DURC

DOCUMENTO UNICO DI

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

 

 

 

 

29/06/2010 17.27

 

 

Il Decreto M. Lavoro del 24/10/2007 ha reso obbligatorio dal 30.12.2007, il possesso del DURC a tutti i datori di lavoro, oltre che ai fini dell'utilizzo dei benefici normativi, contributivi e sovvenzioni previsti dall'ordinamento, nell'ambito delle procedure di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché nei lavori privati in edilizia.

Il Ministero del Lavoro con la circolare del 5/02/2008 ha fornito gli ulteriori chiarimenti sulle modalità di rilascio e sui contenuti analitici del DURC come appresso riassunto:

 

- soggetti tenuti al rilascio:

 

  a) l'I.N.P.S.,

  b) l'I.N.A.I.L.

  c) gli altri Istituti Previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria convenzionata;

  d) Casse degli Ordini e dei Collegi dei Professionisti;

 

- requisiti per il rilascio:

 

  a) regolarità contributiva accertata alla data indicata nella richiesta, o in assenza di questa, alla data in cui si effettua la verifica;

 

- rilascio del DURC:

 

  a) direttamente al29/06/2010 richiedente;

  b) con il silenzio-assenzo decorsi 30 giorni senza pronuncia da parte degli Istituti previdenziali;

 

- validità del DURC:

 

La predetta Circolare stabilisce una validità mensile nell'ambito dei lavori pubblici ed una validità trimestrale ai fini degli appalti privati in edilizia;

 

- soggetti obbligati al possesso del DURC:

 

  a) imprese appaltatrici;

  b) lavoratori autonomi e professionisti;