29/06/2010 17.38

 

 

 
 

 

 

SOSPENSIONE DEL TITOLO EDILIZIO IN ASSENZA DEL

"DURC"   E COMUNICAZIONE NUOVE ASSUNZIONI

 


Il D.Leg.vo n. 251 del 6.10.2004 ha modificato ed integrato il D. L.vo 276/2003. Dette modifiche ed integrazioni che hanno forte impatto sul settore dell'edilizia sono le seguenti:

- Obblighi a carico del committente o del 
  responsabile dei lavori nei lavori privati.

1)  Il committente o il responsabile dei lavori debbono verificare l'idoneità tecnica e professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione agli appalti o incarichi da affidare e chiedere alle predette imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato.................applicato ai lavoratori dipendenti ed un certificato di regolarità contributiva. Le imprese debbono farsi rilasciare dall'INPS e dall'INAIL il predetto certificato o possono richiederlo, se di competenza, alle casse edili. Detto certificato è denominato DURC (documento unico di regolarità contributiva) e deve sempre essere allegato, perché abbiano efficacia, alle D.I.A. (domande d'inizio attività presentate ai Comuni o Municipi);

2) Il committente o il responsabile dei lavori debbono trasmettere all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori di cui al permesso richiesto, la ragione sociale della impresa esecutrice dei lavori;

- Obblighi dell'imprenditore nel settore edile.

 

1) Il datore di lavoro nel settore edile dovrà effettuare la comunicazione della nuova assunzione il giorno antecedente a quello d'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro fino a che il Ministero del Lavoro non emanerà un apposito decreto con

la indicazione delle modalità. In attesa della emanazione del predetto decreto la comunicazione deve essere effettuata entro

cinque giorni dall'assunzione;

  Responsabilità solidale in caso di appalto d'opera -

E' previsto che il committente imprenditore o datore di lavoro è responsabile in solido con l'appaltatore entro il limite di un anno successivo alla conclusione dell'appalto, del pagamento ai lavoratori dei trattamenti retributivi e previdenziali dovuti. Il committente se è una persona fisica che non esercita attività professionale o d'impresa;