:
1. la lettera a) è sostituita
dalla seguente: "a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'art.12 e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;";
2. la lettera b) è sostituita
dalla seguente: "b) verificare l'idoneità del piano operativo di
sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e coordinamento di cui all'art.12, assicurandone la coerenza
con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il
fascicolo di cui all'art.4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione
dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute valutando le proposte
delle imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi
di sicurezza;";
3. la lettera d) è sostituita
dalla seguente: "d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi
tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;";
4. la lettera e) è sostituita
dalla seguente: "e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori,
previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati,
le inosservanze alle disposizioni, degli artt.7, 8 e 9, e alle prescrizioni
del piano di cui all'art.12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi del cantiere o la risoluzione del
contratto.
Nel caso in cui il committente o
il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione
provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità
sanitaria locale territoriale competente e alla Direzione provinciale del
lavoro;";
5. la lettera f) è sostituita
dalla seguente: "f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti
effettuati dalle imprese interessate.";
b)dopo il comma 1, è aggiunto
il seguente: "1-bis. Nei casi di cui all'art.3, comma 4-bis, il coordinatore
per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige
il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di
cui all'art.4, comma 1, lettere a) e b).";
c)i commi 2 e 3 sono soppressi.
ART. 6
1. L'art.6 del dlgs n. 494 del 1996
è stato sostituito dal seguente:
"Art.6. Responsabilità dei
committenti e dei responsabili dei lavori .
1. Il committente è esonerato
dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente
all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore
per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non esonera il
committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse
alla verifica e all'adempimento degli obblighi di cui agli artt.4, comma
1, e 5, comma 1, lettera a).".
ART. 7
1. All'art.8, comma 1, del dlgs n.494
del 1996 l'alinea è sostituita dalla seguente:
"1. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali
di tutela di cui all'art.3 del dlgs n.626 del 1994, e curano, ciascuno
per la parte di competenza, in particolare:".
ART. 8
1. All'art.9 del dlgs n. 494 del
1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 1, l'alinea è
sostituita dalla seguente:
"1. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa,
anche familiare o con meno di dieci addetti:";
d. al comma 1, dopo la lettera c)
è aggiunta la seguente:
"2. L'accettazione da parte di ciascun
datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'art.12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni
di cui all'art.4, commi 1, 2 e 7, e all'art.7, comma 1, lettera b), del
dlgs n.626 del 1994.".
ART.9
1. All'articolo 10 del decreto legislativo
n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 1, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
"a) diploma di laurea in ingegneria,
architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento
di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno
un anno;";
b. al comma 1, la lettera c) è
sostituita dalla seguente: "c) diploma di geometra o perito industriale
o perito agrario o agrotecnico o attestazione da parte di datori di lavoro
o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa
nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.";
c. il comma 2 è sostituito
dal seguente:
"2. I soggetti di cui al comma 1
devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza di
specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni mediante
le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione
professionale, o, in via alternativa dall'Ispesl, dall'Inail, dall'Istituto
italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini e collegi professionali,
dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro
o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.".
ART.10
1. All'art.11 del citato decreto
legislativo n. 494 del 1996, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il committente o il responsabile
dei lavori, prima dell'inizio dei lavori trasmette all'Azienda unità
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato
III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a. caratteri di cui all'articolo
3, comma 3;
b. cantieri che, inizialmente non
soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla
lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera.";
c. cantieri in cui opera un'unica
impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200
uomini-giorno."
ART.11
1. L'articolo 12 del decreto legislativo
n. 494 del 1996, è sostituito dal seguente:
"1. Il piano contenente l'individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei
lavori, il delle norme rispetto per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi
costi che non sono soggetti al ribasso delle offerte delle imprese esecutrici.
Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti
dalla presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori
autonomi ed è redatto al fine di prevedere, quando ciò risulti
necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una
relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera
da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere
interessato, i seguenti elementi:
a. modalità da seguire per
la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b. protezioni o misure di sicurezza
contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c. servizi igienico-assistenziali;
d. protezioni o misure di sicurezza
connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee;
e. viabilità principale di
cantiere;
f. impianti di alimentazione e reti
principali di elettricità, acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo;
g. impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche;
h. misure generali di protezione
contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
i. misure generali da adottare contro
il rischio di annegamento;
l. misure generali di protezione
da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
m. misure per assicurare la salubrità
dell'aria nei lavori in galleria;
n. misure per assicurare la stabilità
della volta nei lavori in galleria;
o. misure generali di sicurezza
da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità
tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p. misure di sicurezza contro i
possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali
pericolosi utilizzati in cantiere;
q. disposizioni per dare attuazione
a quanto previsto dall'articolo 14;
r. disposizioni per dare attuazione
a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
s. valutazione, in relazione alla
tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli
elementi del piano;
t. misure generali di protezione
da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento
è parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto
nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. i datori di lavoro delle imprese
esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia
del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza
almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i
lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte
di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è
necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti
misure di salvataggio.
ART.12
1. L'articolo 13 del decreto legislativo
n. 494 del 1996, è sostituito dal seguente:
"Art.13. Obblighi di trasmissione.
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza
e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per
l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera
trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla
gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori
l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi
lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo
di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione".
ART.13
1. All'articolo 14 del decreto legislativo
n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 1 è sostituito
dal seguente: "1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso,
il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante
per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del
piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte
a riguardo.";
b. il comma 2 è soppresso.
ART.14
1. All'articolo 16 del decreto legislativo
n. 494 del 1996, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Sul rapporto di valutazione
di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
va riportata la fonte documentale cui si è fatto riferimento.".
ART.15
All'articolo 17 del decreto legislativo
n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 1 è sostituito
dal seguente:
"1. Nei cantieri la cui durata presunta
dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di
quanto previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo
di riunione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994,
salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.";
b. il comma 2 è sostituito
dal seguente:
"2. Nei cantieri la cui durata presunta
dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi ove sia prevista
la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo
n. 626 del 1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro
in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati
dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può
essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame
di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività
i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.".
ART.16
1. L'articolo 20 del decreto legislativo
n. 494 del 1996, è sostituito dal seguente:
"Art.20. Sanzioni relative agli
obblighi dei committenti o dei responsabili dei lavori.
1. Il committente o il responsabile
dei lavori sono puniti:
a. con l'arresto da tre mesi a sei
mesi o con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni per la violazione
degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6 comma 2;
b. con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire 5 milioni per la violazione
dell'articolo 3, comma 8, lettera a);
c. con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni per la violazione degli articoli
11, comma 1, 13, comma 1.".
ART.17
1. All'articolo 21 comma 2, del decreto
legislativo n. 494 del 1996, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a), con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni per la violazione
dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e), ed f) e comma 1-bis;".
ART.18
1. L'articolo 22 del decreto legislativo
n. 494 del 1996, è sostituito dal seguente:
"Art.22. Sanzioni relative agli
obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
1. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i
dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività
delle imprese stesse, sono tenuti all'osservanza delle pertinenti disposizioni
del presente decreto.
2. Il datore di lavoro è
punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 2 a 5 milioni
per la violazione dell'articolo 14, comma 1, primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il dirigente
sono puniti:
a. con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni per la violazione degli
articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3;
b. con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni per la violazione degli articoli
12, comma 4; 13, commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con l'arresto
sino a due mesi o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni per la
violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a), 12, comma 3.
ART.19
1. L'articolo 23 del decreto legislativo
n. 494 del 1996, è sostituito dal seguente:
"Art.23. Contravvenzioni commesse
dai lavoratori autonomi.
1. I lavoratori autonomi sono puniti
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 1
milione per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.".
ART.20
1. Dopo l'articolo 23 del decreto
legislativo n. 494 del 1996, è inserito il seguente:
"Art.23-bis. Estinzione delle contravvenzioni.
1. Alle contravvenzioni di cui agli
articoli 20, comma 1, lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2 e 3,
lettera a), e 4; 23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo II
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758.".
ART.21
1. L'allegato I del decreto legislativo
n. 494 del 1996, è sostituito dal seguente:
"Allegato I
Elenco dei lavori edili o di ingegneria
civile di cui all'articolo 2, lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione,
o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento
di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato,
in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche,
le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta
lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro.
2. Sono inoltre, lavori di costruzione
edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio
di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili
o di ingegneria civile".
2. All'allegato II, punto 4 dopo
la parola "elettriche" sono aggiunte le seguenti: "aree a conduttori nudi
in".
ART.22
1. I contenuti minimi del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
n. 494 del 1996, e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza,
sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 31, comma 1, della
legge n. 109 del 1994 e successive modifiche.
ART.23
1. Con uno o più decreti del
ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri
della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di
cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati i
contenuti dell'allegato V del decreto legislativo n. 494 del 1996 e sono
definiti:
a. i lavori edili o di ingegneria
civile al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, del dlgs n. 494 del 1996, come modificato dal presente decreto,
in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio;
b. i livelli di formazione e qualificazione
dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione di cui al decreto
legislativo n. 494 del 1996, in relazione alla tipologia dei lavori da
svolgere nel cantiere. Sono validi i corsi di formazione completati entro
la data di entrata in vigore del decreto di cui al presente articolo.
ART.24
1. L'articolo 15 del decreto legislativo
n. 494 del 1996, è abrogato.
ART.25
1. Salvo quanto previsto al comma
2, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei casi in
cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia conclusa
la fase di progettazione.
2. Nelle ipotesi in cui l'incarico
di progettazione esecutiva sia stato affidato prima del 24 marzo 1997 e
sia stata conclusa la fase di progettazione alla data di entrata in vigore
del presente decreto, si applica la normativa vigente al momento dell'affidamento
dell'incarico.
3. Ai fini delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 la fase di progettazione si intende conclusa:
a. nel caso di appalti pubblici,
con approvazione del progetto esecutivo;
b. in tutti gli altri casi, con
la presentazione, alle autorità competenti per il controllo dei
lavori edili o di ingegneria civile, delle prescritte istanze per l'esecuzione
dei lavori: nel caso di lavori di manutenzione, alla data dell'atto di
affidamento dei lavori stessi.
ART.26
1. Le disposizioni del presente decreto
entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della repubblica italiana.