Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
 
 

(Estratto)

Titolo IV - DEI SERVIZI RADIOELETTRICI

CAPO I - Disposizioni di carattere generale

Art. 314. Servizi radioelettrici

Ricadono sotto il presente titolo le radiodiffusioni, nonché le trasmissioni, emissioni e ricezioni effettuate a mezzo di onde radioelettriche, escluse quelle destinate ad integrare le reti telefoniche e telegrafiche ad uso pubblico.

Art. 315. Stazione radioelettrica -

Si intende per stazione radioelettrica uno o più trasmettitori o ricevitori od un complesso di trasmettitori e ricevitori, nonché gli apparecchi accessori necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazione in un determinato punto.

Art. 316. Stazioni ad uso delle amministrazioni dello Stato

Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'art. 184 è subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l'impianto e delle modalità di svolgimento del traffico.

Art. 317. Organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri per la sicurezza della navigazione
               marittima - Stazioni radioelettriche ad uso militare-

Fermo restando il disposto della legge 30 gennaio 1963, n. 141, in materia di sicurezza della navigazione aerea, la competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta al Ministero della marina mercantile, il quale, per lo svolgimento di tale servizio, si avvale della esistente organizzazione delle stazioni radio costiere dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, cui devono essere rimborsate le spese, a norma del precedente art. 19.
Per l'impianto e l'esercizio delle stazioni ad uso militare provvede direttamente il Ministero della difesa.

Art. 318. Licenza di esercizio

Presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.

Art. 319. Norme tecniche per gli impianti

Tutti gli impianti in concessione o altrimenti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature omologate o autorizzate dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 320. Importazione definitiva di materiali radioelettrici

L’importazione, da tutti o da determinati Stati esteri di apparecchi e materiali radioelettrici può essere assoggettata a speciali autorizzazioni da rilasciarsi dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. I tipi di apparecchi e le categorie dei materiali, nonché i paesi per i quali sia necessaria l’autorizzazione di cui trattasi, saranno determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per l’industria, il commercio e l’artigianato, per il commercio con l’estero e per le finanze.

Art. 321. Elenchi dei concessionari –

La pubblicazione , sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione anche gratuita di elenchi o guide generali dei concessionari dei servizi radioelettrici ed i supplementi di elenchi o guide sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione. La loro stampa può essere affidata, ove necessario, direttamente all'industria privata specializzata.
Si applicano le norme di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 247.

CAPO II

Sezione I - Concessione di collegamenti in ponte radio ad uso privato

Art. 322. Condizioni per il rilascio della concessione

L'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato possono essere concessi nella forma e nei limiti di cui agli articoli 213 e 214. Possono essere rilasciate nella forma di cui all’art. 213, indipendentemente dai limiti di cui all'art. 214, concessioni per la ricezione, anche dall'estero, di radiotrasmissioni di informazioni, notizie e fotografie giornalistiche, commerciali e di borsa.
Titolari della concessione possono essere esclusivamente organi di stampa quotidiana o periodica, agenzie o uffici di informazione, rappresentanze diplomatiche, organizzazioni di radiodiffusione o di televisione.

Art. 323. Canoni per le concessioni in ponte radio ad uso privato –

I canoni per le concessioni a privati di stazioni radioelettriche di cui alla presente sezione sono determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
Nel caso in cui coesista con il collegamento concesso il corrispondente mezzo trasmissivo della Amministrazione o dei concessionari dei servizi di telecomunicazioni, il canone deve essere pari a quello che sarebbe dovuto se la prestazione fosse fornita dal gestore, dedotta una equa quota per rimborso di spese di impianto e di manutenzione.
I canoni predetti debbono essere ridotti almeno del 25% per i collegamenti radio a sussidio di attività che siano attinenti in modo particolare alla sicurezza delle persone.

Art. 324. Interconnessione

Spetta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni autorizzare l'eventuale collegamento delle stazioni radioelettriche a linee telegrafiche e telefoniche per uso privato, alle condizioni stabilite nel regolamento.
E’ in ogni caso vietata la possibilità di interconnessione in qualsiasi modo con le reti di telecomunicazioni ad uso pubblico.

Art. 325. Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte di
aziende, istituzioni ed enti stranieri –

La concessione per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di cui all’art. 322 del presente decreto può essere accordata dall'Amministrazione, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, ad aziende o istituzioni o enti non in possesso dei requisito della nazionalità italiana previsto dall'art. 186 del presente decreto a condizione di reciprocità da parte degli Stati esteri di appartenenza.
La concessione è accordata per un periodo non superiore ad un anno, salvo rinnovo.

Sezione II – Concessioni alle rappresentanze diplomatiche straniere

( OMISSIS )

Sezione III - Concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore

Art. 330. Stazioni di radioamatore –

L'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore possono essere concessi in conformità delle norme sulle concessioni contenute nel presente decreto e nel relativo regolamento.

L'attività del radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, con altri radioamatori autorizzati, di messaggi di carattere tecnico, riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale e osservazioni di indole puramente personale che, per la loro scarsa importanza, non giustifichino l'uso dei servizi pubblici di telecomunicazioni.

Art. 331. Cittadinanza

Oltre che agli altri requisiti indicati nel regolamento, per i titolari delle concessioni di cui all'articolo precedente è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.
Si prescinde dal possesso della cittadinanza italiana:
a) per i richiedenti che siano cittadini di Stati membri della Comunità economica europea e di Stati membri del Consiglio di Europa, che abbiano depositato il proprio strumento di ratifica della convenzione europea di stabilimento, firmato a Parigi il 13 dicembre 1955;
b) nei confronti dei richiedenti che siano cittadini di Stati con i quali l'Italia- abbia stipulato specifici accordi.

Art. 332. Validità delle concessioni- Canoni -

La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore è valida cinque anni, salva la facoltà di rinnovo, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il titolare della concessione è tenuto al versamento di un canone annuo nella misura stabilita dal regolamento. -

Art. 333. Autorizzazioni di ascolto –

Con le modalità stabilite nel regolamento possono essere rilasciate autorizzazioni aventi per oggetto il solo ascolto sulle gamme di frequenza riservate ai radioamatori.
Il rilascio di tali autorizzazioni può anche essere delegato dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di apposita convenzione, ad associazioni di radiodilettanti ufficialmente riconosciute.

Sezione IV- Concessioni di stazioni radioelettriche di debole potenza

Art. 334. Riserva di frequenze - impieghi consentiti –

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito degli accordi internazionali e delle vigenti disposizioni, può, con proprio decreto, riservare sull'intero territorio nazionale o su parte di esso, determinate frequenze o bande di frequenza all'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile, omologati dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, per i seguenti scopi:

1) in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna;
2) in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie;
3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
4) in ausilio ad attività sportive ed agonistiche; 5) per telecomandi dilettantistici;
6) per ricerca persone con segnali acustici;
7) in ausilio delle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;
8) per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), sempreché risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le conversazioni scambiate e con il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e la trasmissione di programmi o comunicata destinati alla generalità degli ascoltatori.
Nel decreto che stabilisce la riserva verranno indicati:
a) le prescrizioni tecniche alle quali gli apparecchi da impiegare debbono corrispondere, relative anche alle antenne esterne, alle quali gli apparecchi possono collegarsi. Non è ammesso l'uso di antenne direttive;
b) i limiti massimi di potenza;
c) le caratteristiche del contrassegno da applicare sui singoli apparecchi per attestarne la avvenuta omologazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai fini del presente decreto.
I requisiti che devono essere posseduti dai concessionari saranno determinati dal regolamento. Non è richiesto, comunque, il possesso della cittadinanza italiana per i cittadini di Stati membri della CEE ammessi ad esercitare in Italia, anche per una singola prestazione, attività professionali o economiche per il cui svolgimento è consenti- to, a condizione di reciprocità, l'uso di apparecchi ricetrasmittenti. Per le attestazioni concernenti i requisiti personali, ai detti cittadini si applicano le norme comunitarie vigenti.
Nell'atto di concessione potrà essere prevista l'utilizzazione di più apparecchi, nonché l'uso di medesimi da parte dei dipendenti e, nel caso previsto dal n. 8), familiari del concessionario.
La concessione ad enti potrà anche estendersi all'impianto ed all'uso di una stazione di base.
La concessione di cui al presente articolo non comporta esclusività nell’uso delle frequenze riservate, né diritto a protezione da eventuali disturbi o interferenze da parte di altri apparecchi autorizzati.