Art. 1. Precisazioni in ordine
alla definizione di temperatura media
Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 , le parole: “dei
singoli ambienti degli edifici” sono sostituite dalle seguenti: “nei diversi
ambienti di ogni singola unità immobiliare”.
Art. 2 Precisazioni in ordine
allo scarico dei fumi
Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 , primo capoverso,
le parole da:“Gli edifici” a: “UNI 7129” sono sostituite dalle seguenti:
“Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità
immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o
sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il
tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica
vigente”. Al secondo capoverso del comma 9 dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il periodo da:
“Fatte salve” a: “tetto dell'edificio”, é sostituito dal seguente:
“Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute
nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni
del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione
di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino
generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della
combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma
tecnica UNI EN 297: singole ristrutturazioni di impianti termici individuali
già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione
iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio,
funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi
con combustione asservita da ventilatore; nuove installazioni di impianti
termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale
o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente
mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista
camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo,
o comunque adeguabile allo scopo”.
Art. 3 Installazione di generatori
di calore e coibentazione degli impianti
Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito
dal seguente: “10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione
dell'impianto termico, che comportino l'installazione di generatori di
calore individuali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva
90/396/CEE del 29 giugno 1990, è prescritto l'impiego di generatori
muniti di marcatura CE. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1
(secondo classificazione della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno
di locali abitati devono essere muniti all'origine di un dispositivo di
sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione, secondo quanto
indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996. Al fine di garantire
una adeguata ventilazione, nel caso di installazione di generatori di tipo
B1 in locali abitati, dovrà essere realizzata, secondo le modalità
previste al punto 3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129, apposita apertura
di sezione libera totale non inferiore a 0,4 metri quadrati”. Al penultimo
periodo del comma 11, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (3), dopo le parole: “quelli da costruzione”
sono inserite le seguenti: “, tenendo conto in particolare della permeabilità
al vapore dello strato isolante, delle condizioni termoigrometriche dell'ambiente,
della temperatura del fluido termovettore”
Art. 4 Rendimento minimo dei generatori
di calore
Il comma l dell'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (4), è sostituito
dal seguente:“1. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione
degli impianti termici nonchè nella sostituzione di generatori di
calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale utile
pari o inferiore a 400 kW devono avere un "rendimento termico utile" conforme
a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
1996, n. 660. I generatori ad acqua calda di potenza superiore devono rispettare
i limiti di rendimento fissati dal medesimo decreto del Presidente della
Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di calore
ad aria calda devono avere un "rendimento di combustione" non inferiore
ai valori riportati nell'allegato E al presente decreto”.
Art. 5 Termoregolazione e contabilizzazione
Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (5), è aggiunto
il seguente periodo:“Ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova
costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno
2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione
del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare”.
Art. 6 Responsabilità inerenti
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito
dal seguente:“1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono
affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'articolo 1,
comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera
o) dell'articolo 1, comma 1, che se ne assume la responsabilità.
L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo,
che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal
comma 5 dell'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere
redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente
incaricato, non può delegare ad altri le responsabilità assunte,
e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività
di sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990
n. 46, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando
la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e
seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto
è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo
impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto
servizio energia, con modalità definite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
delle finanze”.
Art. 7 Ulteriori requisiti del
terzo responsabile
Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito
dal seguente:“3. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare
superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti
pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto termico è dimostrato mediante
l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e
pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori
- categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione
e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti
dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi
delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione
e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato
e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile
o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate
alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati”.
Art. 8 Controllo tecnico periodico
e manutenzione
Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito
dai seguenti: 4. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto
termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per
la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto.
Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni
di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi
facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente
alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa
vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti
parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali
non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico
modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità
prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o
tipo di apparecchio o dispositivo. In mancanza di tali specifiche indicazioni,
i controlli di cui all'allegato H devono essere effettuati almeno una volta
l'anno, fermo restando quanto stabilito ai commi 12 e 13. 4-bis. Al termine
delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, l'operatore
ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile
dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L'originale
del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di
cui al comma 9. Nel caso di impianti di riscaldamento unifamiliari, di
potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo
e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente
al modello di cui all'allegato H al presente decreto. Tale modello potrà
essere modificato ed aggiornato, anche in relazione al progresso della
tecnica ed all'evoluzione della normativa nazionale o comunitaria, dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio
decreto o mediante approvazione di specifiche norme tecniche UNI. Con la
medesima procedura potranno essere adottati modelli standard per altre
tipologie di impianto”.
Art. 9 Comunicazione del terzo
responsabile all'ente locale competente
Il comma 6 dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito
dal seguente: “6. Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro sessanta giorni
la propria nomina all'ente locale competente per i controlli previsti al
comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Al medesimo
ente il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o
dimissioni dall'incarico, nonchè eventuali variazioni sia di consistenza
che di titolarità dell'impianto”.
Art. 10 Affidamento delle operazioni
di controllo e manutenzione e delega delle responsabilità
Il comma 8 dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito
dal seguente: “8. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto,
ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente,
affida le operazioni di cui al comma 4 a soggetti abilitati alla manutenzione
straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma
1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici a gas
il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo
1, comma 1, lettera e) della medesima legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso
di impianti termici unifamiliari con potenza nominale del focolare inferiore
a 35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione
si identifica con l'occupante che può, con le modalità di
cui al comma 1, delegarne i compiti al soggetto cui è affidata con
continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il
ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l'occupante stesso mantiene
in maniera esclusiva le responsabilità di cui al comma 7. Al termine
dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante di consegnare al
proprietario o al subentrante il "libretto di impianto prescritto al comma
9, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati”.
Art. 11 Compilazione dei libretti
di centrale e d'impianto
Il comma 11 dell'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è
sostituito dal seguente: “11. La compilazione iniziale del libretto nel
caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione,
e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori
di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio,
previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice
che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico,
è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel
suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità
di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, comprensiva, se
del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione
allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio
1992. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto,
firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà
essere inviata all'ente competente per i controlli di cui al comma 18.
La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri
di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore
del presente regolamento nonchè la compilazione per le verifiche
periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. Il libretto
di centrale ed il libretto di impianto devono essere conservati presso
l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto
termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione
contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario
o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto,
ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato”.
Art. 12 Rendimento minimo di combustione
in opera
Il comma 14 dell'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito
dal seguente: “14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle
verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato alla massima potenza termica
effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità
alle vigenti norme tecniche UNI, deve risultare: a. per i generatori di
calore ad acqua calda installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non
inferiore di tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento
termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 per
caldaie standard della medesima potenza; b. per i generatori di calore
ad acqua calda installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore
al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto
ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto per caldaie standard della
medesima potenza; c. per generatori di calore ad aria calda installati
antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale
indicato all'allegato E; d. per generatori di calore ad aria calda installati
a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto
al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato
all'allegato E”.
Art. 13 Controlli degli enti locali
Il comma 18 dell'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è
sostituito dal seguente: “18. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, i comuni con più di quarantamila abitanti
e le province per la restante parte del territorio, in un quadro di azioni
che vedano l'Ente locale promuovere la tutela degli interessi degli utenti
e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza
all'utenza, effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico
degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica
competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato
di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico. I risultati dei controlli
eseguiti sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale
o al libretto di impianto di cui al comma 9, annotando i riferimenti negli
spazi appositamente previsti. Entro il 31 dicembre 2000 gli enti di cui
sopra inviano alla regione di appartenenza, e per conoscenza al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una relazione sulle caratteristiche
e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio
di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze dei
controlli effettuati nell'ultimo biennio. La relazione sarà aggiornata
con frequenza biennale”.
Art. 14 Controlli degli enti locali
attraverso organismi esterni
Il comma 19 dell'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito
dal seguente: “19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli
di cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare
con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi
soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista, i
requisiti minimi di cui all'allegato I al presente decreto. L'ENEA, nell'ambito
dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, o su specifica commessa, fornisce agli enti locali che ne facciano
richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneità tecnica dei
predetti organismi”.
Art. 15 Procedura di verifica
e controllo per impianti unifamiliari
Il comma 20 dell'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è
sostituito dal seguente: “20. Limitatamente agli impianti di potenza nominale
del focolare inferiore a 35 kW, gli enti di cui al comma 18 possono, nell'ambito
della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate,
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEA,
stabilire che i controlli si intendano effettuati nei casi in cui i manutentori
degli impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione
o i proprietari degli stessi trasmettano, con le modalità ed entro
i termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione,
redatta secondo il modello di cui all'allegato H, con timbro e firma del
terzo responsabile o dell'operatore, nel caso la prima figura non esista
per l'impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità,
attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare
riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui
al comma 12. Gli enti di cui al comma 18 possono altresì stabilire,
per manutentori e terzi responsabili, l'obbligo di consegna periodica delle
dichiarazioni di cui sopra su supporto informatico standardizzato. Gli
enti, qualora ricorrano alla forma di verifica prevista al presente comma,
devono comunque effettuare annualmente controlli tecnici a campione su
almeno il 5% degli impianti di potenza nominale del focolare inferiore
a 35 kW esistenti sul territorio, scegliendoli tra quelli per i quali sia
pervenuta nell'ultimo biennio la dichiarazione di avvenuta manutenzione,
ai fini del riscontro della veridicità della dichiarazione stessa,
provvedendo altresì ad effettuare, nei termini previsti dall'articolo
31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i controlli su tutti gli
impianti termici per i quali la dichiarazione di cui sopra risulti omessa
o si evidenzino comunque situazioni di non conformità alle norme
vigenti. Gli enti locali, al fine di massimizzare l'efficacia della propria
azione, possono programmare i predetti controlli a campione dando priorità
agli impianti più vecchi o per i quali si abbia comunque una indicazione
di maggiore criticità, avendo peraltro cura di predisporre il campione
in modo da evitare distorsioni di mercato. In conformità al principio
stabilito dal comma 3, articolo 31, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
gli oneri per la effettuazione dei controlli a campione sono posti a carico
di tutti gli utenti che presentino detta dichiarazione, con opportune procedure
definite
da ciascun ente locale nell'ambito della propria autonomia”.
Art. 16 Competenza delle regioni
Le disposizioni di cui ai commi 18,
19 e 20 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di
competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento
ed assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono altresì,
nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordo
che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti
ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti
termici.
Art. 17 Istituzione o completamento
del catasto degli impianti termici
Al fine di costituire il catasto
degli impianti o di completare quello già esistente all'atto della
data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti locali competenti
possono richiedere alle società distributrici di combustibile per
il funzionamento degli impianti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90
giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti
da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono
i suddetti dati alla provincia ed alla regione, anche in via informatica.
Art. 18 Allegati
Al decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, dopo l'allegato G, sono inseriti gli allegati H
ed I al presente decreto. Il punto 1 dell'allegato E del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è soppresso.
Art. 19 Norma transitoria
Le attività di verifica ai
sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, avviate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto conservano la
loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa
preesistente.