Decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156
Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative
in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
(Estratto)
Titolo IV - DEI SERVIZI RADIOELETTRICI
CAPO I - Disposizioni di carattere generale
Art. 314. Servizi radioelettrici –
Ricadono sotto il presente titolo le radiodiffusioni, nonché
le trasmissioni, emissioni e ricezioni effettuate a mezzo di onde radioelettriche,
escluse quelle destinate ad integrare le reti telefoniche e telegrafiche
ad uso pubblico.
Art. 315. Stazione radioelettrica -
Si intende per stazione radioelettrica uno o più trasmettitori
o ricevitori od un complesso di trasmettitori e ricevitori, nonché
gli apparecchi accessori necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazione
in un determinato punto.
Art. 316. Stazioni ad uso delle amministrazioni dello Stato
–
Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle
amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'art. 184 è subordinato
alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l'impianto
e delle modalità di svolgimento del traffico.
Art. 317. Organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri
per la sicurezza della navigazione
marittima - Stazioni radioelettriche ad uso militare-
Fermo restando il disposto della legge 30 gennaio 1963, n. 141, in materia
di sicurezza della navigazione aerea, la competenza sull'organizzazione
dei servizi radioelettrici terrestri inerenti alla sicurezza della navigazione
marittima spetta al Ministero della marina mercantile, il quale, per lo
svolgimento di tale servizio, si avvale della esistente organizzazione
delle stazioni radio costiere dell’Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, cui devono essere rimborsate le spese, a norma del precedente
art. 19.
Per l'impianto e l'esercizio delle stazioni ad uso militare provvede
direttamente il Ministero della difesa.
Art. 318. Licenza di esercizio –
Presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso
l'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni. Per le stazioni riceventi del servizio
di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.
Art. 319. Norme tecniche per gli impianti –
Tutti gli impianti in concessione o altrimenti autorizzati, compresi
quelli eseguiti a cura delle amministrazioni dello Stato, devono rispondere
alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente
da apparecchiature omologate o autorizzate dall’Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni.
Art. 320. Importazione definitiva di materiali radioelettrici
L’importazione, da tutti o da determinati Stati esteri di apparecchi
e materiali radioelettrici può essere assoggettata a speciali autorizzazioni
da rilasciarsi dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
I tipi di apparecchi e le categorie dei materiali, nonché i paesi
per i quali sia necessaria l’autorizzazione di cui trattasi, saranno determinati
con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto
con i Ministri per l’industria, il commercio e l’artigianato, per il commercio
con l’estero e per le finanze.
Art. 321. Elenchi dei concessionari –
La pubblicazione , sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione
anche gratuita di elenchi o guide generali dei concessionari dei servizi
radioelettrici ed i supplementi di elenchi o guide sono di esclusiva competenza
dell'Amministrazione. La loro stampa può essere affidata, ove necessario,
direttamente all'industria privata specializzata.
Si applicano le norme di cui al terzo e quarto comma del precedente
art. 247.
CAPO II
Sezione I - Concessione di collegamenti in ponte radio ad uso
privato
Art. 322. Condizioni per il rilascio della concessione
–
L'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato
possono essere concessi nella forma e nei limiti di cui agli articoli 213
e 214. Possono essere rilasciate nella forma di cui all’art. 213, indipendentemente
dai limiti di cui all'art. 214, concessioni per la ricezione, anche dall'estero,
di radiotrasmissioni di informazioni, notizie e fotografie giornalistiche,
commerciali e di borsa.
Titolari della concessione possono essere esclusivamente organi di
stampa quotidiana o periodica, agenzie o uffici di informazione, rappresentanze
diplomatiche, organizzazioni di radiodiffusione o di televisione.
Art. 323. Canoni per le concessioni in ponte radio
ad uso privato –
I canoni per le concessioni a privati di stazioni radioelettriche di
cui alla presente sezione sono determinati con decreto del Ministro per
le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
Nel caso in cui coesista con il collegamento concesso il corrispondente
mezzo trasmissivo della Amministrazione o dei concessionari dei servizi
di telecomunicazioni, il canone deve essere pari a quello che sarebbe dovuto
se la prestazione fosse fornita dal gestore, dedotta una equa quota per
rimborso di spese di impianto e di manutenzione.
I canoni predetti debbono essere ridotti almeno del 25% per
i collegamenti radio a sussidio di attività che siano attinenti
in modo particolare alla sicurezza delle persone.
Art. 324. Interconnessione –
Spetta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni autorizzare
l'eventuale collegamento delle stazioni radioelettriche a linee telegrafiche
e telefoniche per uso privato, alle condizioni stabilite nel regolamento.
E’ in ogni caso vietata la possibilità di interconnessione in
qualsiasi modo con le reti di telecomunicazioni ad uso pubblico.
Art. 325. Concessione per l'impianto e l'esercizio
di stazioni radioelettriche da parte di
aziende, istituzioni ed enti stranieri –
La concessione per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche
di cui all’art. 322 del presente decreto può essere accordata dall'Amministrazione,
previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa
e dell'interno, ad aziende o istituzioni o enti non in possesso dei requisito
della nazionalità italiana previsto dall'art. 186 del presente decreto
a condizione di reciprocità da parte degli Stati esteri di appartenenza.
La concessione è accordata per un periodo non superiore ad un
anno, salvo rinnovo.
Sezione II – Concessioni alle rappresentanze diplomatiche straniere
( OMISSIS )
Sezione III - Concessioni di impianto ed esercizio di stazioni
di radioamatore
Art. 330. Stazioni di radioamatore –
L'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore possono essere
concessi in conformità delle norme sulle concessioni contenute nel
presente decreto e nel relativo regolamento.
L'attività del radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio
chiaro o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, con altri radioamatori
autorizzati, di messaggi di carattere tecnico, riguardanti esperimenti
radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale e osservazioni
di indole puramente personale che, per la loro scarsa importanza, non giustifichino
l'uso dei servizi pubblici di telecomunicazioni.
Art. 331. Cittadinanza –
Oltre che agli altri requisiti indicati nel regolamento, per i titolari
delle concessioni di cui all'articolo precedente è richiesto il
possesso della cittadinanza italiana.
Si prescinde dal possesso della cittadinanza italiana:
a) per i richiedenti che siano cittadini di Stati membri della Comunità
economica europea e di Stati membri del Consiglio di Europa, che abbiano
depositato il proprio strumento di ratifica della convenzione europea di
stabilimento, firmato a Parigi il 13 dicembre 1955;
b) nei confronti dei richiedenti che siano cittadini di Stati con i
quali l'Italia- abbia stipulato specifici accordi.
Art. 332. Validità delle concessioni- Canoni -
La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore
è valida cinque anni, salva la facoltà di rinnovo, secondo
le modalità stabilite dal regolamento.
Il titolare della concessione è tenuto al versamento di un canone
annuo nella misura stabilita dal regolamento. -
Art. 333. Autorizzazioni di ascolto –
Con le modalità stabilite nel regolamento possono essere rilasciate
autorizzazioni aventi per oggetto il solo ascolto sulle gamme di frequenza
riservate ai radioamatori.
Il rilascio di tali autorizzazioni può anche essere delegato
dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base
di apposita convenzione, ad associazioni di radiodilettanti ufficialmente
riconosciute.
Sezione IV- Concessioni di stazioni radioelettriche di
debole potenza
Art. 334. Riserva di frequenze - impieghi consentiti –
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito degli accordi
internazionali e delle vigenti disposizioni, può, con proprio decreto,
riservare sull'intero territorio nazionale o su parte di esso, determinate
frequenze o bande di frequenza all'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti
di debole potenza, di tipo portatile, omologati dal Ministero delle poste
e telecomunicazioni, per i seguenti scopi:
1) in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade,
alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a fune, delle foreste,
della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna;
2) in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali, artigiane
ed agrarie;
3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare,
o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di
base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonché
per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
4) in ausilio ad attività sportive ed agonistiche; 5) per telecomandi
dilettantistici;
6) per ricerca persone con segnali acustici;
7) in ausilio delle attività professionali sanitarie ed alle
attività direttamente ad esse collegate;
8) per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di
cui ai precedenti numeri da 1) a 7), sempreché risultino escluse
la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e
sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le conversazioni scambiate
e con il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e la trasmissione
di programmi o comunicata destinati alla generalità degli ascoltatori.
Nel decreto che stabilisce la riserva verranno indicati:
a) le prescrizioni tecniche alle quali gli apparecchi da impiegare
debbono corrispondere, relative anche alle antenne esterne, alle quali
gli apparecchi possono collegarsi. Non è ammesso l'uso di antenne
direttive;
b) i limiti massimi di potenza;
c) le caratteristiche del contrassegno da applicare sui singoli
apparecchi per attestarne la avvenuta omologazione da parte del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni ai fini del presente decreto.
I requisiti che devono essere posseduti dai concessionari saranno determinati
dal regolamento. Non è richiesto, comunque, il possesso della cittadinanza
italiana per i cittadini di Stati membri della CEE ammessi ad esercitare
in Italia, anche per una singola prestazione, attività professionali
o economiche per il cui svolgimento è consenti- to, a condizione
di reciprocità, l'uso di apparecchi ricetrasmittenti. Per le attestazioni
concernenti i requisiti personali, ai detti cittadini si applicano le norme
comunitarie vigenti.
Nell'atto di concessione potrà essere prevista l'utilizzazione
di più apparecchi, nonché l'uso di medesimi da parte dei
dipendenti e, nel caso previsto dal n. 8), familiari del concessionario.
La concessione ad enti potrà anche estendersi all'impianto ed
all'uso di una stazione di base.
La concessione di cui al presente articolo non comporta esclusività
nell’uso delle frequenze riservate, né diritto a protezione da eventuali
disturbi o interferenze da parte di altri apparecchi autorizzati.