Capo I
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le norme del presente regolamento
si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle
costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali
ascensori ed elencati nell'allegato IV.
2. Rientrano nel campo di applicazione
del presente regolamento gli ascensori a pantografo e gli altri ascensori
che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio,
pur non spostandosi lungo guide rigide.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione
del presente regolamento:
a) gli impianti a fune, comprese
le funicolari, per il trasporto di persone;
b) gli ascensori specificamente
progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell'ordine
pubblico;
c) gli ascensori al servizio di
pozzi miniera;
d) gli elevatori di scenotecnica;
e) gli ascensori installati in mezzi
di trasporto;
f) gli ascensori collegati ad una
macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro;
g) i treni a cremagliera;
h) gli ascensori da cantiere.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento,
si intende per:
a) ascensore: un apparecchio a motore
che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide
rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi,
destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltantodi cose
se la cabina e' accessibile, ossia se una persona puo' entrarvi senza difficolta',
e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona
che si trova al suo interno;
b) montacarichi: un apparecchio
a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti
mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione
sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole
cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi
situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo
interno;
c) installatore dell'ascensore:
il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione
e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE
e redige la dichiarazione CE di conformita';
d) commercializzazione: la prima
immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito,
di un ascensore o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione
o impiego;
e) componenti di sicurezza: i componenti
elencati nell'allegato IV;
f) fabbricante dei componenti di
sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei
componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione
CE di conformita';
g) ascensore modello: un ascensore
rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati
i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore
modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti
di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate,
con indicazione dei valori massimie minimi, tutte le varianti consentite
tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. E' permesso dimostrare
con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarita' di una serie
di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;
h) messa in esercizio: la prima
utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza;
i) modifiche costruttive non rientranti
nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:
1) il cambiamento della velocita';
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento,
quali quello idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario,
della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo
cilindropistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri
componenti principali;
l) norme armonizzate: le disposizioni
di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su
mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e trasposte
in una norma nazionale;
m) ascensori e montacarichi in servizio
privato: gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o
privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.
Art. 3. Dimostrazione di prototipi
1. E' consentita la presentazione,
in particolare in occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni di ascensori
o di componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni del presente
regolamento, purche' l'apparecchio non sia messo in uso e un apposito cartello
indichi chiaramente la non conformita' dell'ascensore o dei componenti
di sicurezza e l'impossibilita' di acquistarli
prima che siano resi conformi dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea.
Art. 4. Requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute
1. Gli ascensori e i componenti di
sicurezza cui si applica il presente regolamento devono rispondere ai requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti nell'allegato
I.
2. Gli ascensori e i componenti di
sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione
CE di conformita' di cui all'allegato II sono considerati conformi a tutte
le prescrizioni del presente regolamento.
3. Ogni altra apparecchiatura destinata,
per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio
dell'Unione europea, ad essere incorporata in un ascensore cui si applica
il presente regolamento, puo' essere liberamente commercializzata.
4. La persona responsabile della
realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore
devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere
le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza
di utilizzazione dell'impianto.
5. I soggetti cui al comma 4 devono
assicurare che all'interno dei vani di corsa previsti per gli ascensori
non vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al
funzionamento o alla sicurezza dell'impianto.
Art. 5. Norme armonizzate e disposizioni
di carattere equivalente
1. Le norme tecniche nazionali che
traspongono le norme armonizzate sono pubblicate, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Quando una norma nazionale che
recepisce una norma armonizzata prevede uno o piu' requisiti essenziali
di sicurezza e di tutela della salute, l'ascensore costruito in conformita'
di tale norma si considera conforme ai suddetti requisiti. Si considera
altresi' conforme ai requisiti di cui si tratta il componente di sicurezza
atto a consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato di rispondere
agli stessi requisiti.
3. In assenza di norme armonizzate,
con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana le norme tecniche nazionali, che sono importanti o utili per la
corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato
I.
4. Gli enti normatori italiani di
cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie
per consentire alle parti sociali la partecipazione nel processo di elaborazione
e controllo delle norme armonizzate in materia di ascensori.
5. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, se le norme armonizzate non appaiono rispondenti
ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, provvede
ad adire il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE.
Art. 6. Procedura di valutazione
della conformita'
1. Prima della commercializzazione
dei componenti di sicurezza elencati nell'allegato IV, il fabbricante di
un componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunita'
devono:
a) presentare il modello del componente
di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e sottoporlo
a controlli della produzione da parte di un organismo notificato ai sensi
dell'allegato XI, oppure presentare il modello del componente di sicurezza
per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema
di garanziaqualita' conforme all'allegato VIII per il controllo della produzione
oppure applicare un sistema di garanziaqualita' completo conforme all'allegato
IX;
b) apporre la marcatura CE su ciascun
componente di sicurezza e redigere una dichiarazione di conformita' recante
gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni
previste negli allegati VIII, IX, XI di riferimento;
c) conservare una copia della dichiarazione
di conformita' per dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione
del componente di sicurezza.
2. Prima della commercializzazione
ogni ascensore e' costruito, installato e provato attuando una delle seguenti
procedure:
a) di controllo finale di cui all'allegato
VI, oppure di garanzia di qualita' di cui all'allegato XII, oppure di garanzia
di qualita' di cui all'allegato XIV, se progettato in conformita' ad un
ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero,
se progettato in conformita' ad un ascensore modello sottoposto all'esame
CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformita'
ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia di
qualita' conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto
ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate;
b) di verifica dell'unita', di cui
all'allegato X, ad opera di un organismo notificato;
c) di garanzia di qualita' di cui
all'allegato XIII, integrata da un controllo del progetto se quest'ultimo
non e' interamente conforme alle norme armonizzate.
3. Le procedure relative alle fasi
di progettazione e costruzione e a quelle di installazione e prova, possono
essere compiute sullo stesso ascensore, se questo e' progettato in conformita'
ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegatoV.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera
a), il responsabile del progetto fornisce al responsabile della costruzione,
dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione e le indicazioni
necessarie affinche' queste operazioni si possano svolgere in piena sicurezza.
5. In tutti i casi menzionati al
comma 2, l'installatore appone la marcatura CE all'ascensore e redige una
dichiarazione di conformita' recante gli elementi indicati nell'allegato
II tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento
(allegato VI, X, XII, XIII, XIV), conservandone una copia per dieci anni
a decorrere dalla data di commercializzazione dell'ascensore. La Commissione
dell'Unione europea, gli Stati membri e gli altri organismi notificati
possono ottenere dall'installatore, su richiesta, una copia della suddetta
dichiarazione di conformita' e dei verbali delle prove relative all'esamefinale.
6. Quando gli ascensori o i componenti
di sicurezza costituiscono oggetto di altre direttive comunitarie relative
ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa
indica altresi' che gli ascensori o i componenti di sicurezza si presumono
conformi alle disposizioni di queste altre direttive.
7. Quando una o piu' delle direttive
di cui al comma 6, lasciano al fabbricante la facolta' di scegliere il
regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica
che gli ascensori o i componenti di sicurezza sono conformi soltanto alle
disposizioni delle direttive applicate dall'installatore o dal fabbricante.
In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, devono essere riportati nei documenti,
nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e
che accompagnano l'ascensore o il componente di sicurezza.
8. Quando l'installatore dell'ascensore,
il fabbricante del componente di sicurezza, il suo mandatario stabilito
nel territorio dell'Unione europea non rispettano gli obblighi previsti
dal presente articolo, tali obblighi devono essere adempiuti da chi immette
sul mercato l'ascensore o il componente di sicurezza, gli stessi obblighi
gravano su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per
uso personale.
Art. 7. Marcatura CE
1. La marcatura CE di conformita'
e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il modello grafico riportato
all'allegato III.
2. La marcatura CE deve essere apposta
in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile conformemente al
punto 5 dell'allegato I e deve, altresi', essere apposta su ciascun componente
di sicurezza elencato nell'allegato IV o, se cio' non e' possibile, su
un'etichetta fissata al componente di sicurezza.
3. E' vietato apporre sugli ascensori
o sui componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i
terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli
ascensori o sui componenti di sicurezza puo' essere apposto ogni altro
marchio purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della
marcatura CE.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo
8, quando sia accertata una apposizione irregolare di marcatura CE l'installatore
dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza o il mandatario
di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea, devono conformare
il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e far cessare l'infrazione
alle condizioni stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
5. Nel caso in cui persiste la mancanza
di conformita', il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
prende tutte le misure atte a limitare o a vietare la commercializzazione
di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio
e a vietare l'utilizzazione dell'ascensore, informandone la Commissione
e gli Stati membri.
Art. 8. Controllo di mercato e
clausola di salvaguardia
1. Per gli ascensori o i componenti
di sicurezza commercializzati, ai sensi del presente regolamento, il controllo
della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato
I è operato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a campione o su
segnalazione, attraverso i propri organi ispettivi, in coordinamento permanente
tra loro, al fine di evitare duplicazione dei controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma
1, si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico dell'Istituto
superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri
uffici tecnici dello Stato.
3. Quando gli organismi di vigilanza
competenti per la prevenzione e la sicurezza accertano la non conformita'
di un ascensore o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali
di sicurezza di cui all'allegato I ne danno immediata comunicazione al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
4. Quando e' constatato che un ascensore
o un componente di sicurezza, pur munito della marcatura CE ed utilizzato
conformemente alla sua destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza
e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza
dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il
divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato all'interessato,
con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui e' possibile
ricorrere.
5. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato informa la Commissione dell'Unione europea
dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando se il provvedimento e'
motivato da:
a) non conformita' ai requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'articolo 4;
b) applicazione non corretta delle
norme di cui all'articolo 5, comma 1, ovvero lacuna nelle stesse.
6. A seguito delle conclusioni delle
consultazioni avviate dalla Commissione dell'Unione europea i provvedimenti
di cui al comma 4, possono essere definitivamente confermati, modificati
o revocati.
7. Gli oneri relativi al ritiro dal
mercato degli ascensori o dei componenti di sicurezza ai sensi del presente
articolo sono a carico dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante
dei componenti di sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito
nel territorio dell'Unione europea.
Art. 9. Organismi di certificazione
1. Le procedure di valutazione della
conformità di cui all'articolo 6 sono espletate da organismi autorizzati
e notificati ai sensi del comma 6 e dell'articolo 10, oppure dagli organismi
notificati dagli altri Paesi dell'Unione europea.
2. Con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono autorizzati gli organismi in possesso dei requisiti minimi
di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 marzo 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del
3 aprile 1993, di attuazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
475. Gli organismi che rilasciano certificazioni dei sistemi di qualità
oltre agli altri requisiti prescritti devono possedere un'organizzazione
conforme alle norme UNI-EN 45012.
3. L'autorizzazione e' rilasciata
entro centoventi giorni dalla domanda. Trascorso inutilmente il suddetto
termine l'autorizzazione si intende negata.
4. Le spese relative ai controlli
preliminari connessi alla procedura di autorizzazione degli organismi sono
a totale carico del richiedente. Le spese relative alla certificazione
del tipo o del modello o del sistema di qualita' sono a totale carico dell'installatore
dell'ascensore o del fabbricante del componente di sicurezza o del mandatario
di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea. Le spese
relative alla certificazione del singolo ascensore, secondo gli allegati
VI e X, sono a totale carico
dell'installatore dell'ascensore.
5. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale determinano gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneita'
dell'attivita' di certificazione e, operando in coordinamento permanente
tra di loro, vigilano sull'attività degli organismi autorizzati,
procedendo attraverso i tecnici dei propri uffici ad ispezioni e verifiche
per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle
procedure previste dal presente regolamento.
6. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri,
notifica tempestivamente alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati
membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di
cui all'articolo 8, i compiti specifici e le procedure d'esame per i quali
tali organismi sono stati designati, i numeri di identificazione loro attribuiti
in precedenza dalla Commissione, ed ogni successiva modificazione, anche
al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura periodicamente
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli
elenchi aggiornati degli organismi autorizzati.
7. Quando e' constatato che l'organismo
di certificazione, al quale e' stata rilasciata l'autorizzazione di cui
al comma 2, non soddisfa piu' i requisiti di cui al presente articolo,
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca l'autorizzazione
informandone immediatamente la Commissione dell'Unione europea e gli altri
Stati membri.
Art. 10. Disciplina transitoria
per la conferma degli organismi di certificazione
1. Gli organismi autorizzati in via
provvisoria richiedono all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato la conferma dell'autorizzazione entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'istanza indica le eventuali
modificazioni intervenute nella struttura dell'organismo ed e' corredata
dalla documentazione utile a completare quella gia' in possesso dell'amministrazione,
secondo le prescrizioni del presente regolamento.
3. L'ammistrazione provvede, ai sensi
dell'articolo 9, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento
della domanda. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende
concessa.
Capo II
Art. 11. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo
si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato.
2. Le disposizioni di cui al presente
capo, non si applicano agli ascensori e montacarichi:
a) per miniere e per navi;
b) aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata
pari o inferiore a 25 kg.
Art. 12. Messa in esercizio degli
ascensori e montacarichi in servizio privato
1. E' soggetta a comunicazione, da
parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente
per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio
statuto la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati
ad un servizio pubblico di trasporto.
2. La comunicazione di cui al comma
1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di
conformita' dell'impianto
di cui all'articolo 6, comma 5,
lettera a), contiene:
a) l'indirizzo dello stabile ove
e' installato l'impianto;
b) la velocita', la portata, la
corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale
dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi, ai
sensi dell'articolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
d) la copia della dichiarazione
di conformita' di cui all'articolo 6, comma 5;
e) l'indicazione della ditta, abilitata
ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato
la manutenzione dell'impianto;
f) l'indicazione del soggetto incaricato
di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, che
abbia accettato l'incarico.
3. L'ufficio competente del comune
assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo
comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente
notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
4. Quando si apportano le modifiche
costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario,
previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita
nonche' per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento,
invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio
nonche' al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
5. E' fatto divieto di porre o mantenere
in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate
a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli organi
competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa
vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilita' civile,
nonche' penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore,
il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza
degli obblighi imposti dal presente regolamento.
7. Gli organi deputati al controllo
sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente
competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento
rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 13. Verifiche periodiche
1. Il proprietario dello stabile,
o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto ivi installato, nonche' a sottoporre lo stesso a verifica
periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi
provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti
di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale competente per territorio,
ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge
21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione
provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti
industriali o le aziende agricole, nonche', gli organismi di certificazione
notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformita'
di cui all'allegato VI o X.
2. Il soggetto che ha eseguito la
verifica periodica rilascia al proprietario, nonche' alla ditta incaricata
della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito
al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
3. Le operazioni di verifica periodica
sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza
di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi
di sicurezza funzionano regolarmente e se e' stato ottemperato alle prescrizioni
eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato
della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.
4. Il proprietario o il suo legale
rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perche' siano
eseguite le verifiche periodiche dell' impianto.
5. Le amministrazioni statali che
hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle
verifiche di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri
dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove negativo,
e' trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone
il fermo dell'impianto.
6. Le spese per l'effettuazione delle
verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove e'
installato l'impianto.
Art. 14. Verifiche straordinarie
1. A seguito di verbale di verifica
periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il
fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito
favorevole. La verifica straordinaria e' eseguita dai soggetti di cui all'articolo
13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono
richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo
della verifica.
2. In caso di incidenti di notevole
importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o
il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio
comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa
in servizio dell'ascensore, e' necessaria una verifica straordinaria, con
esito positivo, ai sensi del comma 1.
3. Nel caso siano apportate all'impianto
le modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), la verifica straordinaria
e' eseguitadai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1.
4. Le spese per l'effettuazione delle
verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove
e' installato l'impianto.
5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo
13, comma 5, le amministrazioni statali possono provvedere alla verifica
straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.
Art. 15. Manutenzione
1. Ai fini della conservazione dell'impianto
e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante
sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore
o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a
ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione
equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato
di abilitazione e' rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole
di una prova teorico- pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione
esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente
della Repubblica
24 dicembre 1951, n. 1767.
2. Il manutentore provvede anche
alla manovra di emergenza che, in caso di necessita', puo' essere effettuata
anche da personale di custodia istruito per questo scopo.
3. Il manutentore provvede, periodicamente,
secondo le esigenze dell'impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento
dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle
porte dei piani e
delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione
delle funi e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia
e di lubrificazione delle parti.
4. Il manutentore provvede, almeno
una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all'anno per
i montacarichi:
a) a verificare l'integrita' e l'efficienza
del paracadute, del limitatore di velocita' e degli altri dispositivi di
sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi,
le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto
elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste
verifiche sul libretto di cui all'articolo 16.
5. Il manutentore promuove, altresi',
tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate,
o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale
rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore
rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso
non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o
il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche,
nonche' il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 16. Libretto e targa
1. I verbali dalle verifiche periodiche
e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto
che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli
esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni
di conformita' di cui all'articolo 6, e copia delle comunicazioni del proprietario
o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonche' copia
della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al
suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.
2. Il proprietario o il suo legale
rappresentante assicurano la disponibilita' del libretto all'atto delle
verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo
8, comma 1.
3. In ogni cabina devono esporsi,
a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze
per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare
le verifiche periodiche;
b) installatore e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) numero massimo di persone.
Art. 17. Divieti
1. E' vietato l'uso degli ascensori
e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di
eta' piu' elevata.
2. E', inoltre, vietato l'uso degli
ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alla persone con
abolita o diminuita funzionalita' degli arti ed ai minori di dodici anni,
anche se accompagnati.
3. Resta fermo il divieto di occupazione
dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori,
montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi
della voce 69, della tabella A annessa al regio decreto 7 agosto 1936,
n. 1720.
Art. 18. Norma di rinvio
1. Alle procedure relative all'attivita'
di certificazione di cui all'articolo 6 e a quelle finalizzate alla autorizzazione
degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli organismi stessi,
nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni
dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art. 19. Norme finali e transitorie
1. Salvo quanto previsto al comma
3, fino alla data del 30 giugno 1999, e' consentito commercializzare e
mettere in serviziogli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino alla data del 30 giugno 1999
si intendono legittimamente commercializzati e messi in servizio i componenti
di sicurezza conformi alle normative vigenti fino alla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
3. Gli impianti che alla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione
CE di conformita' ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo
6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonche' gli impianti di cui al
comma 1, si intendono legittimamente messi in servizio se, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario
o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale
l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti
fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai
sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione
di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio
sistema di qualita' certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore
corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.
4. Copia della documentazione di
collaudo, ove effettuato dagli organismi di cui al comma 3, lettere b)
, c) e d), e' trasmessa, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante
all'organismo gia' competente per il collaudo di primo impianto ai sensi
della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 20. Abrogazioni
1. Salvo quanto previsto all'articolo
19, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate
le seguenti disposizioni: l'articolo 60, del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e
11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
Art. 21. Entrata in vigore
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma
1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito dei sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.