DURC
DOCUMENTO UNICO DI
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
29/06/2010 17.27
Il Decreto M. Lavoro del 24/10/2007 ha reso obbligatorio dal 30.12.2007, il possesso del DURC a tutti i datori di lavoro, oltre che ai fini dell'utilizzo dei benefici normativi, contributivi e sovvenzioni previsti dall'ordinamento, nell'ambito delle procedure di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché nei lavori privati in edilizia. Il Ministero del Lavoro con la circolare del 5/02/2008 ha fornito gli ulteriori chiarimenti sulle modalità di rilascio e sui contenuti analitici del DURC come appresso riassunto:
- soggetti tenuti al rilascio:
a) l'I.N.P.S., b) l'I.N.A.I.L. c) gli altri Istituti Previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria convenzionata; d) Casse degli Ordini e dei Collegi dei Professionisti;
- requisiti per il rilascio:
a) regolarità contributiva accertata alla data indicata nella richiesta, o in assenza di questa, alla data in cui si effettua la verifica;
- rilascio del DURC:
a) direttamente al29/06/2010 richiedente; b) con il silenzio-assenzo decorsi 30 giorni senza pronuncia da parte degli Istituti previdenziali;
- validità del DURC:
La predetta Circolare stabilisce una validità mensile nell'ambito dei lavori pubblici ed una validità trimestrale ai fini degli appalti privati in edilizia;
- soggetti obbligati al possesso del DURC:
a) imprese appaltatrici; b) lavoratori autonomi e professionisti;
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