Il Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie:
Visto l'art. 14 della Legge 16/04/1987,
n. 183;
Vista la delega conferitagli dal
Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8/08/1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3/09/1987;
Viste le direttive n. 84/529/CEE
e n. 86/312/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli ascensori elettrici, incluse nell'allegato A della Legge
16/04/1987, n. 183;
Visti la direttiva n. 84/528/CEE
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione
ed il decreto ministeriale che la attua;
Considerato che occorre provvedere
all'emanazione del decreto di attuazione delle suddette direttive;
Sulla proposta dei Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto:
Articolo 1
(1)Il presente decreto stabilisce
le norme di attuazione della direttiva n. 84/529/CEE relativa agli ascensori
elettrici, così come modificata della direttiva n. 86/312/CEE, che
ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della Legge n.183 del 16/04/1987.
(2) Le direttive n. 84/529/CEE
e n. 86/312/CEE vengono pubblicate unitamente al presente decreto.
Articolo 2
(1) Per quanto concerne le
esclusioni di cui all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva n. 84/529/CEE,
si intendono per:
a) ascensori destinati al
trasporto di cose, quelli aventi le caratteristiche di montacarichi, secondo
la definizione di cui al punto 3 dell'allegato I del presente decreto;
b) ascensori di fabbricazione
speciale per il trasporto di minorati fisici, gli ascensori aventi velocità
non superiore a 0,1 m/s, appositamente costruiti per il trasporto dei minorati
fisici.
Articolo 3
(1) Sono esclusi dal campo
di applicazione del presente decreto gli ascensori installati in un edificio
o parte di edificio destinato a residenza di un unico nucleo familiare
e con tutte le porte di piano inaccessibili agli altri occupanti l'edificio
ed al pubblico in genere.
Articolo 4
(1) Per gli ascensori in
servizio privato di nuova costruzione da installarsi in edifici preesistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere consentite
deroghe all'osservanza delle norme di cui all'allegato I del presente decreto
la cui applicazione trovi ostacolo nella configurazione dei luoghi, purché
siano adottate misure di sicurezza non inferiori a quelle previste dal
D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, da approvarsi con la procedura di cui all'art.4
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
(2) Le disposizioni di cui
al comma 1 si applicano anche gli ascensori di cui al comma 1 si applicano
anche agli ascensori in servizio pubblico, osservate le procedure previste
dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.
Articolo 5
(1) Per gli elevatori in
servizio pubblico e privato installati e in esercizio secondo norme preesistenti
non sono ammesse variazioni degli impianti che possono, in qualsiasi modo,
diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti oltre i limiti indicati
nell'allegato I del presente decreto.
Articolo 6
(1) Gli ascensori di nuova
costruzione in servizio privato sono soggetti, salvo quanto diversamente
disposto nel presente decreto, a quanto previsto per gli ascensori categoria
A e categoria B nella Legge 24/10/1942, n. 1415, e sue modificazioni
e nel D.P.R. 24/12/1951, n. 1767, e sue modificazioni.
(2) La targa di immatricolazione
di cui all'art. 5 del D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767, deve portare le
seguenti indicazioni:
a) organo competente per
le verifiche tecniche;
b) <<ascensore>> o
<<ascensore per merci>> o <<montautomobili>>;
c) ditta costruttrice e numero
di fabbricazione;
d) numero di matricolo corrispondente
a quello del libretto e sigla della provincia;
e) portata quale risulta
dal libretto;
f) numero delle persone ammesse
quale risulta dal libretto.
3.Non è richiesta
l'applicazione delle targhe di cui all'art.5 del D.P.R. 24/12/1951, n.
1767, alle funi di sospensione.
4. Gli ascensori, di nuova
costruzione in servizio pubblico restano soggetti alla disciplina stabilita
dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sia statali che
regionali, sempreché non in contrasto con il presente decreto.
Sono fatte salve le prescrizioni
tecniche supplementari comprese nel capitolato d'oneri per la realizzazione
di ogni ascensore in servizio pubblico, secondo quanto potrà essere
disposto dal Ministero dei trasporti, le prescrizioni predette vanno applicate
senza nessuna discriminazione nei confronti delle imprese fornitrici appartenenti
ai Paesi CEE.
Articolo 7
(1) Per gli ascensori in
servizio pubblico e privato la domanda di autorizzazione preventiva all'istallazione
deve essere corredata dalla documentazione tecnica richiesta nell'allegato
I del presente decreto.
(2) La conformità
degli impianti alle disposizioni di cui all'allegato I del presente decreto
è accertata dalle amministrazioni competenti secondo la normativa
in vigore sia mediante esame della documentazione tecnica, sia con le verifiche
e prove necessarie per l'immissione in servizio e sia con le verifiche
e prove periodiche successive.
Articolo 8
(1) Per gli ascensori in
servizio privato rientranti nel campo di applicazione del presente decreto,
fatto salvo l'obbligo di cui agli artt. 5 e 9, è consentita l'installazione
secondo le normative ad esso preesistenti a condizione che i relativi progetti
per ottenere l'autorizzazione prima della messa in servizio siano presentati
all'amministrazione competente entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Articolo 9
(1) Gli ascensori elettrici
in servizio privato installati ed in esercizio prima dell'entrata in vigore
del presente decreto devono adeguarsi entro quattro anni dalla stessa data
alle prescrizioni contenenti nell'allegato II, qualora più restrittive
rispetto alla normativa previgente.
Articolo 10
(1) Gli organismi autorizzati
secondo le procedure fissate nel decreto di attuazione della direttiva
n. 84/528/CEE provvedono alla certificazione CEE ed al controllo CEE previsti
dagli artt. 3 e 4 della direttiva n. 84/529/CEE relativamente agli elementi
costruttivi di cui all'allegato II di tale direttiva.
Articolo 11
(1) Le disposizioni del precedente
decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito
del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 9 dicembre
1987