SOSPENSIONE DEL TITOLO EDILIZIO IN ASSENZA DEL
"DURC"
E COMUNICAZIONE NUOVE ASSUNZIONI
Il D.Leg.vo n. 251 del 6.10.2004 ha modificato ed integrato
il D. L.vo 276/2003. Dette modifiche ed integrazioni che hanno forte impatto
sul settore dell'edilizia sono le seguenti:
- Obblighi a carico del committente o del
responsabile dei lavori nei lavori privati.
1) Il committente o il responsabile dei lavori debbono
verificare l'idoneità tecnica e professionale delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi in relazione agli appalti o incarichi da affidare
e chiedere alle predette imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato.................applicato ai lavoratori
dipendenti ed un certificato di regolarità contributiva. Le imprese
debbono farsi rilasciare dall'INPS e dall'INAIL il predetto certificato
o possono richiederlo, se di competenza, alle casse edili. Detto certificato
è denominato DURC (documento
unico di regolarità contributiva) e deve sempre essere allegato,
perché abbiano efficacia, alle D.I.A. (domande d'inizio attività
presentate ai Comuni o Municipi);
2) Il committente o il responsabile dei lavori debbono
trasmettere all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori
di cui al permesso richiesto, la ragione sociale della impresa esecutrice
dei lavori;
- Obblighi dell'imprenditore nel settore edile.
1) Il datore di lavoro nel settore edile dovrà
effettuare la comunicazione della nuova assunzione il giorno antecedente
a quello d'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro
fino a che il Ministero del Lavoro non emanerà un apposito
decreto con
la indicazione delle modalità. In attesa della
emanazione del predetto decreto la comunicazione deve essere effettuata entro
cinque giorni dall'assunzione;
Responsabilità solidale in caso di appalto
d'opera -
E' previsto che il committente imprenditore o
datore di lavoro è responsabile in solido con l'appaltatore entro
il limite di un anno successivo alla conclusione dell'appalto, del pagamento
ai lavoratori dei trattamenti retributivi e previdenziali dovuti. Il committente
se è una persona fisica che non esercita attività professionale
o d'impresa;
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