29/06/2010
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (IMPRESE)
Il DURC è il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Le modalità di rilascio del DURC nel settore edile sono disciplinate dalla Circolare INAIL n: 38/2005 ,dalla Circolare INPS n: 92/2005 e dalla Comunicazione della Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili n:272/2005. Il richiedente principale del DURC è l'impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provvisti di delega. Sono soggetti richiedenti anche le pubbliche amministrazioni appaltanti, gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA (Società Organismi di Attestazione).
Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia:
per il collaudo ed il pagamento del saldo finale secondo le istruzioni riportate sugli stessi. Per lavori privati in edilizia:
prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione edilizia o di DIA (denuncia inizio attività)
Per Attestazione SOA, iscrizione all'Albo Fornitori, agevolazioni - finanziamenti - sovvenzioni:
Per gli appalti di forniture:
per il pagamento finale prima dell'inoltro della relativa istanza Per gli appalti di servizi:
alla liquidazione di ogni fattura Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione: per la stipula della relativa convenzione o per il rilascio della relativa concessione.
Il DURC viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di completa acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico. Gli Enti si riservano la facoltà di richiedere all'impresa documentazione ad integrazione dei dati già forniti, qualora sia ritenuta necessaria al fine dell'accertamento della regolarità contributiva, assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione di quanto richiesto. Tale richiesta, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC. Qualora l'impresa non presenti la suddetta documentazione entro il termine assegnato, l'Ente che l'ha richiesta si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso
Regolarità contributiva - legge 1 agosto 2002, n.166 - disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Professionisti)
Le modifiche all'art.17 della legge n.109/94 (Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie) comma 8, introdotte dalla legge n.166 del 1/8/2002 dispongono che: "All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario".
In base alla normativa (art. 90 D.Lgs. n.163/2006 comma 7, che ha integralmente recepito il principio introdotto dalla Legge n. 166/02) essere in regola con gli obblighi contributivi costituisce per legge una condizione necessaria per l'affidamento di incarichi a professionisti, società di professionisti, società di ingegneria.
La richiesta della regolarità contributiva ai relativi ordini o collegi professionali può essere effettuata anche dalle stazioni appaltanti, anziché dai diretti interessati, in questo caso è necessaria, ai fini del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 (normativa sulla privacy) l'esplicita indicazione che il soggetto di cui deve essere attestata la regolarità, sia affidatario dell'incarico in questione.
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