18/07/2010 DETRAZIONE IRPEF ED ONERI DEDUCIBILI
La Legge 449/97 e successive modifiche consente di detrarre dall'IRPEF il 36% della spesa sostenuta per l'esecuzione di determinati lavori alle seguenti condizioni, a seconda che si tratti di lavori privati di sola manutenzione straordinaria o condominiali di manutenzione sia ordinaria che straordinaria: - effettuazione delle pratiche necessarie presso il Comune di appartenenza per l'esecuzione dei lavori (denuncia inizio attività, concessione edilizia); - comunicazione con raccomandata al Centro Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette di Pescara allegando modulo con i dati catastali, codici fiscali e nominativi del condominio e dell'amministratore, la data dell'inizio dei lavori, gli estremi della pratica Comunale se necessaria, i versamenti ICI, se dovuti, dal 1997, il verbale dell'assemblea di approvazione dei lavori, i millesimi di proprietà e la dichiarazione circa la comunicazione, se effettuata, all'ASL competente; - comunicazione con raccomanda A.R. all'ASL locale competente con l'indicazione dei lavori da effettuarsi, la data dell'inizio dei lavori, i nominativi del committente e della ditta esecutrice e la dichiarazione della predetta ditta circa la sua osservanza delle prescrizioni di Legge in materia di sicurezza e contribuzione sul lavoro; - eventuale comunicazione con raccomandata A.R. alla Direzione Provin- ciale del Lavoro competente allegando quanto allegato alla raccomandata inviata all'ASL; Tutto quanto predetto deve essere effettuato prima dell'inizio dei lavori a pena di decadenza dal beneficio fiscale previsto. La fattura o le fatture dei lavori dovranno
essere pagate, successivamente alla loro emissione, a mezzo
bonifico
bancario, con l'apposita procedura prevista dalla legge 449/97,
che dovrà riportare il codice fiscale del condominio, dell'amministratore
e la partita IVA del beneficiario.
Dal 1° ottobre 2006 il limite sul quale calcolare la detrazione IRPEF è fissato espressamente nella misura massima e complessiva di € 48.000,00 per ogni singola abitazione (e non più nei limiti di € 48.000,00 per ciascun comproprietario o familiare convivente o detentore) e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione. L'Agenzia delle Entrate, con la Circ. 28/E, aveva precisato che la detrazione IRPEF nella misura del 41% poteva essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati con l'aliquota del 20%. Quindi per i lavori fatturati con la aliquota, ribassata, del 10% doveva essere applicata la detrazione nella misura del 36%. La stessa agenzia con la risoluzione 206E del 3 agosto 2007 ammette il doppio beneficio in presenza di lavori di ristrutturazione su un appartamento e sulle sue parti comuni (nel condominio) sempre che siano rispettati gli obblighi e le procedure previsti. Attualmente l'aliquota di detrazione per i predetti interventi è del 36%.
Novità sulla ritenuta d'acconto su spese soggette al 36% per gli interventi di cui sopra o al 55% per quelli per il risparmio energetico (per impianti di contabilizzazione del calore, per coibentazione delle superfici opache, per impianti a pannelli solari, sostituzione d'infissi ecc.) di recupero dall’imposta od oneri deducibili.
La novità riguarda comunque solamente le Imprese esecutrici che subiranno una seconda ritenuta di acconto d'imposta, oltre infatti alla prima del 4% trattenuta dal condominio, ne subiranno un'altra del 10% da parte delle banche o di Poste Italiane S.P.A. Infatti Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Prot. 94288/2010 del 30/06/2010, inerente l'effettuazione della ritenuta alla fonte sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, di cui all'art. 25 del D.L. 78/2010 (Manovra finanziaria). Il citato art. 25 del D.L. 78/2010 prevede che le banche e Poste Italiane SPA operino una ritenuta d'acconto del 10% con obbligo di rivalsa, ai fini dell'imposta sul reddito dei beneficiari, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti relativi ai bonifici bancari o postali disposti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il provvedimento previsto dall'art. 25 del D.L. 78/2010, individua i pagamenti interessati che sono quelli relativi ai bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni del 36% sulle ristrutturazioni edilizie o del 55% per interventi di risparmio energetico, come appresso:
- A) interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'art. 1, della L. 449/1997 (36%);
- B) interventi di risparmio energetico, ai sensi dell'art. 1, commi 344-347, della L. 296/2006 55%).
Le banche e le Poste Italiane SPA debbono, allo stesso modo del Condominio per la r.a. del 4%:
- - effettuare la ritenuta d'acconto all'atto dell'accreditamento delle somme; - - eseguire il versamento della ritenuta; - - certificare al beneficiario l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate; - - indicare le medesime somme nella dichiarazione dei sostituti d'imposta.
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